mercoledì 16 febbraio 2011

Il Quirinale da solo non basta. - di Lorenza Carlassare.



Un governo “provvisorio” per affrontare questioni improrogabili (la legge elettorale innanzitutto) è solo in astratto la soluzione per uscire da una situazione disastrosa.

I normali rimedi previsti nelle democrazie costituzionali non riescono infatti a funzionare nella realtà politicamente e moralmente degradata che stiamo vivendo.

I rimedi per uscire dalle crisi prevedono due passaggi, il primo nelle mani delle Camere, il secondo del presidente della Repubblica: se il governo non è in grado di funzionare, un voto di sfiducia lo costringe alle dimissioni aprendo la strada alla formazione di un governo nuovo da parte del presidente.

Questo cammino è oggi impedito da una squallida farsa: una maggioranza inesistente, ‘acquistando’ una manciata di voti di parlamentari ‘responsabili’, impedisce l’approvazione della sfiducia, bloccando una situazione insostenibile. Non ci sono i numeri per sfiduciare il governo, né per consentirgli un’azione politica efficace. I meccanismi costituzionali risultano inservibili perché il gioco è condotto con dadi truccati. Se il primo passaggio si rivela impossibile, ogni uscita è inesorabilmente preclusa?

QUI S’INSERISCE l’altro lato della vicenda, forse il più fosco, che ne rende insostenibile il perdurare. Non è soltanto in causa una maggioranza sfaldata e insufficiente: l’insufficienza è anche morale, vorrei dire ‘civile’, e rende incompatibile la persona di Berlusconi con la carica istituzionale ricoperta. Ma il presidente del Consiglio rifiuta di dimettersi; anche quest’uscita, scontata in qualsiasi democrazia normale, di fatto è preclusa. È guardando ad entrambi i fatti e alla loro ‘peculiarità’ che va valutato, in concreto, il ricorso all’estrema soluzione: lo scioglimento anticipato delle Camere. È la via indicata da Eugenio Scalfari nell’editoriale di domenica scorsa; ma, gli si obietta,il decreto di scioglimento deve essere controfirmato dal presidente del Consiglio. Come se ne esce? La Costituzione si limita a dire che il presidente della Repubblica può sciogliere le Camere “sentiti i loro presidenti” (art. 88).

Nessuna difficoltà, sembrerebbe. La norma però va letta nel quadro del sistema parlamentare e del generale principio dell’art. 89 “Nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità”. La controfirma ha un valore puramente formale, o il governo può rifiutarla? La risposta non è del tutto sicura. La controfirma assume “un diverso valore a seconda del tipo di atto” ammette anche la Cortecostituzionale seguendo l’opinione dei giuristi (sent. 200/2006 sul potere di grazia). Ad essa va “attribuito un carattere sostanziale quando l’atto sottoposto alla firma del capo dello Stato sia di tipo governativo e, dunque, espressione delle potestà che sono proprie dell’esecutivo, mentre a essa deve essere riconosciuto valore soltanto formale quando l’atto sia espressione di poteri propri del presidente della Repubblica, quali – ad esempio – quelli di inviare messaggi alle Camere, di nomina di senatori a vita o dei giudici costituzionali. A tali atti deve essere equiparato quello di concessione della grazia”.

Negli atti ‘presidenziali’, dunque, la decisione finale è assunta dal capo dello Stato, la controfirma è dovuta. Lo scioglimento delle Camere è fra questi? Alcuni costituzionalisti, soprattutto in passato, ritenevano di sì; per altri invece rientrerebbe in un terzo tipo (‘atto complesso’) che richiede l’accordo di entrambi.

Mi è sempre parsa preferibile questa posizione:inammissibile affidare al solo presidente, organo politicamente irresponsabile, una decisione intensamente politica, legata a valutazioni contingenti, non giudicabile con parametri oggettivi. La mia convinzione si è rafforzata dopo la presidenza di Cossiga le cui decisioni, legate agli umori del momento, provocarono numerosi appelli di costituzionalisti preoccupati per l’equilibrio costituzionale.

HO SEMPRE ritenuto che anche la maggioranza, qualsiasi maggioranza, vada tutelata, e dunque il governo, che della maggioranza è espressione, debba aver voce in una decisione grave che può metterne in gioco la sorte, e che pertanto la controfirma al decreto di scioglimento abbia valore ‘sostanziale’. Le interpretazioni diverse dell’art. 88 portano a differenti esiti: se lo scioglimento è ‘atto presidenziale’ l’eventuale rifiuto di controfirma autorizzerebbe il presidente a ricorrere alla Corte costituzionale, la quale, purché sussistano ragioni valide, darebbe ragione al primo. Con la teoria dell’atto complesso, invece, il rifiuto governativo – accertata la validità delle ‘motivazioni’ del rifiuto – dovrebbe essere considerato legittimo. La situazione concreta ha comunque un ruolo decisivo, e certamente le tipologie della dottrina non vanno intese in un modo rigido , incompatibile con l’elasticità dei rapporti costituzionali che sono pur sempre rapporti politici. Anche chi accede all’idea del necessario accordo fra i due, sposta comunque l’accento sul potere del capo dello Stato (ad esempio Paladin). Ed è sicuro per tutti che se è il presidente ad opporsi, lo scioglimento non si può fare. Nelle attuali circostanze s’innestano peculiarità tali da spostare i termini del discorso? Non siamo in una situazione ‘normale’ dove la decisione di sciogliere si basa su considerazioni soltanto ‘politiche’ e perciò non può essere lasciata al solo capo dello Stato.

