(ANSA) - BRUXELLES, 28 GIU - Dopo avere proposto il Partenone come garanzia per gli aiuti alla Grecia, la Finlandia propone a Italia e Spagna di emettere 'covered bond', titoli ad alta garanzia e a basso rischio, in funzione anti-spread. Lo riferiscono fonti finlandesi a Bruxelles. La proposta non prefigurerebbe per ora un ruolo di garanzia da parte del fondo salva stati Efsf e Esm, ma la messa in campo di attivi, asset e patrimoni (anche il Colosseo e la Sagrada Familia?) da parte dei singoli stati nazionali.
Un diario, dove annoto tutto ciò che più mi colpisce. Il mio blocco per gli appunti, il mio mondo.
venerdì 29 giugno 2012
Finlandia: Colosseo a garanzia di bond.
Tagli, auto blu ridotte dell’80% scure sulle società pubbliche.
Governo, lunedì il decreto sulla spesa. Per gli statali in esubero possibile pensione anticipata.
ROMA - Taglio dei consigli di amministrazione delle società pubbliche e soppressione di quelle create dagli enti locali (spesso doppioni di assessorati ed altre strutture); drastico ridimensionamento della spesa per auto blu; stretta anche su permessi e distacchi sindacali nell’ambito del pubblico impiego; possibilità di pensionamento con le regole precedenti alla riforma Fornero per i dipendenti pubblici in esubero. Il decreto sulla spending review si arricchisce di nuovi interventi, in attesa del confronto con parti sociali e con Regioni e Comuni che precederà il Consiglio dei ministri in calendario per l’inizio della prossima settimana.
Cda pubblici. È evidente la volontà dell’esecutivo di estendere a tutte le appendici della pubblica amministrazione norme rigorose in tema di assunzioni e remunerazioni. Si dovrebbe partire dai vertici: è previsto così che i consigli di amministrazione delle società non quotate a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, siano composti da non più di tre persone: due rappresentanti dell’amministrazione che ha in portafogli la partecipazione ed una figura unica di presidente-amministratore delegato. In questa formulazione ampia la norma si applicherebbe anche a colossi come Poste o Fs.
Società locali. Esiste anche una miriade di società più piccole create dalle amministrazioni pubbliche (spesso locali) con l’obiettivo di fornire servizi in house, non all’utenza ma alle amministrazioni stesse. Queste entità, di fatto in molti casi una fabbrica di poltrone, dovranno essere sciolte entro il 31 dicembre 2013, oppure cedute tramite gara. Inoltre alle società che dal punto di vista contabile fanno parte del perimetro della pubblica amministrazione si applicano le norme sulle limitazioni delle assunzioni e il congelamento delle retribuzioni già in vigore per il resto del pubblico impiego.
Auto blu. Il tema, che ovviamente ha una forte valenza simbolica, è già stato affrontato in precedenti provvedimenti. Ma stavolta il governo sembra intenzionato a calare la scure: è previsto infatti che il prossimo anno la spesa complessiva sia ridotta al 20 per cento di quella sostenuta nel 2011, per acquisto, noleggio, esercizio, manutenzione ed anche per i buoni taxi. Il taglio è dunque dell’80 per cento. Le uniche deroghe potranno riguardare i contratti già in essere. Un intervento così drastico avrà ovviamente conseguenze anche sul personale: gli autisti dovranno essere assegnati a mansioni differenti.
Pubblico impiego. La riduzione degli organici dovrà essere del 20 per cento per i dirigenti e del 10 per il resto del personale. I dipendenti che risulteranno in soprannumero potranno essere riassorbiti oppure pensionati con le regole precedenti alla riforma Fornero (ma in questo caso la liquidazione sarà loro riconosciuta solo al conseguimento dei nuovi e più e più stringenti requisiti). Per coloro che non potranno essere salvati con queste soluzioni scatterà la messa in mobilità e dopo due anni la risoluzione del rapporto di lavoro. È confermato fino al 2014 ed esteso a tutta la pubblica amministrazione il vincolo in base al quale la spesa per nuove assunzioni non potrà superare il 20 per cento di quella sostenuta per i dipendenti in uscita. Come già previsto per il ministero dell’Economia, le assunzioni si concentreranno su personale munito di laurea. Altre novità riguardano l’obbligo per i dipendenti di fruire delle ferie, senza possibilità di percepire trattamenti economici sostitutivi.
