martedì 18 marzo 2014

tostones (platano fritto)

ingredienti per 4 persone


2 platano verdi
70 ml d'olio
1 cucchiaino di aglio tritato
Un pizzico di sale

preparazione preparazione

Sbucciate i platano e tagliateli a fette spesse circa 3 cm. Scaldate l’olio in una padella e friggete le fette di platano finché risultano dorate. Schiacciate le fette con un batticarne o con il fondo di una bottiglia fino a dare uno spessore di circa 1 cm. Friggetele nuovamente finché non risultano croccanti. In un piccolo recipiente mescolate il sale e l’aglio con 4 cucchiai d’acqua e spargete il condimento sulle fette di platano, togliete dal fuoco e servite immediatamente.

Finanziamento ai partiti, nella nuova legge spunta sanatoria per detrazioni irregolari. - Thomas Mackinson


Un emendamento a firma Calderoli estende le detrazioni Irpef alle erogazioni "non liberali", cioé ai contributi imposti dai partiti ai loro eletti. Così il Carroccio ha apparecchiato la sanatoria sugli illeciti accertati dalla Procura di Forlì e sulle pretese di recupero delle somme da parte dall'Agenzia delle Entrate. La norma è pure retroattiva a valere dal 2007 in poi: proprio il periodo delle violazioni accertate e non ancora prescritte. E gli altri partiti si sono accodati dando il disco verde alla furbata.

Spunta la detrazione ad personam, anzi ad partitum. Meglio ancora, per tutti i partiti. Che han deciso di farsi un ultimo regalo prima d’abbandonare la chiatta del finanziamento pubblico: una sanatoria per le donazioni irregolari del passato. La norma, finora rimasta in ombra, è stata inserita nella legge che ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti politici e scovata dall’Adnkronos. Un emendamento proposto dai leghisti Roberto Calderoli e Patrizia Bisinella stabilisce che le erogazioni in denaro effettuate a favore dei partiti a partire dal 2007 “devono comunque considerarsi detraibili” dall’Irpef. L’emendamento è passato indenne all’esame dell’aula il 20 febbraio scorso, quando la legge ha ricevuto disco verde dai principali partiti e il voto contrario in blocco del Movimento Cinque Stelle.
A una lettura disattenta il nuovo testo dice poco o nulla. Sembra solo riaffermare la possibilità, che i partiti già avevano in passato, di far detrarre ai contribuenti le donazioni ricevute. La nuova dizione, votata dalla maggioranza del Parlamento, apporta invece una significativa modifica. Nella vecchia legge la detrazione era prevista per le “erogazioni liberali”  e la nuova si limitava a modificare le aliquote portandole dal 19 al 24%. Il nuovo testo lasciava inalterata la dizione “erogazioni liberali”. E proprio qui sta l’inghippo, la furbata. L’eliminazione della parola “liberali”, rafforzata anche dall’avverbio “comunque” riferito “a detraibili dall’Irpef” estende l’ambito di applicazione non solo in senso retroattivo (“a partire dall’anno di imposta 2007”), ma apre un varco per mettere a detrazione tutte le erogazioni versate dagli eletti al loro stesso partito a titolo di contributo. Che tanto liberali poi non sono, perché previste in statuti e contratti di mandato con natura vincolante. 
Secondo quanto risulta all’Adnkronos, nel corso di una indagine penale condotta dalla Procura di Forlì gli inquirenti sarebbero incappati in alcuni contratti che legavano parlamentari della Lega al proprio partito nei quali era concordata l’erogazione “liberale” di una parte dell’indennità percepita dopo l’elezione al Parlamento. La procura ha poi trasmesso un’informativa all’Agenzia delle Entrate per verificare se la presenza del contratto faceva venir meno la possibilità di detrarre le somme donate al partito in maniera ben poco liberale, come invece prevedeva la vecchia legge. Gli uffici del fisco, dopo aver approfondito la questione, hanno ritenuto che la presenza di un contratto scritto facesse venir meno la possibilità di portare in detrazione le somme conferite. E sono quindi partite le contestazioni per indebito utilizzo della detrazione per oneri prevista solo nel caso di donazioni liberali. Considerato il periodo, le somme in gioco, le sanzioni per i parlamentari coinvolti, sarebbe scattato un consistente accertamento.
Ma l’emendamento proposto da Calderoli-Bisinella, forse perché venuti a conoscenza del pericolo che incombeva sui colleghi, ha anticipato tutti. Facendo approvare un “condono preventivo” che sana tutti i comportamenti illegittimi per il periodo 2007-2013, cioè le annualità già accertate e quelle non ancora prescritte. Resta da capire quale interesse abbia indotto gli altri partiti ad accogliere l’emendamento senza fare una piega, ovvero se anche loro abbiano delle “pendenze” per contributi messi a rimborso che liberali non sono mai stati.