Urgenze diverse s’incrociano. A un blocco che non trova uscita nelle vie costituzionalmente previste si aggiunge l’esigenza di ridare alle istituzioni la dignità perduta e di porre fine a contrasti indecorosi al limite della crisi. Quella del capo dello Stato non sarebbe una valutazione soltanto ‘politica’.

Due gravi motivi, oggettivamente rilevabili, la sosterrebbero:

rimettere in moto le istituzioni inceppate è fra i suoi compiti istituzionali (il governo con la sua maggioranza risicata non ‘governa’ e i rimedi costituzionali sono inutilizzabili);

chiudere un’inedita situazione di degrado e lotta fra ‘poteri’ mai prima verificata.

I dubbi, di certo, non mancano: ma è necessario, almeno, rifletterci.

Copiato da:

http://ilgiornalieri.blogspot.com/2011/02/il-quirinale-da-solo-non-basta.html


10 commenti:

  1. Nulla da eccepire sul parere della Carlassare, professore emerito di diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova.

    Ma l'art 88 della Costituzione è preciso ed esaustivo e recita:

    Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

    Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

    ***
    Ogni altro argomento al di fuori delle parole citate nell'articolo, perde efficacia, pertanto, il PdR può, se se ne verificano i presupposti, decidere di sciogliere le camere ed ha, come unico obbligo, quello di ascoltare i loro presidenti, il cui parere non è determinante.

    Il PdC non è citato, così come non si fa riferimento ad una maggioranza al governo, ogni governo, d'altronde, per poter governare, deve avere una maggioranza.
    Questa maggioranza, peraltro, non è una vera maggioranza, ma una maggioranza prodotta da una legge da cancellare.

    Temo, inoltre, che inserendo più argomentazioni ed interpretazioni, come si lascia intendere voglia fare la maggioranza attuale, non si ottenga altro che l'ingarbugli-amento di un basamento della Costituzione che di per se stesso è completo ed esaustivo nella sua semplicità.

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  2. Procediamo con ordine. L’art. 88, comma 1. Cost. recita: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.”.
    Sembra tutto chiaro. Il Capo dello Stato ha il potere di sciogliere le camere o anche una sola di esse, sentiti i rispettivi preside ti, di Camera e Senato.
    Siccome il Capo dello Stato è un organo di garanzia, il supremo organo di garanzia, non esercita attività politica e non è responsabile politicamente per gli atti che assume.
    Di conseguenza, l’art. 89 Cost. recita: “[I] Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
    [II] Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.”.
    Si domanda la Carlassare: “La controfirma ha un valore puramente formale, o il governo può rifiutarla?” e si risponde: “La risposta non è del tutto sicura”, continuando: “La controfirma assume “un diverso valore a seconda del tipo di atto”, citando una sentenza delle Corte Costituzionale (200/2006, sul potere di grazia). Alla controfirma va “attribuito un carattere sostanziale quando l’atto sottoposto alla firma del capo dello Stato sia di tipo governativo e, dunque, espressione delle potestà che sono proprie dell’esecutivo, mentre a essa deve essere riconosciuto valore soltanto formale quando l’atto sia espressione di poteri propri del presidente della Repubblica, quali – ad esempio – quelli di inviare messaggi alle Camere, di nomina di senatori a vita o dei giudici costituzionali. A tali atti deve essere equiparato quello di concessione della grazia”. È la differenziazione individuata dalla dottrina, per la quale vi sono atti duali, in cui occorre la proposta del Ministro, e atti presidenziali, in cui la controfirma ha valore notarile ed è dovuta (concessione della grazia presidenziale).
    “Lo scioglimento delle Camere è fra questi?”, si domanda la Carlassare. E si risponde, in passato si, oggi non è più così chiaro, per cui per alcuni giuristi lo scioglimento delle camere è un “atto complesso”, per cui l’atto presidenziale necessita della controfirma del Presidente del Consiglio.
    L’opinione della costituzionalista è la seguente: è “inammissibile affidare al solo presidente, organo politicamente irresponsabile, una decisione intensamente politica, legata a valutazioni contingenti, non giudicabile con parametri oggettivi.”
    Non solo. A seconda della interpretazione dell’art. 88 ne discende che se lo scioglimento delle camere è atto presidenziale, il diniego di controfirma del capo del Governo legittima l’instaurazione di un conflitto di attribuzione fra i due, che dirime la Corte Costituzionale; se è un “atto complesso” il rifiuto del Capo del Governo è legittimo.
    Ma le situazioni non sono così rigide, per cui occorre contestualizzarle. Non siamo in una situazione normale, dice la Carlassare, la quale aggiunge: “A un blocco che non trova uscita nelle vie costituzionalmente previste si aggiunge l’esigenza di ridare alle istituzioni la dignità perduta e di porre fine a contrasti indecorosi al limite della crisi. Quella del capo dello Stato non sarebbe una valutazione soltanto ‘politica’.”
    Nella situazione attuale di stallo, è dato rilevare due gravi motivi oggettivi a sostegno della tesi dell’atto presidenziale necessariamente anche politico: 1) rimettere in moto le istituzioni inceppate è fra i suoi compiti istituzionali (il governo con la sua maggioranza risicata non ‘governa’ e i rimedi costituzionali sono inutilizzabili); 2) chiudere un’inedita situazione di degrado e lotta fra ‘poteri’ mai prima verificata.
    Come vedi, la lettura dei profili giudici costituzionali è molto complessa.

