mercoledì 16 maggio 2018

I primi 50 anni della Teoria delle stringhe, l’ideatore: “Rivoluzione fatta di dimensioni extra e universi multipli”. - Davide Patitucci

Risultati immagini per universi multipli

È possibile immaginare l’universo come una meravigliosa sinfonia, nascosta nelle pieghe più intime della materia. Ogni suo mattoncino di base, ogni sua particella elementare è in realtà come una corda di violino, minuscola, invisibile anche al più sensibile degli strumenti scientifici.

È possibile immaginare l’universo come una meravigliosa sinfonia, nascosta nelle pieghe più intime della materia. Ogni suo mattoncino di base, ogni sua particella elementare è, in realtà, come una corda di violino minuscola, invisibile anche al più sensibile degli strumenti scientifici, almeno per il momento. 
E, come un violino produce suoni diversi a seconda del modo in cui è pizzicato, così le vibrazioni di queste minuscole corde sarebbero alla base di tutto ciò che ci circonda, essere umani compresi. Ma anche molto di più, come dimensioni extra rispetto alle tre di spazio e alla quarta di tempo cui siamo abituati. O persino universi multipli, immersi in uno spazio a più dimensioni, come un arcipelago di isole sparse nell’oceano. È lo scenario squadernato dalla Teoria delle stringhe, che ha affascinato, e allo stesso tempo tormentato per decenni fisici e matematici. Ideata esattamente mezzo secolo fa, nel 1968, dal fisico teorico italiano Gabriele Veneziano del Cern di Ginevra, per molti scienziati è l’ambita Teoria del tutto, inseguita dai più grandi fisici contemporanei: da Albert Einstein a Stephen Hawking. Una teoria in grado di mettere d’accordo due mondi che al momento fanno fatica a dialogare senza azzuffarsi: quello dell’infinitamente grande popolato da stelle e galassie, descritto dalla Relatività Generale, e quello dell’infinitamente piccolo fatto di atomi e particelle, governato invece dalla meccanica quantistica.

In questi primi giorni di maggio Gabriele Veneziano è a Firenze, dove il Galileo Galilei Institute – centro nazionale di studi avanzati per la fisica teorica parte dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) – con il supporto di Università di Firenze e Infn ospita un convegno internazionale per celebrare i 50 anni della Teoria delle stringhe. Il Fattoquotidiano.it lo ha raggiunto in occasione della conferenza “Spazio, tempo, materia: come cambia la comprensione dell’universo”, in cui lo scienziato illustra al grande pubblico la sua teoria e le sue molteplici implicazioni.
-Come cambia la nostra comprensione dell’universo con le stringhe?
-Nella mia conferenza parlo di rivoluzione delle stringhe. E uso questo termine non a caso, perché questa teoria ha introdotto un nuovo paradigma, un nuovo modo di guardare l’universo. A livello fondamentale non ci sono più particelle puntiformi, ma stringhe estese che vibrano, e che rappresentano la cosa più elementare possibile, come l’atomo indivisibile degli antichi Greci. A modi di vibrazione diversi, come per le differenti note musicali, corrispondono tutte le particelle conosciute.

-Come fanno queste corde a mettere insieme galassie e atomi?-Alcune vibrazioni delle stringhe corrispondono a particelle che non siamo ancora riusciti a osservare direttamente, come la particella mediatrice della forza di gravità, il cosiddetto gravitone, l’equivalente del fotone per la forza elettromagnetica. È proprio il fatto che la teoria preveda anche l’esistenza del gravitone, descrivendone le caratteristiche, a renderla un ottimo candidato a fare da cerniera tra macrocosmo, regno della Relatività, e micromondo, dominato da un guazzabuglio di particelle.
-Ma le sorprese della sua teoria non finiscono qui: negli anni ci ha regalato anche la possibile esistenza di dimensioni extra.
-La teoria delle stringhe è molto rigida, non ammette scorciatoie e, per funzionare, ha bisogno di 6 nuove dimensioni. Sono, però, talmente piccole e arrotolate su se stesse da non essere direttamente osservabili. Un po’ come quando guardiamo da lontano un cavo e ci appare come una linea retta di una sola dimensione, sebbene abbia una struttura cilindrica a più dimensioni. Ma la teoria delle stringhe ammette anche un’altra possibilità sul modo di concepire l’universo in cui viviamo.

