Dall'ex sindaco di Racalmuto, Salvatore Petrotto
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
"Ecco tutte quante le illegittimità contestate al vicepresidente di Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro ed a suo fratello Lorenzo, proprietari della mega discarica di Siculiana, contro i quali e' stato presentato un ricorso straordinario al presidente della regione siciliana dal comune di Montallegro.
Il sindaco del comune agrigentino laddove ricade una porzione della megadiscarica dei Catanzaro, si e' avvalso della consulenza tecnica del docente universitario Aurelio Angelini, uno dei maggiori esperti di questioni ambientali.
Il sindaco del comune agrigentino laddove ricade una porzione della megadiscarica dei Catanzaro, si e' avvalso della consulenza tecnica del docente universitario Aurelio Angelini, uno dei maggiori esperti di questioni ambientali.
Il ricorso e' stato predisposto dall'avvocato Guido Gianferrara.
In altri termini, dal 2010, la discarica di Siculiana doveva essere chiusa, in quanto non prevista dal piano regionale dei rifiuti e perchè ampliata illegittimamente.
Poi c'e' il capitolo riguardante il versamento della polizza fideiussoria.
In soldoni, il vicepresidente di Confindustria Sicilia, avrebbe dovuto versare, nel 2009, all'atto dell'ultimo enorme ed illegittimo ampliamento, 30 milioni di euro alla regione. In realtà ne ha versati soltanto 190 mila.
In soldoni, il vicepresidente di Confindustria Sicilia, avrebbe dovuto versare, nel 2009, all'atto dell'ultimo enorme ed illegittimo ampliamento, 30 milioni di euro alla regione. In realtà ne ha versati soltanto 190 mila.
Il tutto in violazione di quanto previsto dalle vigenti leggi in relazione alla superficie impegnata, oltre 100 mila metri quadri e per i milioni di metri cubi di rifiuti sotterrati.
Inoltre è stata violata anche la norma definita opzione zero, ossia quella relativa alla previsione della raccolta differenziata che, nel 2012, nell'area interessata, l'Ato ag2, di cui fa parte anche la città di Agrigento ed altri 18 comuni, avrebbe dovuto essere di oltre il 60% ed in realtà è ancora inchiodata, nel 2014 al 7%.
Inoltre è stata violata anche la norma definita opzione zero, ossia quella relativa alla previsione della raccolta differenziata che, nel 2012, nell'area interessata, l'Ato ag2, di cui fa parte anche la città di Agrigento ed altri 18 comuni, avrebbe dovuto essere di oltre il 60% ed in realtà è ancora inchiodata, nel 2014 al 7%.
Inoltre e' stata violata la norma che prevede che le discariche dovevano continuare ad essere pubbliche e non private e dovevano essere utilizzate soltanto all'interno dell'ambito territoriale dove ricadono. Messe a disposizione, cioè, soltanto, nel nostro caso dei 19 comuni agrigentini. I Catanzaro invece, grazie all'enorme ed illegittimo ampliamento della discarica, oltre a servire i comuni dell'Ato ag2, hanno sotterrato i rifiuti di mezza Sicilia. Il tutto provocando gravissimi problemi ambientali ed alla salute della gente che vive nei comuni a ridosso della loro discarica privata; in modo particolare a Siculiana, Montallegro e Realmonte e via via tutti glia altri. Tali problemi sono stati causati dall'enorme dimensione della sua, lo ribadiamo, illegittima discarica privata e per l'esigua distanza dai centri abitati.
Di seguito riporto un significativo stralcio del corposo ricorso presentato, per conto del comune di Montallegro, dall'avvocato Guido Gianferrara su incarico del sindaco di Montallegro, Giuseppe Manzone , giusta deliberazione G.M. n. 33/2010 che, come detto si e' avvalso della collaborazione tecnica di uno dei maggiori esperti italiani di problematiche ambientali, il già citato docente universitario, Aurelio Angelini.
Dal documento del prof. Angelini:
"
PROFILI DI ILLEGITTIMITA’
Il decreto di notifica di Autorizzazione Integrata Ambientale e gli atti da esso richiamati, presentano diversi profili di illegittimità, giuridica, procedurale e regolamentare.
Di seguito indichiamo solo i principali.