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  3. Secondo me, ogni articolo va letto ed applicato per argomento.
    L'art. 88 riguarda lo scioglimento delle camere e chi e come può esercitare questo potere; l'art. 89 riguarda la parte legislativa, che non compete al PdR ma al PdC ed alle camere.

    La Costituzione è stata creata e pensata da uomini che hanno previsto tutto ed in modo chiaro. Ogni articolo va letto nel suo contesto senza fare alcun riferimento agli altri.

    Per me è questo l'errore madornale che commettono alcuni costituzionalisti che, come ho già avuto modo di dire, cercando di interpretare un qualcosa di molto semplice e chiaro, non fanno altro che complicarne la comprensione e l'applicazione.

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  4. La passione politica offusca, talvolta, la mente, ma non ci si può improvvisare interpreti delle leggi, meno che mai di quelle costituzionali.
    Vogliamo le stesse cose, ma bisogna saper riconoscere la complessità delle situazioni e delle norme, anche se non sopratutto costituzionali, che le governano.
    Io stesso, laureato in giurisprudenza, ho fatto fatica a comprendere la situazione, senza fidarmi delle pur notevoli argomentazioni, però troppo semplificate, dei due emeriti presidenti della Corte costituzionale, che pervengono a delle conclusioni attraverso passaggi interpretativi che sono stati omessi.
    Bisogna sapere che le leggi sono per definizione astratte, in quanto contengono principi, precetti, divieti e sanzioni.
    L'art. 88 Cost. non può essere letto in splendida solitudine, ma in armonia con quanto prescrive l'art. 89 successivo, per rispetto dell'architettura costituzionale nel suo complesso.
    Dio non voglia che si arrivi a un conflitto istituzionale fra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio: sarebbe una catastrofe!

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  5. Io ho semplicemente espresso il mio personalissimo parere del quale sono convintissima.
    Mi rendo conto che la responsabilità di chi queste norme deve interpretarle ed applicarle va oltre ogni limite di umana comprensione, come la mia, ad esempio. Non vorrei essere nei panni del PdR, questo è certo, e non credo che prenderà mai una simile decisione per non creare, come appunto sostieni, un conflitto istituzionale.
    Così come stanno le cose, però, una soluzione, una qualsiasi, si deve trovare.
    Il PdC non si dimetterà mai, non può farlo, lui è in quel posto perchè voluto dalle lobby economiche e mafiose alle quali deve rendere conto del suo operato.

    Una soluzione potrebbe essere quella dello scioglimento delle camere, ma è scartata a priori; un'altra sarebbe potuta essere la mancanza di una maggioranza ben delineata, ma anche questa è stata superata dalla "campagna acquisti"; non ci resta che sperare che Bossi lo abbandoni, ma non ci credo troppo.
    Che dire?
    Una sommossa generale?
    Boh!

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  6. Che dire, mi sono sforzato di chiarire al meglio la complessità dell'interpretazione giuridica, specie se costituzionale, ma, evidentemente non ci sono riuscito. E allora? Amen.
    Però fai caso che nessun blogger interviene!

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  7. Tu sei stato chiarissimo, ho capito ciò che intendevi dire, ho capito anche ciò che intende dire la Carlassare, è che io sono ancorata alla mia personalissima interpretazione, probabilmente sbagliatissima, della quale, però, sono convintissima.
    Tutto qui.
    No, non credo che interverrà nessuno.
    La materia è alquanto ostica.
    ;-D

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  8. Come dire: la speranza è l'ultima a morire. -DD

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  9. Un ultimo suggerimento: diffidare dei superlativi, si sta meglio! ;-)

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  10. Fa parte della mia personalità, ottenere il massimo o niente...
    ;-D

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