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domenica 22 luglio 2012
Franco Cordero: la “prerogativa” invocata dal Colle non esiste. - Maria Antonietta Calabrò
In una durissima intervista al “Corriere della Sera” il più autorevole studioso di procedura penale ridicolizza come ignoranti e prevenuti quanti si sono schierati con Napolitano contro la procura di Palermo: “le norme dicono l’opposto a lettori informati ed equanimi”.
Non rinuncia al suo linguaggio provocatorio e immaginifico il professor Franco Cordero, giurista (suo un importante manuale di «Procedura penale») e scrittore. Nel 2002 coniò il celebre termine Caimano fornendo ispirazione per il film di Nanni Moretti su Berlusconi. Il suo ultimo libro è un saggio sul Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani di Giacomo Leopardi, Seguito dai pensieri d'un italiano d'oggi (2011, Bollati Boringhieri).
Professor Cordero, qual è la sua opinione sul conflitto sollevato dal presidente della Repubblica?«Il conflitto lo covava e lunedì 16 luglio annuncia d'essere sceso in campo davanti alla prospiciente Consulta, ritenendo lese le sue prerogative dalle intercettazioni nelle indagini sull'oscuro rapporto Stato-mafia, 1992-93. Perché? Perché ascoltando Nicola Mancino, allora ministro dell'Interno, l'addetto coglieva anche la voce del Presidente interlocutore. Nefas (crimine,ndr)!: doveva chiudersi le orecchie, rompere l'audizione; parole da dimenticare, come non dette; divieto assoluto d'usarle a qualsivoglia fine e il pubblico ministero chieda subito l'incenerimento. Empiamente, gli inquirenti ripassano i dialoghi, concludendo che non interessino nel procedimento in corso, ma restano agli atti e l'effetto lesivo sarebbe aggravato appena se ne parlasse davanti alle parti in camera di consiglio».
Ha ragione la Procura di Palermo?«Forse conviene rammentare due o tre concetti. Abbiamo un ordinamento chiuso, variabile solo nelle forme e con i limiti prescritti dalla Carta: le norme non germinano spontaneamente né vengono da fuori; stanno in testi formati a quel modo; i giuristi chiamano "ermeneutica" l'arte con cui le scovano. Ora, dicono tutt'altro gli articoli invocati dal Colle. Vediamoli: innanzitutto che il capo dello Stato sia incriminabile solo "per alto tradimento o attentato alla Costituzione". Ma qui, nessuno lo incrimina. E rispetto a lui siano ammessi provvedimenti investigativi e misure cautelari solo quando la Consulta l'abbia sospeso dalle funzioni. Qui, aggiungo, nessuno provvedeva sul presidente della Repubblica, conversante da Monte Cavallo (il colle del Quirinale, ndr): l'ascoltato era Mancino. Mancando norme che lo dicano, definire tabù le parole dell'altro è gesto esclamativo d'esiguo valore dialettico!».
La legge dell'89, secondo lei, quindi vieterebbe solo le intercettazioni dirette sul Presidente: il caso attuale è diverso?«Profondamente diverso. Ne parla a lungo l'articolo 7 della legge 20 giugno 2003 n. 140 (processi alle alte cariche dello Stato, la più alta delle quali siede sul Colle). L'articolo 6 regola le intercettazioni miranti a tali persone (in gergo, "dirette"). "Fuori delle ipotesi ivi previste", il giudice considera rilevanti o no le emissioni verbali dell'interlocutore, e nel secondo caso non manda tout court i relativi materiali all'inceneritore: vanno sentite infatti le parti, perché in Italia abbiamo un processo accusatorio; e può darsi che una o più d'esse ritengano utili le cose dette. Se ne discute in camera di consiglio. Qualora poi cambi opinione, il giudice chiede l'assenso alla Camera competente. Gli inquirenti palermitani, dunque, sono in perfetta regola».
L'articolo 271 del codice penale esclude dalla distruzione dei reperti i corpi del reato: questo influisce nel caso concreto?«Sì, e così va a picco la teoria della cosiddetta prerogativa: che le parole in questione siano materia penale, lo stabiliscono teste pensanti, da ciò deriva la procedura camerale. L'articolo 271 smentisce l'invisibile "divieto assoluto". Idem ogniqualvolta nastri o dischi forniscano argomenti utili contro persone diverse da chi gode dell'immunità. Supponiamo che indichino dei fili alla storia giudiziaria d'un caso monstre come qual è l'attuale: non è politica virtuosa reciderli in ossequio alla "prerogativa", dogmaticamente asserita, quando le norme dicono l'opposto a lettori informati ed equanimi».
http://temi.repubblica.it/micromega-online/franco-cordero-la-prerogativa-invocata-dal-colle-non-esiste/
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