Discrasia tra i volumi autorizzati e fabbisogno dell’Ambito Territoriale Ottimale “AG2”
L’art. 199, 3, lettera a), del Dlgvo 152/2006, che stabilisce l’obbligo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali. L’autorizzazione che è stata rilasciata dalla Regione siciliana, prevede per la vasca di discarica “V4” una concessione pari a 2.937.379 mc.
Possiamo da questi dati concludere che il fabbisogno di volumi per l’abbancamento di rifiuti in discarica per annuo dell’ATO-AG2, è pari a circa 106.000 mc, a fronte di una produzione annua di rifiuti tal quale dell’ATO “AG2” di circa 85 mila tonnellata. Questo calcolo – “illegittimamente” esclude il computo gli attuali obiettivi di raccolta differenziata (45%) e la riduzione in volumi prodotta dall’attività obbligatoria di “trattamento/riduzione” dei rifiuti prima del conferimento in discarica.
L’autorizzazione poteva pertanto arrivare “forzando le norme vigenti” ad un massimo di 636.000 mc, in relazione al limite di 6 anni.
La ditta Catanzaro consapevole del sovradimensionamento della proposta relativa alla vasca di discarica “V4”, anche in relazione alle volumetrie ancora disponibili nell’impianto, ha cercato di motivare astrattamente e non giuridicamente la realizzazione della nuova vasca di discarica.
Nella relazione della Catanzaro costruzioni “A5. Valutazione dell’inquinamento”, a pag. 3, si legge che, la finalità della discarica è quella di: “assolvere alle funzioni di impianto connesso e correlato ad una funzione su scala regionale”. Ebbene ricordare che questa funzione non è prevista dall’ordinamento comunitario, statale e regionale, oltre ad essere sbagliata sia sotto il profilo ambientale e sia sotto il profilo economico e gestionale.
2.2 Obbligo di previsione nel Piano regionale dei rifiuti
Nella relazione tecnica presentata dalla Catanzaro costruzioni (allegato C), al punto 1.2, si sostiene che la vasca di discarica “V4”, è prevista nel Piano regionale. Per sostenere questa tesi, anziché allegare la previsione del piano regionale delle discariche da realizzare, la società, cita una nota inviata dall’Agenzia Regionale Rifiuti e Acque del 4 marzo 2009, protocollo n. 16102, alla Catanzaro Costruzioni. Questa stessa nota viene indicata –inopinatamente- nel decreto di AIA, come parere positivo dell’ARRA alla realizzazione della vasca di discarica “V4”.
Dall’analisi del Piano regionale del rifiuti nell’allegato “13.e”, (che riportiamo di seguito) approvato con ordinanza del commissario delegato n. 1166 del 18/12/2002, non risulta alcuna previsione di nuove discariche nel territorio di Siculiana e ne tantomeno del comune di Montallegro (AG).
Nell’allegato “13.e” è indicata la discarica di Siculiana (AG) nell’elenco delle discariche “attive nella provincia di Agrigento”. Il Piano di gestione dell’ATO-“AG2” si limita a richiamare il piano regionale dei rifiuti, anche in considerazione che all’epoca dell’emanazione del Piano regionale dei rifiuti, l’autorità che svolgeva il compito commissariale in materia di discariche, comprese gli ampliamenti e le nuove previsioni di discariche, era il prefetto della provincia.
L’art. 9, comma 1, lettera “e” del Dlgvo 36/03, stabilisce che per la realizzazione di nuove discariche sia necessaria una specifica previsione del Piano regionale, aspetto questo ben diverso della mera elencazione delle discariche attive in Sicilia nel 2002.
Relativamente alle discariche in Sicilia, nel capitolo 6, pag.51, del Piano di gestione dei rifiuti, si trova la citazione dell’Ordinanza 31/5/1999, n. 2983: “la dichiarazione dello stato d’emergenza i Prefetti delle Province siciliane assumono le competenze ex art. 13 del D.L.gs n. 22/97”. Il successivo comma “2”, pone in capo ai Prefetti anche le competenze relative alla autorizzazione ex art. 27 e 28 delle discariche per rifiuti solidi urbani: “Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Dlgvo del 5 febbraio 1997, n° 22, concernenti le discariche sono rilasciate dai Prefetti delle province, anche in deroga all’art.5 della Legge Regionale 29 dicembre 1981, n.181. Le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani, compresa l’autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche esistenti, sono rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità gestione pubblica.” L’art. 5, comma 3, affida ai Prefetti il compito di individuare le nuove discariche, chiudere le vecchie ed assicurarne la gestione pubblica: “Per far fronte al fabbisogno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), i Prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedente articolo 3, comma 2 e le adeguano alle disposizioni contenute nella normativa vigente”. Infine, a pag. 55 del Piano regionale si stabilisce che “Le autorizzazioni concernenti la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali sono rilasciate a soggetti pubblici o privati dai Prefetti, anche in assenza del piano di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, sulla base di comprovate esigenze ambientali”.