Sindacati. È previsto un nuovo taglio di permessi e distacchi sindacali nella pubblica amministrazione, dopo quello già applicato da Brunetta: dovranno essere ridotti del 20 per cento.
Cda pubblici. È evidente la volontà dell’esecutivo di estendere a tutte le appendici della pubblica amministrazione norme rigorose in tema di assunzioni e remunerazioni. Si dovrebbe partire dai vertici: è previsto così che i consigli di amministrazione delle società non quotate a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, siano composti da non più di tre persone: due rappresentanti dell’amministrazione che ha in portafogli la partecipazione ed una figura unica di presidente-amministratore delegato. In questa formulazione ampia la norma si applicherebbe anche a colossi come Poste o Fs.
Società locali. Esiste anche una miriade di società più piccole create dalle amministrazioni pubbliche (spesso locali) con l’obiettivo di fornire servizi in house, non all’utenza ma alle amministrazioni stesse. Queste entità, di fatto in molti casi una fabbrica di poltrone, dovranno essere sciolte entro il 31 dicembre 2013, oppure cedute tramite gara. Inoltre alle società che dal punto di vista contabile fanno parte del perimetro della pubblica amministrazione si applicano le norme sulle limitazioni delle assunzioni e il congelamento delle retribuzioni già in vigore per il resto del pubblico impiego.
Auto blu. Il tema, che ovviamente ha una forte valenza simbolica, è già stato affrontato in precedenti provvedimenti. Ma stavolta il governo sembra intenzionato a calare la scure: è previsto infatti che il prossimo anno la spesa complessiva sia ridotta al 20 per cento di quella sostenuta nel 2011, per acquisto, noleggio, esercizio, manutenzione ed anche per i buoni taxi. Il taglio è dunque dell’80 per cento. Le uniche deroghe potranno riguardare i contratti già in essere. Un intervento così drastico avrà ovviamente conseguenze anche sul personale: gli autisti dovranno essere assegnati a mansioni differenti.
Pubblico impiego. La riduzione degli organici dovrà essere del 20 per cento per i dirigenti e del 10 per il resto del personale. I dipendenti che risulteranno in soprannumero potranno essere riassorbiti oppure pensionati con le regole precedenti alla riforma Fornero (ma in questo caso la liquidazione sarà loro riconosciuta solo al conseguimento dei nuovi e più e più stringenti requisiti). Per coloro che non potranno essere salvati con queste soluzioni scatterà la messa in mobilità e dopo due anni la risoluzione del rapporto di lavoro. È confermato fino al 2014 ed esteso a tutta la pubblica amministrazione il vincolo in base al quale la spesa per nuove assunzioni non potrà superare il 20 per cento di quella sostenuta per i dipendenti in uscita. Come già previsto per il ministero dell’Economia, le assunzioni si concentreranno su personale munito di laurea. Altre novità riguardano l’obbligo per i dipendenti di fruire delle ferie, senza possibilità di percepire trattamenti economici sostitutivi.
Sindacati. È previsto un nuovo taglio di permessi e distacchi sindacali nella pubblica amministrazione, dopo quello già applicato da Brunetta: dovranno essere ridotti del 20 per cento.
Anne Sinclair dice addio a Strauss-Kahn, separazione dopo 20 anni di matrimonio.
Parigi - (Adnkronos/Dpa) - La notizia giunge a oltre un anno dall'inizio dello scandalo che vide coinvolto Strauss-Kahn, accusato di violenza sessuale ai danni di una cameriera di un albergo di New York.