Le spese mediche detraibili dalle tasse.


Il 19 per cento delle spese sostenute per cure mediche e per l'assistenza sanitaria può essere detratto, scalato cioè dalle tasse da versare, calcolate sul reddito annuale. La detrazione è applicata però solo per somme eccedenti 129,11 euro.
La detrazione delle spese mediche si effettua una volta l'anno, al momento di presentare la dichiarazione dei redditi. Le spese detraibili sono quelle effettuate nell'anno solare a cui si riferisce la dichiarazione.
Quali spese sono ammesse
Sono detraibili le spese per:
  • interventi chirurgici necessari e trapianti;
  • medicinali non rimborsabili o rimborsabili in parte, conservando la prescrizione del medico e la ricevuta di pagamento o lo scontrino fiscale; per i medicinali senza prescrizione, è necessaria un'autocertificazione che ne attesti la necessità;
  • visite mediche di medici generici, specialisti e omeopati;
  • assistenza di infermieri e fisioterapisti (paramedici);
  • esami di laboratorio e cure prescritte da un medico;
  • protesi sanitarie prescritte da un medico;
  • cure dentistiche;
  • affitto o acquisto di attrezzature sanitarie (macchine per aerosol, per misurare la pressione, altro);
  • cure termali prescritte da uno specialista;
  • cure mediche e medicine per una persona anziana ricoverata in un Istituto; le spese devono essere documentate separatamente e comprovate dallo scontrino fiscale; non sono detraibili la retta di ricovero e l'assistenza ordinaria;
  • spese sanitarie fatte da un familiare, non fiscalmente a carico, che soffra di una tra quelle malattie che danno diritto all'esenzione dalle spese sanitarie; in questo caso, è possibile detrarre la parte che il malato stesso non può detrarre dalla sua dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo di 6.197,48 euro;
  • alcune polizze assicurative.
Le spese mediche sostenute e rimborsate nell'ambito di una polizza malattia possono essere dedotte. Non sono detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza.
I portatori di handicap e gli invalidi o i propri familiari non sono soggetti alla franchigia di 129,11 euro e possono detrarre anche le spese per i mezzi per la deambulazione e per i sussidi tecnici informatici (poltrone, arti artificiali, costruzione di rampe, trasporto in ambulanza, fax, modem, computer, altro), e per l'adattamento delle auto alle limitazioni della persona (la detrazione spetta una volta in 4 anni per una sola macchina e per non più di 18.075,99 euro).
non vedenti possono detrarre anche 516,46 euro l'anno per il mantenimento del cane guida e possono dedurre, anziché detrarre, le spese mediche ed infermieristiche.
Quali spese non sono ammesse
Non sono detraibili in alcun modo le spese per parafarmaci, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, cosmetici, pomate, colliri. A meno che non si tratti di medicinali approvati dall'Aifa e certificati come tali.
Scontrini fiscali
La detrazione delle spese mediche richiede che, per ciascuna di esse, si disponga del relativo "scontrino fiscale parlante", che riporti natura, qualità, quantità e prezzo di ciascun farmaco o prestazione.
Gli scontrini devono obbligatoriamente riportare il codice fiscale dell'acquirente. Per ottenere ciò, è necessario presentare al farmacista, prima dell'acquisto, la propria Tessera Sanitaria.
Gli scontrini vanno conservati per 5 anni. È bene conservarli al riparo dalla luce, perché non si scolorino. Una misura di sicurezza, in tal senso, può essere quella di conservarne anche una fotocopia. Meglio ancora è digitalizzare con lo scanner gli scontrini, alla fine dell'anno, e conservare il file su internet. Un modo per farlo è spedirselo su un account di posta di quelli che si leggono sul web, tipo la Gmail. Oppure caricarlo su un servizio di archiviazione tipo Google Documenti o DropBox.

Detrazioni IRPEF figli a carico: calcolo e aumenti 2013.

Come calcolare la detrazione IRPEF per i figli a carico a seguito degli aumenti 2013 previsti dalla Legge di Stabilità: conteggi, esempi e casi particolari.