Come si deduce da quanto citato, il Piano regionale n. 1166 del 18/12/2002, non contiene e non poteva contenere alcuna previsione di nuove discariche da realizzare nel comune di Montallegro e Siculiana, come invece si sostiene nella relazione tecnica (allegato C), al punto 1.2, in cui si scrive che la vasca di discarica “V4” “risulta essere previsto”. A conferma di ciò viene citata una nota inviata dall’Agenzia Regionale Rifiuti e Acque (ARRA), del 4 marzo 2009, protocollo n. 16102, alla Catanzaro Costruzioni.
2.3 Alternative e Opzione Zero
Condizione necessaria ed indispensabile per poter rilasciare un’Autorizzazione Integrata Ambientale e che la “conferenza dei servizi”, deve esaminare l’”opzione zero”, in base all’art.14 bis, comma 3, legge 1990, n.241, che prevede “la necessaria ponderazione delle principali alternative ai fini della valutazione di impatto ambientale”.
La conferenza dei servizi si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità, esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto.
Dall’analisi degli atti della conferenze di servizio che si sono svolte, non risulta che in nessun momento sia stata discussa l’”Opzione Zero”, nonostante che, l’art. 22 del Dlgvo n. 152/2006, (Studio di impatto ambientale) stabilisce che “Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: …d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale”.
Nel caso dell’autorizzazione della vasca di discarica “V4”, l’esame di tutte le alternative non è stato compiuto, né sono state valutate le conseguenze dell’alternativa zero, e cioè, cosa avrebbe prodotto l’ipotesi di diniego alla realizzazione della vasca di discarica “V4”. Questa indispensabile procedura autorizzatoria non è stata praticata, poiché la vasca di discarica “V3”, attualmente in esercizio, presenta una capienza tale da soddisfare i bisogni dell’ATO di riferimento per i prossimi 4 anni almeno. La valutazione della “opzione zero” avrebbe messo in luce l’inutilità della vasca di discarica “V4” in relaziobe al fabisogno del bacino di riferimento l’ATO-AG2.
2.4 Impianto di trattamento e VIA
L’A.I.A non ha proceduto ad una valutazione della discarica “V4”, nel complesso delle discariche esistenti,in particolare, sia per quelle operative e sia quelle avviate alla gestione post-operativa. Inoltre non è stato fatto uno studio di impatto ambientale sull’effetto “cumulo” degli inquinanti e per le varie sorgenti di impatto.
La stessa A.I.A. non ha preso in considerazione le necessità impiantistiche per il pre-trattamento di una nuova vasca di discarica la “V4”, con le sue specifiche capacità di abbancamento e trattamento. L’operatività contestuale delle vasche di discarica “V3” e “V4”, andavano valutate per la capacità impiantistica nel loro insieme, in relazione alle operazioni di pre-trattamento dei rifiuti, all’impatto indotto, compreso quello veicolare. Va da se che questo approccio avrebbe determinato una valutazione specifica dei nuovi impianti necessari per affrontare l’aumento del flusso di rifiuti in discarica. Lo stesso andava fatto per l’impianto –obbligatorio- di trattamento dei rifiuti, di cui bisogna valutare la qualità produttiva e le quantità trattate, in relazione agli obiettivi previsti dal decreto legislativo 36/2003, di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili.
La Catanzaro costruzioni ha presentato la richiesta di autorizzazione definendo “ampliamento” una vasca di discarica di quasi tre milioni di metri cubi, a fronte di una situazione impiantistica precedente autorizzata per complessivi 1.874.000 mc. Si tratta in sostanza non di un ampliamento, ma di una modifica sostanziale dell’impianto, in considerazione che in termini di volumi, di area interessata e di emissioni dell’impianto, la realizzazione della vasca di discarica “V4” è di gran lunga superiore alla somma delle vasche di discarica precedentemente realizzate. Il Dlgvo 59/2005, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, all’art. 1., lettera, n), stabilisce che: “modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”. Trattandosi di una nuova vasca di discarica la “V4” grande circa il doppio del complesso delle vasche precedentemente realizzate, è del tutto evidente che si tratta di una modifica sostanziale e non di “un aumento di capacità produttiva”.