Parigi, 29 giu. - (Adnkronos/Dpa) - Dominique Strauss-Kahn e la moglie Anne Sinclair si separano dopo 20 anni di matrimonio. Lo scrive il periodico francese Closer, in un servizio esclusivo, nel quale riferisce che Sinclair, attualmente alla guida dell'edizione francese dell'Huffington Post, ha chiesto al marito, circa un mese fa, di lasciare la loro abitazione nel centro di Parigi. "Tutto è finito tra i due", scrive il periodico, che definisce l'ex direttore esecutivo del Fondo monetario internazionale "depresso" e "scosso" dalla separazione.
La notizia giunge a oltre un anno dall'inizio dello scandalo che vide coinvolto Strauss-Kahn, accusato di violenza sessuale ai danni di una cameriera di un albergo di New York. La vicenda costrinse l'ex ministro delle Finanze ad abbandonare la guida del Fmi e le sue ambizioni di correre per la Presidenza della Repubblica, quale candidato del Partito socialista.
“Libero” e “Il Giornale” vincono gli europei di giornalismo trash – Guarda le foto.
Mentre sul campo gli Azzurri battono la nazionale tedesca con stile e spirito sportivo nelle redazioni di Libero e del Giornale si lavora alacremente alle prime pagine con i pessimi risultati che potete vedere nelle foto in basso. Il registro è sempre quello: l’insulto, lo sfottò sulle caratteristiche fisiche della Merkel che viene definita “culona”. Ora, nemmeno a noi sta simpatica la Merkel ma questo modo di etichettarla non dà una bella immagine dell’Italia. Il giornale tedesco “Bild”, dal canto suo, ha definito “cretini” i direttori dei due quotidiani. Ecco le prime pagine di Feltri e Belpietro:
http://violapost.it/?p=9426
Cattivella, ma non troppo...
ITALIA IN FINALE, BUFFON ARRABBIATISSIMO.
IRONIA WEB: "AVEVA SCOMMESSO SUL 2-0"
Contributo di solidarietà. (Salasso)
Contributo di solidarietà a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito ai sensi dell'art. 24, comma 21, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 26-6-2012 n. 10717
Contributo di solidarietà a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito ai sensi dell'art. 24, comma 21, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 26 giugno 2012, n. 10717 (1).
Contributo di solidarietà a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito ai sensi dell'art. 24, comma 21, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Premessa
Con Circ. 14 marzo 2012, n. 35 sono state illustrate le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni applicative e le informazioni di dettaglio circa i criteri e le modalità per l'applicazione del contributo di solidarietà, a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel FPLD e del fondo di previdenza per il personale di volo, introdotto dall'art. 24, comma 21 della norma sopra citata ed illustrato al punto 12 della Circ. 14 marzo 2012, n. 35.
Tale contributo è previsto per le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo e sarà in vigore per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.
1. Platea dei destinatari
I fondi interessati sono quelli di seguito elencati:
-·ex fondo elettrici;
-·ex fondo telefonici;
-·ex fondo autoferrotranvieri;
-·fondo volo;
-·ex INPDAI.
Le pensioni interessate sono quelle di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo.
Sono altresì escluse dall'applicazione di tale contributo le pensioni di invalidità, gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.
I trattamenti pensionistici interessati sono quelli di vecchiaia, anzianità, ai superstiti, nonché quelli di pensione anticipata e di vecchiaia introdotti dall'art. 24 della L. n. 214/2011.
Relativamente alle pensioni ai superstiti si precisa che, in caso di presenza di contitolari, l'importo da valutare ai fini dell'applicazione del contributo è la quota di spettanza di ciascun contitolare.
2. Misura del contributo
La misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'allegato 1 della predetta norma e prevede aliquote crescenti in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione conseguente alla L. 8 agosto 1995, n. 335 (allegato 1).