L’art. 1 della Legge di Stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228), al co. 483 si occupa della detrazione per i figli a carico, intervenendo sulla disciplina precedente (art. 12, co. 1, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986), stabilendo un aumento dello sconto IRPEF teorico a partire dall’1 gennaio 2013.
Per figli “a carico” si intendono tutti quelli, anche non conviventi o residenti all’estero, che non abbiano percepito nell’anno un reddito superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, comprensivo del reddito dell’abitazione principale e delle pertinenze. Le somme detraibili dall’imposta lorda vengono quindi applicate indipendentemente dall’età e della convivenza del figlio con il genitore che ne fa richiesta e riguardano figli naturali riconosciuti, adottati e affidati.

Importi teorici

  • 950 euro per ciascun figlio,
  • 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni,
  • incremento di 400 euro per ciascun figlio portatore di handicap,
  • incremento di 200 euro per ogni figlio di contribuenti con a carico più di tre figli.
Le detrazioni IRPEF vanno calcolate dal mese in cui cominciano le condizioni necessarie fino a quello in cui decadono. Il diritto alla detrazione riguarda sempre il mese intero, indipendentemente dal giorno (ad esempio se un figlio nasce alla fine di un mese, questo mese va comunque considerato per intero ai fini della detrazione).

Calcolo detrazione figli

Bisogna sottrarre all’importo di 95.000 euro il il reddito complessivo dichiarato dal contribuente e poi dividere per 95.000 euro: il risultato deve essere moltiplicato per la detrazione teorica:
Detrazione base  x   (95.000 – reddito complessivo) / 95.000
Esempio con 1 figlio a carico
  • Maggiore di 3 anni = 950 x (95.000 – Reddito)/95.000
  • Minore di 3 anni = 1.220 x (95.000 – Reddito)/95.000
  • Portatore di handicap  e maggiore di  3 anni = 1.350 x (95.000 –Reddito)/95.000
  • Portatore  di handicap e minore di 3 anni = 1.620 x (95.000 – Reddito)/95.000
Se invece si hanno più figli, l’importo di 95.000 euro va aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo: 110.000 euro nel caso di due figli a carico; 125.000 per tre figli; 140.000 per quattro, e così via.
Non scatta la detrazione se il rapporto tra i fattori è pari ad uno o minore, ossia se il reddito complessivo è maggiore o uguale a 95.000 euro (eventualmente aumentati per la presenza di altri figli).
Scatta la detrazione se il reddito risulta minoree in questo caso si moltiplica il risultato per un quoziente dato dalle prime 4 cifre decimali arrotondate:
Detrazione reale = detrazione teorica x quoziente 
Esempio: se la detrazione spetta a un solo genitore che dichiara un reddito di 31.000 euro con a carico un figlio maggiore e uno minore di tre anni, il calcolo da effettuare sarà il seguente: 2.070 (la somma delle detrazioni teoriche, cioè 950+1.120), moltiplicato per il risultato della divisione tra 110.000 (ovvero 95.000+15.000) meno 31.000 (il reddito complessivo dichiarato) diviso 110.000. Quindi 2.070x[(110.000-35.000):110.000]=1.411,36 euro di detrazione.
Nei casi di genitori non separati legalmente né effettivamente, la detrazione viene divisa al 50% tra i due, ma può succedere che essi decidano di comune accordo di consentire la detrazione al 100% al coniuge con un reddito più alto (questa deve necessariamente riguardare tutti i figli, fanno eccezione solo quelli nati da un altro genitore), così da non perdere parte del beneficio. Se uno dei genitori è a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre il 100%.
Nel caso di genitori separati legalmente ed effettivamente, o di annullamento, scioglimento o cessazione civile del matrimonio e in assenza di un accordo tra i genitori che disponga diversamente, la detrazione spetta al genitore che ha l’affidamento del figlio: se congiunto la detrazione viene ripartita al 50% tra i genitori, mentre se uno dei genitori non può usufruire della detrazione, il totale di questa viene concesso all’altro genitore, che però ha l’obbligo di corrispondere a quello meno abbiente una cifra pari a quella a cui avrebbe avuto diritto.
Questa intesa non è obbligatoria, e va comunque comunicata dal genitore incapiente la volontà di attribuire all’altro l’intera detrazione, vista l’impossibilità di usufruirne da parte sua.