2.4 COMUNE TITOLARITA’ IN MATERIA URBANISTICA E DI SALUTE PUBBLICA
Il Comune di Montallegro parte in causa per la variante urbanistica da effettuare sul proprio territorio, ha espresso sul progetto della vasca di discarica “V4”, parere contrario, con la con nota n.7492 del 2/12/2009, ed in particolare ha sostenuto:
a) il sovradimensionamento della discarica;
b) gli effetti ambientali e sanitari;
c) le conseguenze economiche per il territorio;
d) l’impatto veicolare.
Quattro aspetti rilevanti nel procedimento di valutazione dell’impatto di un opera e nel procedimento A.I.A., pertanto pienamente legittime.
Nelle conferenze di servizio e nell’atto A.I.a. di autorizzazione rilasciato, nessuna controdeduzione è stata fatta dall’autorità che ha emesso il provvedimento, non rispettando l’obbligo di motivare il rigetto del parere contrario come quello del Comune di Montallegro e di contro dedurre tecnicamente alle obiezioni sollevate al progetto della vasca di discarica “V4”.
Nel decreto A.I.A., i rilievi presentati dal comune di Montallegro, non sono stati dichiarati infondati, attraverso motivazioni tecniche e in base alle performance contenute del progetto dell’opera. Sono state invece liquidate nel provvedimento come: “atecniche”.
Questa sibillina quanto “atecnica” formulazione delle contro deduzioni, manifesta tutta la fragilità del provvedimento sia in punto di tecnica e sia in punto di diritto. Le motivazioni al rigetto del parere contrario del comune di Montallegro erano doverose all’istituzione preposta alla tutela del territorio e della salute dei cittadini, sia per l’ordinamento degli enti locali e sia per la Costituzione italiana.
2.5 Obbligo della fideiussione
L’autorizzazione all'esercizio della discarica può essere rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della regione delle garanzie finanziarie (art. 9 Dlgvo 36/2003. Questa condizione indispensabile per il rilascio dell’A.I.A., non è indicata nel decreto e neppure è posta quale subordinata a validare l'idoneità del soggetto richiedente non risulta intervenuta siffatta accettazione né risulta presentata alcuna garanzia.
Nella relazione “A6 Piano finanziario, la Catanzaro costruzioni si limita a stimare un costo di fideiussione pari a 195.391,23 €. Tale fideiussione non è stata calcolata in base ai parametri previsti dall’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 2196 del 2 dicembre 2003, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – parte I, n. 8 del 20 febbraio 2004 (non c’è traccia nel Piano Finanziario a cui fa riferimento l’A.I.A.). L’ordinanza è relativa ai “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani, rifiuti pericolosi e non pericolosi”. L’ordinanza stabilisce i “Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie”, e sono per le discariche di rifiuti non pericolosi:
1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:
- € 18,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
- € 7,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, deve prevedere:
- € 18,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
- € 3,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
In considerazione che la vasca di discarica “V4” ricopre una
superficie pari a mq. 102.481, il calcolo è il seguente:
1. mq 102.481 x 18€ = 1.844.658 €
mc 2.937.379 x 7€ 20.561.653 €
2. mq 102.481 x 18€ 1.844.658 €
mc 2.937.379 x 7€ 8.812.134 €
Garanzie fideiussorie per € 33.063.103
Ebbene ricordare, soprattutto per una discarica di tale rilevanza, che l'autorizzazione deve precedere la verifica delle garanzie di cui all'art. 14 Dlgvo 36/2003, non potendo costituire una mera prescrizione successiva alla approvazione del progetto in virtù dell’adeguata reputazione finanziaria del proponente e che le garanzie sono pare integrante del piano di adeguamento in quanto le garanzie hanno la funzione di assicurare che le discariche, nel periodo di gestione operativa, nella fase di chiusura e durante il periodo di gestione post operativa, mantengano i requisiti minimi di sicurezza ambientale previsti dalla legge.
Palermo 6 luglio 2010
Prof. Aurelio Angelini"
PROFILI DI ILLEGITTIMITA’
Il decreto di notifica di Autorizzazione Integrata Ambientale e gli atti da esso richiamati, presentano diversi profili di illegittimità, giuridica, procedurale e regolamentare.