-Quale?
-La teoria descrive un universo confinato in una sorta di membrana tridimensionale, immersa in uno spazio a più di tre dimensioni. In queste dimensioni supplementari è in grado, però, di avventurarsi solo la forza gravitazionale.
-Per questo la gravità è così debole rispetto alle altre forze della natura, tanto che un magnete può sollevare una graffetta da un tavolo nonostante l’attrazione esercitata da tutta la Terra?
-È uno dei misteri ancora irrisolti della fisica contemporanea. La gravità potrebbe apparire più debole perché sarebbe come ‘diluita’ in più dimensioni.
-Ma con le stringhe, oltre alle dimensioni, anche il numero di universi si moltiplica
-In regioni diverse dello spazio potrebbero esserci soluzioni diverse alle equazioni della Teoria delle stringhe, ognuna delle quali corrisponderebbe a un universo a sé, a mondi diversi. È un problema ancora aperto. L’ultimo studio di Hawking, scomparso il 14 marzo 2018, tende ad esempio, a semplificare il quadro riducendo il numero di possibili universi. Tutto dipende da com’è nato il cosmo, dalle condizioni iniziali che hanno dato luogo al Big Bang. Nella cosmologia moderna, ad esempio, il Big Bang non ha più nulla a che vedere con l’inizio del tempo.

-La sua teoria si spinge, infatti, a sbirciare anche prima del Big Bang, che non sarebbe quindi l’inizio di tutto. In questo caso, cosa ci sarebbe stato prima?
-Mi permetta una battuta: per scoprirlo ci vorrebbe un indovino! Se e quando il nostro universo ha avuto inizio, è una domanda alla quale, infatti, non sappiamo ancora rispondere. Ma negli ultimi trent’anni c’è stato un cambiamento importante nella descrizione della sua storia. La teoria delle stringhe, ad esempio, preferisce un universo che non ha avuto un inizio vero e proprio, ma piuttosto un rimbalzo da un altro universo, che noi fisici chiamiamo “Big Bounce”. Questo rimbalzo potrebbe emettere onde gravitazionali primordiali, diverse da quelle che sono state catturate per la prima volta negli ultimi due anni, ma che potrebbero aver lasciato come una ‘traccia fossile’ nell’universo. Onde primordiali che un giorno, grazie a nuove antenne più sensibili di quelle attuali, potremmo essere in grado di ascoltare.
-Potrebbe essere il tanto atteso battesimo sperimentale alla sua teoria. I detrattori la considerano, infatti, poco scientifica perché priva di necessari riscontri. Cosa risponde loro?
-Sono d’accordo che una teoria debba essere provata, ma trovo ingiusto considerare la teoria delle stringhe alla stregua di una speculazione filosofica. È, infatti, in linea di pricipio falsificabile. Purtroppo, non è stata ancora analizzata con la dovuta precisione per poterla mettere alla prova.

-Come ci si sente ad aver avuto un’idea che potrebbe riuscire laddove anche Einstein ha fallito: essere una Teoria del tutto?
-Sono molto soddisfatto e sorpreso nel vedere quanta strada ha fatto la teoria delle stringhe, partendo da un piccolo lavoro di ormai 50 anni fa. Non era certo nelle mie intenzioni iniziali pensare a una Teoria del tutto.
-Quale futuro prevede per la Teoria delle stringhe?
-Ci sono molti giovani entusiasti di questi particolari sviluppi della fisica. Sono molto preparati, ad esempio dal punto di vista matematico, più degli scienziati della mia generazione. Come fisici, il nostro obiettivo è capire la natura. Penso che grazie a questi giovani studiosi ci siano buone chances per la teoria delle stringhe di superare lo scoglio della prova sperimentale, malgrado le numerose difficoltà, soprattutto tecniche, che si devono ancora affrontare.

Revisione auto: dal 20 maggio nuove regole. I RISCHI PER GLI AUTOMOBILISTI.

Revisione auto: dal 20 maggio nuove regole. I RISCHI PER GLI AUTOMOBILISTI

Nuova revisione auto: ecco tutte le novità. Ecco le regole contro i furbetti del chilometraggio.

Revisione auto: dal 20 maggio nuove regole per l'Italia.