I criteri utilizzati per la determinazione dell'importo del contributo sono i seguenti:
- ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 sono state utilizzate tutte le contribuzioni di natura obbligatoria, figurativa, da ricongiunzione, riscatto o riconoscimento gratuito che hanno concorso alla determinazione delle quote di pensione maturate fino al 31 dicembre 1995 e calcolate secondo la normativa previgente all'armonizzazione dei vari Fondi.
- sulla base dell'anzianità contributiva individuata come sopra specificato, si è provveduto ad applicare l'aliquota, stabilita in base alla tabella A, all'imponibile di riferimento, costituito dalle quote di pensione maturate entro il 31 dicembre 1995.
- nell'ipotesi che, a seguito del calcolo del contributo, la misura della pensione scenda sotto il limite di 5 volte il trattamento minimo, la stessa viene posta in pagamento nel rispetto del limite di legge e l'importo del contributo è rappresentato dalla differenza tra tale limite e l'importo della pensione a calcolo.
Per le pensioni a carico dei soppressi fondi elettrici e telefonici e del fondo volo l'imposizione ha riguardato tutte le quote di pensione maturate fino al 31 dicembre 1995.
Per quanto riguarda le pensioni del fondo volo l'imponibile di riferimento comprende anche la quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.
Per le pensioni a carico del soppresso fondo autoferrotranvieri le quote di pensione assoggettate al contributo sono quelle maturate fino al 31 dicembre 1995 con l'esclusione delle quote liquidate nell'assicurazione generale obbligatoria, in quanto calcolate secondo le regole vigenti nel regime generale, e non secondo il parametro più favorevole vigente in tali ordinamenti prima della soppressione.
Con il presente messaggio si comunica che si è provveduto a elaborare le pensioni delle categorie EL, TT, ET e VL interessate dal predetto contributo.
Le pensioni di categoria ex INPDAI saranno oggetto di una successiva elaborazione che sarà illustrata con apposito messaggio.
3. Ricostituzione automatica delle pensioni
Il nuovo importo di pensione viene erogato dal mese di luglio 2012; il contributo mensile dovuto è contraddistinto dal codice 689.
I conguagli a debito, calcolati fino al 30 giugno 2012, saranno recuperati in 7 rate mensili da luglio a dicembre 2012, tredicesima compresa, contraddistinte dal codice 690.
L'elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione "0372" - "calcolo contributo di solidarietà - L. n. 214/2011" e le date dal 29 maggio al 1° giugno 2012.
Agli interessati è stata già inviata la comunicazione che si allega (allegato 2).
Le pensioni che presentavano anche altre tipologie di conguagli sono state scartate dall'elaborazione; per tale tipologia di pensioni si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.
4. Aggiornamento del data base delle pensioni
La procedura di ricostituzione ha provveduto a memorizzare la movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni.
In particolare, sono stati memorizzati:
- nel campo GP1CMPNTIP il valore DB;
- nel campo GP1CPRD il valore CSL214.
L'informazione relativa alla percentuale di pensione assoggettata al contributo di solidarietà è indicata al campo GP2BL 10E del data base.
L'importo annuale del contributo è indicato al campo GP3CUD EDISP9F. Tale importo è già stato detratto dall'imponibile indicato al campo GP3CUD EIMP.
Sia la percentuale di pensione assoggettata al contributo che l'importo dello stesso sono dati dinamici, che possono variare per effetto di una ricostituzione contributiva che cambi i dati elementari di calcolo per le quote di pensione ante 1995.
5. Procedure di prima liquidazione e di ricostituzione
Le procedure che consentono la liquidazione delle pensioni sono state già aggiornate. Quelle relative alla ricostituzioni a cura delle sedi sono invece in corso di aggiornamento e saranno oggetto di un prossimo imminente rilascio.