Di seguito indichiamo solo i principali.
Discrasia tra i volumi autorizzati e fabbisogno dell’Ambito Territoriale Ottimale “AG2”
L’art. 199, 3, lettera a), del Dlgvo 152/2006, che stabilisce l’obbligo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali. L’autorizzazione che è stata rilasciata dalla Regione siciliana, prevede per la vasca di discarica “V4” una concessione pari a 2.937.379 mc.
Possiamo da questi dati concludere che il fabbisogno di volumi per l’abbancamento di rifiuti in discarica per annuo dell’ATO-AG2, è pari a circa 106.000 mc, a fronte di una produzione annua di rifiuti tal quale dell’ATO “AG2” di circa 85 mila tonnellata. Questo calcolo – “illegittimamente” esclude il computo gli attuali obiettivi di raccolta differenziata (45%) e la riduzione in volumi prodotta dall’attività obbligatoria di “trattamento/riduzione” dei rifiuti prima del conferimento in discarica.
L’autorizzazione poteva pertanto arrivare “forzando le norme vigenti” ad un massimo di 636.000 mc, in relazione al limite di 6 anni.
La ditta Catanzaro consapevole del sovradimensionamento della proposta relativa alla vasca di discarica “V4”, anche in relazione alle volumetrie ancora disponibili nell’impianto, ha cercato di motivare astrattamente e non giuridicamente la realizzazione della nuova vasca di discarica.
Nella relazione della Catanzaro costruzioni “A5. Valutazione dell’inquinamento”, a pag. 3, si legge che, la finalità della discarica è quella di: “assolvere alle funzioni di impianto connesso e correlato ad una funzione su scala regionale”. Ebbene ricordare che questa funzione non è prevista dall’ordinamento comunitario, statale e regionale, oltre ad essere sbagliata sia sotto il profilo ambientale e sia sotto il profilo economico e gestionale.
2.2 Obbligo di previsione nel Piano regionale dei rifiuti
Nella relazione tecnica presentata dalla Catanzaro costruzioni (allegato C), al punto 1.2, si sostiene che la vasca di discarica “V4”, è prevista nel Piano regionale. Per sostenere questa tesi, anziché allegare la previsione del piano regionale delle discariche da realizzare, la società, cita una nota inviata dall’Agenzia Regionale Rifiuti e Acque del 4 marzo 2009, protocollo n. 16102, alla Catanzaro Costruzioni. Questa stessa nota viene indicata –inopinatamente- nel decreto di AIA, come parere positivo dell’ARRA alla realizzazione della vasca di discarica “V4”.
Dall’analisi del Piano regionale del rifiuti nell’allegato “13.e”, (che riportiamo di seguito) approvato con ordinanza del commissario delegato n. 1166 del 18/12/2002, non risulta alcuna previsione di nuove discariche nel territorio di Siculiana e ne tantomeno del comune di Montallegro (AG).
Nell’allegato “13.e” è indicata la discarica di Siculiana (AG) nell’elenco delle discariche “attive nella provincia di Agrigento”. Il Piano di gestione dell’ATO-“AG2” si limita a richiamare il piano regionale dei rifiuti, anche in considerazione che all’epoca dell’emanazione del Piano regionale dei rifiuti, l’autorità che svolgeva il compito commissariale in materia di discariche, comprese gli ampliamenti e le nuove previsioni di discariche, era il prefetto della provincia.
L’art. 9, comma 1, lettera “e” del Dlgvo 36/03, stabilisce che per la realizzazione di nuove discariche sia necessaria una specifica previsione del Piano regionale, aspetto questo ben diverso della mera elencazione delle discariche attive in Sicilia nel 2002.
Relativamente alle discariche in Sicilia, nel capitolo 6, pag.51, del Piano di gestione dei rifiuti, si trova la citazione dell’Ordinanza 31/5/1999, n. 2983: “la dichiarazione dello stato d’emergenza i Prefetti delle Province siciliane assumono le competenze ex art. 13 del D.L.gs n. 22/97”. Il successivo comma “2”, pone in capo ai Prefetti anche le competenze relative alla autorizzazione ex art. 27 e 28 delle discariche per rifiuti solidi urbani: “Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Dlgvo del 5 febbraio 1997, n° 22, concernenti le discariche sono rilasciate dai Prefetti delle province, anche in deroga all’art.5 della Legge Regionale 29 dicembre 1981, n.181. Le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani, compresa l’autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche esistenti, sono rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità gestione pubblica.” L’art. 5, comma 3, affida ai Prefetti il compito di individuare le nuove discariche, chiudere le vecchie ed assicurarne la gestione pubblica: “Per far fronte al fabbisogno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), i Prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedente articolo 3, comma 2 e le adeguano alle disposizioni contenute nella normativa vigente”. Infine, a pag. 55 del Piano regionale si stabilisce che “Le autorizzazioni concernenti la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali sono rilasciate a soggetti pubblici o privati dai Prefetti, anche in assenza del piano di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, sulla base di comprovate esigenze ambientali”.