Dal prossimo 20 maggio, in osservanza delle richieste dell’UE, ci saranno molte novità per quanto riguarda la revisione dell’auto. L’obiettivo principale di Bruxelles è quello di uniformare le disposizioni in materia di revisione, introducendo norme più vigorose e che seguono le direttive europee. 

In arrivo la nuova revisione auto: ecco la direttiva europea

Una delle novità principali riguarda il nuovo certificato di revisione per i veicoli a motore, il quale viene reso obbligatorio dall’entrata in vigore del dm 214/2017, introdotto a seguito della recezione della Direttiva europea 2014/45. “Ciascuno Stato membro deve provvedere affinché i veicoli immatricolati nel suo territorio siano sottoposti a un controllo periodico” da parte di centri autorizzati.
Lo scopo è quello di assicurare verifiche tecniche più scrupolose da parte dei centri autorizzati a fare le revisioni, consentendo la circolazione solo alle vetture che rispettano realmente gli standard di sicurezza imposti dalla legge.

Revisione auto: ecco tutte le novità a partire dal 20 maggio - IL CHILOMETRAGGIO

Di conseguenza una delle novità consisterebbe proprio nella compilazione di una sorta di pagella contenente la valutazione sull’efficienza globale del mezzo e anche la certificazione del totale dei chilometri percorsi al momento della revisione: questo rilevamento, peraltro, dovrebbe rendere più difficile taroccare la strumentazione per abbassare il chilometraggio e vendere a un prezzo più alto un’auto usata.
Sul report verrà anche allegato l’elenco delle prove sostenute dal mezzo, con  di giudizio tecnico sull’automobile/moto e sulle eventuali criticità riscontrate.

Ecco ogni quanto bisogna fare la revisione della propria auto.

In base alla normativa, gli intervalli per la revisione rimangono invariati: il primo controllo deve essere effettuato dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e poi ogni 24 mesi. 

Cosa succede se non si passa la revisione dell'auto.

Nel caso in cui i veicoli non superino le procedure di revisione, sono previste due opzioni. Innanzitutto, se i difetti non rappresentano un pericolo, possono circolare per 30 giorni prima di effettuare una nuova revisione. Ma se le anomalie rilevate sono piuttosto gravi, tali da compromettere la sicurezza stradale, viene disposta la sospensione della circolazione del mezzo. 
A quel punto occorre portare entro 24 ore l'auto in officina per le necessarie riparazioni. 

Novità revisione auto: dal 20 maggio cambia tutto - LE TARIFFE

Un altro aspetto che non è stato modificato dalle nuove disposizioni sulla revisione dell’auto è quello inerente alle tariffe, le quali sono rimaste: 45 euro se viene effettuata nelle sedi provinciali della Motorizzazione civile e 66,88 euro nei centri privati convenzionati.

Revisione auto: ecco cosa si rischia se non si passa la revisione dell'auto

Chi circola con una vettura non revisionata rischia una multa che va da 168 a 674 euro, che può raddoppiare in caso di recidiva.

Pignoramento immobiliare per debiti fiscali

Pignoramento immobiliare per debiti fiscali

Esecuzione forzata esattoriale: per i debiti con Agenzia Entrate Riscossione la legge prevede una particolare procedura di pignoramento di case e terreni e di vendita all’asta. Ecco le regole.

Chi ha uno o più debiti con l’Agente della riscossione esattoriale (soggetto che, per i debiti con l’erario, è Agenzia Entrate Riscossione) può subire il pignoramento dei beni immobili come case e terreni. Tale forma di esecuzione forzata scatta però solo a determinate condizioni: condizioni che concernono sia l’entità del debito accumulato dal contribuente, sia il rispetto di una particolare procedura. In particolare l’iter del pignoramento immobiliare esattoriale è parzialmente diverso da quello che può porre in essere qualsiasi altro creditore, visto che tutto avviene senza il controllo di un giudice e in assenza di udienze innanzi al tribunale. In questo articolo spiegheremo appunto come avviene il pignoramento immobiliare per debiti fiscali e quando il contribuente rischia di vedersi mettere all’asta la casa.

