Biotestamento - (ASCA) - Roma, 17 set tembre
''I pazienti in stato vegetativo permanente, che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare non devono in ogni caso essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso, e possono, nel caso in cui loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti". E ancora: il paziente ''vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi".
Così la sentenza del Tar del Lazio n. 8560/09 emessa sul ricorso presentato dal Movimento Difesa del Cittadino, che ne ha diffuso il testo, ''contro la direttiva con cui il ministro Sacconi aveva intimato a tutte le strutture del servizio sanitario nazionale di impedire sempre l'interruzione dell'idratazione e alimentazione forzata in pazienti in stato vegetativo permanente e, quindi, di impedirlo persino nel caso in cui la volontà degli stessi fosse ricostruita nel senso di rifiutare tale somministrazione''.
Il Tar, dopo aver evidenziato che si tratta di questioni che coinvogono il ''diritto di rango costituzionale quale è quello della libertà personale che l'art. 13 (della Costituzione) qualifica come inviolabile'' e che da ultimo è entrata in vigore la convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità che impone che anche alle stesse venga garantito il consenso informato, ha sottolineato come ''il rilievo costituzionale dei diritti coinvolti esclude che gli stessi possano essere compressi dall'esercizio del potere dell'autorità pubblica, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo spettando, in caso di violazione dei principi richiamati dal TAR, al giudice ordinario garantire il pieno rispetto dei diritti della dignità e della libertà della persona".
http://temi.repubblica.it/micromega-online/tar-lazio-no-alimentazione-imposta-sceglie-il-paziente/
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