Come si deduce da quanto citato, il Piano regionale n. 1166 del 18/12/2002, non contiene e non poteva contenere alcuna previsione di nuove discariche da realizzare nel comune di Montallegro e Siculiana, come invece si sostiene nella relazione tecnica (allegato C), al punto 1.2, in cui si scrive che la vasca di discarica “V4” “risulta essere previsto”. A conferma di ciò viene citata una nota inviata dall’Agenzia Regionale Rifiuti e Acque (ARRA), del 4 marzo 2009, protocollo n. 16102, alla Catanzaro Costruzioni.
2.3 Alternative e Opzione Zero
Condizione necessaria ed indispensabile per poter rilasciare un’Autorizzazione Integrata Ambientale e che la “conferenza dei servizi”, deve esaminare l’”opzione zero”, in base all’art.14 bis, comma 3, legge 1990, n.241, che prevede “la necessaria ponderazione delle principali alternative ai fini della valutazione di impatto ambientale”.
La conferenza dei servizi si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità, esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto.
Dall’analisi degli atti della conferenze di servizio che si sono svolte, non risulta che in nessun momento sia stata discussa l’”Opzione Zero”, nonostante che, l’art. 22 del Dlgvo n. 152/2006, (Studio di impatto ambientale) stabilisce che “Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: …d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale”.
Nel caso dell’autorizzazione della vasca di discarica “V4”, l’esame di tutte le alternative non è stato compiuto, né sono state valutate le conseguenze dell’alternativa zero, e cioè, cosa avrebbe prodotto l’ipotesi di diniego alla realizzazione della vasca di discarica “V4”. Questa indispensabile procedura autorizzatoria non è stata praticata, poiché la vasca di discarica “V3”, attualmente in esercizio, presenta una capienza tale da soddisfare i bisogni dell’ATO di riferimento per i prossimi 4 anni almeno. La valutazione della “opzione zero” avrebbe messo in luce l’inutilità della vasca di discarica “V4” in relaziobe al fabisogno del bacino di riferimento l’ATO-AG2.
2.4 Impianto di trattamento e VIA
L’A.I.A non ha proceduto ad una valutazione della discarica “V4”, nel complesso delle discariche esistenti,in particolare, sia per quelle operative e sia quelle avviate alla gestione post-operativa. Inoltre non è stato fatto uno studio di impatto ambientale sull’effetto “cumulo” degli inquinanti e per le varie sorgenti di impatto.
La stessa A.I.A. non ha preso in considerazione le necessità impiantistiche per il pre-trattamento di una nuova vasca di discarica la “V4”, con le sue specifiche capacità di abbancamento e trattamento. L’operatività contestuale delle vasche di discarica “V3” e “V4”, andavano valutate per la capacità impiantistica nel loro insieme, in relazione alle operazioni di pre-trattamento dei rifiuti, all’impatto indotto, compreso quello veicolare. Va da se che questo approccio avrebbe determinato una valutazione specifica dei nuovi impianti necessari per affrontare l’aumento del flusso di rifiuti in discarica. Lo stesso andava fatto per l’impianto –obbligatorio- di trattamento dei rifiuti, di cui bisogna valutare la qualità produttiva e le quantità trattate, in relazione agli obiettivi previsti dal decreto legislativo 36/2003, di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili.
La Catanzaro costruzioni ha presentato la richiesta di autorizzazione definendo “ampliamento” una vasca di discarica di quasi tre milioni di metri cubi, a fronte di una situazione impiantistica precedente autorizzata per complessivi 1.874.000 mc. Si tratta in sostanza non di un ampliamento, ma di una modifica sostanziale dell’impianto, in considerazione che in termini di volumi, di area interessata e di emissioni dell’impianto, la realizzazione della vasca di discarica “V4” è di gran lunga superiore alla somma delle vasche di discarica precedentemente realizzate. Il Dlgvo 59/2005, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, all’art. 1., lettera, n), stabilisce che: “modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”. Trattandosi di una nuova vasca di discarica la “V4” grande circa il doppio del complesso delle vasche precedentemente realizzate, è del tutto evidente che si tratta di una modifica sostanziale e non di “un aumento di capacità produttiva”.