Indice.
1 Ipoteca e pignoramento: che differenza c’è?
2 Quando l’Agenzia Entrate Riscossione può pignorare la casa?
2.1 Debito minimo per il pignoramento immobiliare del fisco.
2.2 Valore complessivo dei beni immobili.
2.3 Numero di immobili di proprietà del debitore.
2.4 La precedente iscrizione dell’ipoteca.
3 Come avviene il pignoramento immobiliare per debiti fiscali.
4 L’avviso di vendita e l’inizio del pignoramento immobiliare.
5 Si può vendere o donare un immobile non ipotecato?
6 Si può vendere o donare un immobile ipotecato?
7 Si può vendere o donare un immobile pignorato?
8 Pignoramento se la casa è in comunione.
9 Custodia dell’immobile pignorato dal fisco.
10 Come viene venduto l’immobile pignorato per debiti fiscali?

1) Ipoteca e pignoramento: che differenza c’è?
C’è un primo aspetto che bisogna mettere in evidenza. Spesso si confonde tra ipoteca e pignoramento. Sono due attività diverse e con finalità differenti, tuttavia il pignoramento esattoriale presuppone la previa iscrizione dell’ipoteca e senza di essa è illegittimo.
Scopo dell’ipoteca sull’immobile del debitore è quella di garantire al creditore che la iscrive per primo di soddisfarsi con preferenza rispetto a tutti gli altri (eventuali) creditori del proprietario. Sicché, se la casa dovesse essere venduta all’asta, il ricavato del prezzo di aggiudicazione andrebbe prima a chi è titolare dell’ipoteca di primo grado, poi a chi ha (eventualmente) un’ipoteca di secondo grado e il residuo diviso tra tutti gli altri creditori.

2.1) Quando l’Agenzia Entrate Riscossione può pignorare la casa?
Se per i creditori privati non esistono vincoli per pignorare la casa o il terreno di un debitore (per cui si può procedere anche per debiti di importo minimo) quando invece si tratta di debiti fiscali esistono numerose condizioni. Eccole qui di seguito esaminate.

2.1) Debito minimo per il pignoramento immobiliare del fisco.
Per rischiare il pignoramento immobiliare, il debitore deve avere un debito per cartelle scadute (ossia notificate da più di 60 giorni) di almeno 120mila euro. Un debito di 119 mila euro non consente quindi di procedere al pignoramento immobiliare. Chi ha un debito di più di 120mila euro può sempre pagare solo una parte dell’importo per far scendere la passività al di sotto del limite e legale e quindi evitare il pignoramento immobiliare per debiti fiscali. Si pensi a chi ha un debito di 125mila euro e versa spontaneamente all’Agenzia Entrate Riscossione 6mila euro: in questo modo è possibile salvare la casa.
Il fatto che una cartella sia stata impugnata non comporta l’esclusione della stessa dal calcolo del valore minimo per procedere al pignoramento. Così, fare ricorso non salva il debitore da un’eventuale esecuzione forzata. L’unica soluzione è chiedere la rateazione del debito: in tal caso l’Agenzia Entrate Riscossione è obbligata a non avviare pignoramenti o a sospendere quelli già intrapresi.

2.2) Valore complessivo dei beni immobili.
In secondo luogo, per rischiare il pignoramento immobiliare per debiti fiscali è necessario che la somma del valore di tutti i beni immobili di proprietà del contribuente (anche solo per quote) superi 120mila euro. Chi ha due terreni, di valore pari a 25mila euro l’uno, non può mai rischiare l’esecuzione forzata.

2.3) Numero di immobili di proprietà del debitore.
Non si può subire il pignoramento immobiliare se il contribuente è proprietario di un un unico immobile, il quale sia adibito a casa di residenza, destinata quindi a civile abitazione, e considerata non di lusso (ossia non accatastata nelle categoria A/8 e A/9). Questo vincolo è comunemente noto come «divieto di pignoramento della prima casa».
Questo significa che può subire il pignoramento immobiliare per debiti fiscali solo chi:
ha più di un immobile o, se ha un solo immobile, questo è: a) di lusso; b) oppure non adibito a civile abitazione; c) oppure non di residenza.
Chi è proprietario di una sola casa ma un giorno eredita una quota di un altro immobile rischia di subire il pignoramento di entrambi gli immobili essendo venuta meno la condizione per l’impignorabilità della prima casa (ossia l’assenza di altri immobili intestati).