Allegato 1
Tabella A
Contributo di solidarità
Anzianità contributive al 31 dicembre 1995
da 5 a fino a 15 anni
oltre 15 fino a 25 anni
Oltre 25 anni
Pensionati
Ex Fondo trasporti
0,3%
0,6%
1,0%
Ex Fondo elettrici
0,3%
0,6%
1,0%
Ex Fondo telefonici
0,3%
0,6%
1,0%
Ex Inpdai
0,3%
0,6%
1,0%
Msg. 26-6-2012 n. 10717
Contributo di solidarietà a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito ai sensi dell'art. 24, comma 21, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 26 giugno 2012, n. 10717 (1).
Contributo di solidarietà a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito ai sensi dell'art. 24, comma 21, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Premessa
Con Circ. 14 marzo 2012, n. 35 sono state illustrate le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni applicative e le informazioni di dettaglio circa i criteri e le modalità per l'applicazione del contributo di solidarietà, a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel FPLD e del fondo di previdenza per il personale di volo, introdotto dall'art. 24, comma 21 della norma sopra citata ed illustrato al punto 12 della Circ. 14 marzo 2012, n. 35.
Tale contributo è previsto per le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo e sarà in vigore per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.
1. Platea dei destinatari
I fondi interessati sono quelli di seguito elencati:
-·ex fondo elettrici;
-·ex fondo telefonici;
-·ex fondo autoferrotranvieri;
-·fondo volo;
-·ex INPDAI.
Le pensioni interessate sono quelle di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo.
Sono altresì escluse dall'applicazione di tale contributo le pensioni di invalidità, gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.
I trattamenti pensionistici interessati sono quelli di vecchiaia, anzianità, ai superstiti, nonché quelli di pensione anticipata e di vecchiaia introdotti dall'art. 24 della L. n. 214/2011.
Relativamente alle pensioni ai superstiti si precisa che, in caso di presenza di contitolari, l'importo da valutare ai fini dell'applicazione del contributo è la quota di spettanza di ciascun contitolare.
2. Misura del contributo
La misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'allegato 1 della predetta norma e prevede aliquote crescenti in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione conseguente alla L. 8 agosto 1995, n. 335 (allegato 1).
I criteri utilizzati per la determinazione dell'importo del contributo sono i seguenti:
- ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 sono state utilizzate tutte le contribuzioni di natura obbligatoria, figurativa, da ricongiunzione, riscatto o riconoscimento gratuito che hanno concorso alla determinazione delle quote di pensione maturate fino al 31 dicembre 1995 e calcolate secondo la normativa previgente all'armonizzazione dei vari Fondi.
- sulla base dell'anzianità contributiva individuata come sopra specificato, si è provveduto ad applicare l'aliquota, stabilita in base alla tabella A, all'imponibile di riferimento, costituito dalle quote di pensione maturate entro il 31 dicembre 1995.
- nell'ipotesi che, a seguito del calcolo del contributo, la misura della pensione scenda sotto il limite di 5 volte il trattamento minimo, la stessa viene posta in pagamento nel rispetto del limite di legge e l'importo del contributo è rappresentato dalla differenza tra tale limite e l'importo della pensione a calcolo.
Per le pensioni a carico dei soppressi fondi elettrici e telefonici e del fondo volo l'imposizione ha riguardato tutte le quote di pensione maturate fino al 31 dicembre 1995.
Per quanto riguarda le pensioni del fondo volo l'imponibile di riferimento comprende anche la quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.
Per le pensioni a carico del soppresso fondo autoferrotranvieri le quote di pensione assoggettate al contributo sono quelle maturate fino al 31 dicembre 1995 con l'esclusione delle quote liquidate nell'assicurazione generale obbligatoria, in quanto calcolate secondo le regole vigenti nel regime generale, e non secondo il parametro più favorevole vigente in tali ordinamenti prima della soppressione.
Con il presente messaggio si comunica che si è provveduto a elaborare le pensioni delle categorie EL, TT, ET e VL interessate dal predetto contributo.
Le pensioni di categoria ex INPDAI saranno oggetto di una successiva elaborazione che sarà illustrata con apposito messaggio.