2.4 COMUNE TITOLARITA’ IN MATERIA URBANISTICA E DI SALUTE PUBBLICA
Il Comune di Montallegro parte in causa per la variante urbanistica da effettuare sul proprio territorio, ha espresso sul progetto della vasca di discarica “V4”, parere contrario, con la con nota n.7492 del 2/12/2009, ed in particolare ha sostenuto:
a) il sovradimensionamento della discarica;
b) gli effetti ambientali e sanitari;
c) le conseguenze economiche per il territorio;
d) l’impatto veicolare.
Quattro aspetti rilevanti nel procedimento di valutazione dell’impatto di un opera e nel procedimento A.I.A., pertanto pienamente legittime.
Nelle conferenze di servizio e nell’atto A.I.a. di autorizzazione rilasciato, nessuna controdeduzione è stata fatta dall’autorità che ha emesso il provvedimento, non rispettando l’obbligo di motivare il rigetto del parere contrario come quello del Comune di Montallegro e di contro dedurre tecnicamente alle obiezioni sollevate al progetto della vasca di discarica “V4”.
Nel decreto A.I.A., i rilievi presentati dal comune di Montallegro, non sono stati dichiarati infondati, attraverso motivazioni tecniche e in base alle performance contenute del progetto dell’opera. Sono state invece liquidate nel provvedimento come: “atecniche”.
Questa sibillina quanto “atecnica” formulazione delle contro deduzioni, manifesta tutta la fragilità del provvedimento sia in punto di tecnica e sia in punto di diritto. Le motivazioni al rigetto del parere contrario del comune di Montallegro erano doverose all’istituzione preposta alla tutela del territorio e della salute dei cittadini, sia per l’ordinamento degli enti locali e sia per la Costituzione italiana.
2.5 Obbligo della fideiussione
L’autorizzazione all'esercizio della discarica può essere rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della regione delle garanzie finanziarie (art. 9 Dlgvo 36/2003. Questa condizione indispensabile per il rilascio dell’A.I.A., non è indicata nel decreto e neppure è posta quale subordinata a validare l'idoneità del soggetto richiedente non risulta intervenuta siffatta accettazione né risulta presentata alcuna garanzia.
Nella relazione “A6 Piano finanziario, la Catanzaro costruzioni si limita a stimare un costo di fideiussione pari a 195.391,23 €. Tale fideiussione non è stata calcolata in base ai parametri previsti dall’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 2196 del 2 dicembre 2003, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – parte I, n. 8 del 20 febbraio 2004 (non c’è traccia nel Piano Finanziario a cui fa riferimento l’A.I.A.). L’ordinanza è relativa ai “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani, rifiuti pericolosi e non pericolosi”. L’ordinanza stabilisce i “Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie”, e sono per le discariche di rifiuti non pericolosi:
1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:
- € 18,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
- € 7,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, deve prevedere:
- € 18,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
- € 3,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
In considerazione che la vasca di discarica “V4” ricopre una
superficie pari a mq. 102.481, il calcolo è il seguente:
1. mq 102.481 x 18€ = 1.844.658 €
mc 2.937.379 x 7€ 20.561.653 €
2. mq 102.481 x 18€ 1.844.658 €
mc 2.937.379 x 7€ 8.812.134 €
Garanzie fideiussorie per € 33.063.103
Ebbene ricordare, soprattutto per una discarica di tale rilevanza, che l'autorizzazione deve precedere la verifica delle garanzie di cui all'art. 14 Dlgvo 36/2003, non potendo costituire una mera prescrizione successiva alla approvazione del progetto in virtù dell’adeguata reputazione finanziaria del proponente e che le garanzie sono pare integrante del piano di adeguamento in quanto le garanzie hanno la funzione di assicurare che le discariche, nel periodo di gestione operativa, nella fase di chiusura e durante il periodo di gestione post operativa, mantengano i requisiti minimi di sicurezza ambientale previsti dalla legge.
Palermo 6 luglio 2010
Prof. Aurelio Angelini"