2.4) La precedente iscrizione dell’ipoteca.
Per poter avviare il pignoramento immobiliare per debiti fiscali è necessario che l’Agente della Riscossione abbia previamente iscritto un’ipoteca sull’immobile da pignorare e da tale momento siano decorsi almeno sei mesi. Questa condizione non è prevista per tutti gli altri tipi di debiti privati (anche se è prassi e norma di buona prudenza procedere sempre prima all’ipoteca).
Prima dell’ipoteca è necessario che il contribuente riceva un preavviso di ipoteca con raccomandata a/r o con posta elettronica certificata. Dopo la consegna del preavviso devono decorrere almeno 30 giorni prima di poter procedere all’iscrizione dell’ipoteca nei pubblici registri immobiliari.
L’ipoteca può essere autonomamente iscritta solo se il debito è superiore a 20mila euro. Ne consegue che se il debito è superiore a 20mila euro ma inferiore a 120mila euro, essendo vietato il pignoramento al di sotto di questa soglia, tutto ciò che può fare l’esattore è conservare l’ipoteca, non potendo però promuovere l’asta. Pertanto, in tali situazioni, l’Agente della riscossione iscrive l’ipoteca a solo titolo di garanzia.
Perdurare dell’inadempimento. Decorsi 6 mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, l’Esattore può procedere al pignoramento.
Il termine decorre dall’iscrizione (rilevabile dai registri immobiliari) e non da una notifica o comunicazione. Il contribuente (che dovrebbe aver ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione) deve quindi controllare presso i registri immobiliare se è quando è effettuata l’iscrizione.

3) Come avviene il pignoramento immobiliare per debiti fiscali.
Come abbiamo anticipato, il pignoramento immobiliare per debiti fiscali è disciplinato da norme speciali rispetto a quelle previste per i debiti nei confronti di soggetti privati (come banche, condominio, finanziarie, fornitori, ecc.) [1].
La principale caratteristica è che tutta la procedura si svolge al di fuori del tribunale, senza quindi un’udienza di audizione e comparizione delle parti e senza che a valutare l’immobile sia un perito nominato dal giudice.
Inoltre, le funzioni dell’ufficiale giudiziario sono svolte dall’ufficiale della riscossione.
Manca infine un vero e proprio atto di pignoramento in quanto l’Agente della Riscossione notifica un unico atto (avviso di vendita) con il quale effettua il pignoramento [2].

4) L’avviso di vendita e l’inizio del pignoramento immobiliare.
L’avviso di vendita dà il via alla procedura esecutiva vera e propria. Esso sostituisce il cosiddetto atto di pignoramento che invece viene notificato nelle procedure ordinarie tra privati.
L’avviso di vendita viene notificato al debitore, ma cinque giorni prima viene trascrittonei pubblici registri immobiliari.
Esso deve contenere:

  • le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
  • la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini. Se vi è assoluta incertezza circa la loro individuazione, l’atto è affetto da nullità insanabile;
  • l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato;
  • il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di 20 giorni;
  • l’importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d’imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate;
  • il prezzo base dell’incanto;
  • la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte;
  • l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario;
  • l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
  • il termine di versamento del prezzo di aggiudicazione;
  • l’ingiunzione rivolta al debitore “esecutato” ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.
  • L’avviso di vendita deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dall’Agente della Riscossione. La nullità resta però sanata se non rilevata d’ufficio o non fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica di tale provvedimento.


5) Si può vendere o donare un immobile non ipotecato?
Diamo qui di seguito alcuni chiarimenti in merito alle condotte che, comunemente, vengono poste in essere per evitare il pignoramento.
Sicuramente si può vendere o donare un immobile non ancora ipotecato o pignorato. Tuttavia se il contribuente ha già maturato il debito (il che non deve necessariamente risultare dalla notifica delle cartelle ma dal fatto stesso che non ha corrisposto le tasse dovute), l’atto può essere oggetto di revocatoria nei cinque anni successivi. Tuttavia, se il contribuente non ha pagato Irpef e Iva, e il debito è superiore a 50mila euro, può essere anche incriminato per il reato di «sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte».

6) i può vendere o donare un immobile ipotecato?
È lecito vendere o donare una casa o un terreno già ipotecato. Il nuovo titolare eredita l’ipoteca e può subire l’esproprio nel caso in cui il debitore principale non dovesse adempiere al proprio obbligo di pagamento delle tasse.

