venerdì 17 maggio 2013

Legge elettorale, Cassazione boccia il premio di maggioranza del Porcellum.

Corte Cassazione


La Cassazione boccia il premio di maggioranza del Porcellum. La Suprema Corte ha chiamato in causa la Consulta sulla legittimità costituzionale della legge elettorale Calderoli istituita nel 2005 e ha accolto il ricorso di 27 ricorrenti che hanno sollevato dubbi sulla sua costituzionalità. Le critiche di piazza Cavour riguardano soprattutto il premio di maggioranza al Senato, che pone “dubbi di legittimità costituzionale per la mancanza di una soglia minima di voti e/o seggi” e per “un meccanismo irrazionale che di fatto contraddice lo scopo che vuole perseguire (assicurare la governabilità)”.
Infatti essendo “il premio diverso per ogni Regione, il risultato è una sommatoria casuale dei premi regionali che finiscono per elidersi tra loro e possono addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni su base nazionale”. Piazza Cavour definisce “rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate in giudizio, tutte incidenti sulle modalità di esercizio della sovranità popolare” garantite dagli art. 1, comma 2, e il 67 della Costituzione, dicendo a chiare lettere che “è dubbio che l’opzione seguita dal legislatore costituisca il risultato di un bilanciamento ragionevole e costituzionalmente accettabile tra i diversi valori in gioco”.
E bacchetta ancora il premio di maggioranza. “Si tratta – scrive piazza Cavour – di un meccanismo premiale che, da un lato, incentivando il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, contraddice l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o i partiti che ne facevano parte ne escano”.
“Dall’altro – scrive ancora la Suprema Corte – esso provoca una alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio è in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l’altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura”. Da qui la sua manifesta “irragionevolezza” in base all’art. 3 della Costituzione nonché la lesione “dei principi di uguaglianza del voto e di rappresentanza democratica”.

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