Cosimo Ferri, Luca Lotti, Luca Palamara.
Respinta la richiesta della difesa di dichiararle inutilizzabili, perché per ascoltare i parlamentari sarebbe stata necessaria l'autorizzazione della Camera, in virtù del fatto che "la direzione dell'atto di indagine non è volta ad accedere alla sfera delle comunicazioni parlamentari, la cui partecipazione all'incontro non era in alcun modo nota". Su Palamara: "Da parte sua risiko giudiziario, fatti contestati hanno compromesso, al momento, credibilità, prestigio e immagine".
Le intercettazioni fra Luca Palamara e i parlamentari Cosimo Ferri e Luca Lotti sono state captate in modo casuale e quindi possono essere utilizzate. Anche perché gli investigatori non sapevano che si sarebbero incontrati e quindi in alcun modo avrebbero potuto spegnere il trojan inoculato nello smartphone del magistrato. Di più: i loro colloqui sono stati ascoltati il giorno dopo, quando ormai erano avvenuti. Lo sostiene la Sezione Disciplinare del Csm nell’ordinanza con la quale ha sospeso il pubblico ministero Palamara, indagato per corruzione dalla procura di Perugia, definendo i suoi rapporti un “risiko giudiziario” per “occupare le procure” e i fatti contestati talmente gravi da aver “irrimediabilmente compromesso”, al momento, la sua “credibilità, prestigio e immagine”.
“Sono casuali, nessun dubbio” – Per quanto riguarda l’utilizzabilità delle intercettazioni, osserva il Collegio, quelle “rilevanti per il presente procedimento devono senz’altro essere reputate casuali, non potendosene certamente predicare la natura diretta né, più semplicemente, indiretta”, scrive il presidente della Sezione Disciplinare, Fulvio Gigliotti. E trattandosi di “intercettazioni casuali – si legge nell’ordinanza – nessun dubbio può sorgere intorno alla circostanza che esse siano liberamente utilizzabili, in confronti dei terzi per i quali si procede (Palamara, ndr), a prescindere della mancanza di autorizzazione (anche ex post) della Camera di appartenenza del parlamentare”. Appare, secondo il membri della Sezione Disciplinare, “del tutto evidente” stando ai “criteri sedimentati” sulla utilizzabilità o meno di dialoghi captati nei quali sia coinvolto un parlamentare che nel caso dei colloqui tra i tre ci sia un carattere “casuale e fortuito”.
“Ascoltate solo dopo l’incontro” – Le indagini all’interno delle quali vengono ascoltati Ferri e Lotti, infatti, si legge nell’ordinanza, “non sono in alcun modo fatti riferibili” agli stessi parlamentari. Non esiste, ricorda la Sezione Disciplinare, “alcuna frequenza di contatti” tra Palamara e i due esponenti dem “tale da consentire una prevedibile partecipazione degli stessi alle attività (dell’incolpato) oggetto di monitoraggio”. È agli atti, infatti, “una sola intercettazione con l’onorevole Cosimo Ferri, collocata in un arco temporale che si pone a strettissimo ridosso (alcune ore prima) dell’incontro in oggetto di captazione”. Ma soprattutto, si sottolinea nell’ordinanza, “l’attività di ascolto e trascrizione della predetta intercettazione, nella quale l’incontro veniva programmato, è avvenuto” da parte della polizia giudiziaria “soltanto dopo che l’incontro captato aveva avuto luogo”.
“Ignari di presenza Ferri e Lotti” – Insomma, conclude l’ordinanza, non può essere accolta la richiesta della difesa di Palamara di dichiarare inutilizzabili le intercettazioni con Ferri e Lotti, perché per ascoltare i parlamentari sarebbe stata necessaria l’autorizzazione della Camera, in virtù del fatto che “la direzione dell’atto di indagine non è volta, in concreto, ad accedere alla sfera delle comunicazioni parlamentari, la cui prossima partecipazione all’incontro non era in alcun modo nota agli investigatori”.