7) Si può vendere o donare un immobile pignorato?
È invece categoricamente vietato vendere un bene su cui è già partita la procedura esecutiva esattoriale con la trascrizione dell’avviso di vendita nei pubblici registri immobiliari. Chi lo fa ne risponde penalmente.
Invece è possibile la vendita avvenuta prima della trascrizione dell’avviso di vendita, anche se è possibile la revocatoria nei cinque anni successivi.

8) Pignoramento se la casa è in comunione.
Nel caso in cui il contribuente debitore sia proprietario solo di una quota dell’immobile da pignorare, l’avviso di vendita viene notificato anche agli altri comproprietari, a prescindere dal fatto che siano o meno debitori. Ad essi è fatto divieto di permettere al debitore di separare la sua quota senza ordine del giudice.

9) Custodia dell’immobile pignorato dal fisco.
Una volta avviato il pignoramento, il custode dell’immobile resta lo stesso proprietario che, pertanto, è autorizzato a continuare ad utilizzarlo e ad abitarlo. Non può però percepire i frutti di un eventuale affitto che vanno invece consegnati al creditore. La stessa stipula del contratto di affitto non può avvenire senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione.
L’esattore può tuttavia rivolgere al giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, e  nominare come custode una persona diversa dal debitore stesso (ciò di solito succede quando l’immobile oggetto di pignoramento non è occupato dal debitore).
Il custode è tenuto ad amministrare e gestire l’immobile pignorato, nei limiti degli atti rientranti nell’ordinaria amministrazione, salvo apposita autorizzazione del giudice dell’esecuzione.
Il contribuente può quindi continuare ad abitare la casa pignorata (tuttavia, secondo alcuni tribunali, è necessario prima presentare un’apposita richiesta al giudice dell’esecuzione). Se la richiesta non è avanzata o se l’autorizzazione non è concessa, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile la liberazione dell’immobile.

10) Come viene venduto l’immobile pignorato per debiti fiscali?
La vendita all’asta dell’immobile pignorato dall’Agenzia Entrate riscossione avviene senza intervento del tribunale. È l’esattore che procede in automatico mediante la procedura per pubblico incanto.
L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione.
Il primo incanto deve avvenire entro 200 giorni dal pignoramento (in questo caso dalla trascrizione) e quelli successivi con un intervallo minimo di 20 giorni.
Almeno 20 giorni prima del primo incanto, è necessario dare pubblicità all’incanto mediante tali passaggi:

  • affissione dell’avviso di vendita alla porta esterna della cancelleria del giudice dell’esecuzione;
  • affissione l’avviso di vendita all’albo del Comune o dei Comuni nel cui territorio sono situati gli immobili;
  • pubblicazione sul proprio sito internet.

Come anticipato l’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione (senza intervento del giudice dell’esecuzione). Esso avviene nel luogo e nell’ora indicati nell’avviso di vendita.
Il prezzo base dell’incanto è determinato in base al valore automatico (in caso di fabbricati) o di perizia (in caso di terreni edificabili).
L’Esattore può tuttavia chiedere al giudice dell’esecuzione di determinare il valore attraverso un perito ai fini di una stima più congrua rispetto ai valori di mercato.
L’incanto avviene davanti all’ufficiale della riscossione. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nell’avviso di vendita.
Se si presenza un offerente questi deve presentare una cauzione per come riportato nell’avviso di vendita. La cauzione è pari al 10% del prezzo base.
L’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente quando sono trascorsi 3 minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore.
In caso di mancata aggiudicazione, si terrà un secondo incanto alla data con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
Fra un incanto e il successivo devono trascorrere almeno 20 giorni.
Nell’eventualità che si debba procedere ad un terzo incanto il prezzo base sarà inferiore di un terzo rispetto a quello del precedente incanto.
In caso di mancata vendita anche al terzo incanto, l’Agenzia delle Entrate, se procede per entrate tributarie dello Stato, nei 10 giorni successivi, può chiedere al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.
Diversamente, se non intende esercitare questa facoltà, l’esattore può procedere ad un quarto incanto a prezzo ancora ridotto.

note
[1] Il pignoramento immobiliare esattoriale è disciplinato dal codice civile e da quello di procedura civile se ed in quanto compatibile con gli artt. 76-85 DPR 602/73 dove sono dettate le norme speciali.
[2] Art. 78 DPR 602/73 e art. 555 cod. proc. civ.
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