3. Ricostituzione automatica delle pensioni
Il nuovo importo di pensione viene erogato dal mese di luglio 2012; il contributo mensile dovuto è contraddistinto dal codice 689.
I conguagli a debito, calcolati fino al 30 giugno 2012, saranno recuperati in 7 rate mensili da luglio a dicembre 2012, tredicesima compresa, contraddistinte dal codice 690.
L'elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione "0372" - "calcolo contributo di solidarietà - L. n. 214/2011" e le date dal 29 maggio al 1° giugno 2012.
Agli interessati è stata già inviata la comunicazione che si allega (allegato 2).
Le pensioni che presentavano anche altre tipologie di conguagli sono state scartate dall'elaborazione; per tale tipologia di pensioni si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.
4. Aggiornamento del data base delle pensioni
La procedura di ricostituzione ha provveduto a memorizzare la movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni.
In particolare, sono stati memorizzati:
- nel campo GP1CMPNTIP il valore DB;
- nel campo GP1CPRD il valore CSL214.
L'informazione relativa alla percentuale di pensione assoggettata al contributo di solidarietà è indicata al campo GP2BL 10E del data base.
L'importo annuale del contributo è indicato al campo GP3CUD EDISP9F. Tale importo è già stato detratto dall'imponibile indicato al campo GP3CUD EIMP.
Sia la percentuale di pensione assoggettata al contributo che l'importo dello stesso sono dati dinamici, che possono variare per effetto di una ricostituzione contributiva che cambi i dati elementari di calcolo per le quote di pensione ante 1995.
5. Procedure di prima liquidazione e di ricostituzione
Le procedure che consentono la liquidazione delle pensioni sono state già aggiornate. Quelle relative alla ricostituzioni a cura delle sedi sono invece in corso di aggiornamento e saranno oggetto di un prossimo imminente rilascio.
Allegato 1
Tabella A
Contributo di solidarità
Anzianità contributive al 31 dicembre 1995
da 5 a fino a 15 anni
oltre 15 fino a 25 anni
Oltre 25 anni
Pensionati
Ex Fondo trasporti
0,3%
0,6%
1,0%
Ex Fondo elettrici
0,3%
0,6%
1,0%
Ex Fondo telefonici
0,3%
0,6%
1,0%
Ex Inpdai
0,3%
0,6%
1,0%
Fondo volo
0,3%
0,6%
1,0%
Allegato 2
Città, data .........................
Al/la Signor/ra ..................................................
Nome ......................... Cognome ......................
Indirizzo .........................
Cap ......................... Città .........................
Gentile Signore/a,
La informiamo che la L. n. 214/2011 ha istituito un contributo di solidarietà a carico di alcune categorie di pensioni, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.
Il contributo si applica sulle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo ed è rapportato ai contributi maturati prima del 31 dicembre 1995, come riportato nella tabella che segue.
La Sua pensione rientra tra quelle soggette al contributo.
Abbiamo quindi provveduto a calcolare - sulla base dei parametri fissati dalla legge - il contributo a Suo carico, che risulta essere di XXXXX euro mensili.
Effettueremo il recupero di quanto dovuto con trattenuta mensile, a partire dalla rata di mese da cui parte la prima trattenuta 2012.
L'importo dovuto per il periodo da gennaio a mese antecedente quello della prima trattenuta 2012 verrà recuperato, con ulteriore trattenuta mensile, dalla rata di mese da cui parte la prima trattenuta a dicembre 2012.
Il contributo è deducibile ai fini fiscali. Il Suo trattamento pensionistico sarà quindi tassato al netto del contributo.
Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Aliquota contributo
da 5 a fino a 15 anni
0,3%
oltre 15 fino a 25 anni
0,6%
Oltre 25 anni
1,0%
Cordiali saluti
Il Direttore
Circ. 14 marzo 2012, n. 35
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, Allegato 1
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