Secondo i resoconti di un recente incontro a Roma tra alcuni esponenti della società civile e il presidente dell’Agcom Corrado Calabrò, infatti, l’Autorità si accinge a varare un provvedimento che si preannuncia a dir poco controverso. In base alle linee guida pubblicate dall’Autorità in occasione di una consultazione pubblica tenutasi a inizio anno, l’Agcom vorrebbe istituire una procedura veloce e puramente amministrativa di rimozione di contenuti online considerati in violazione della legge sul diritto d’autore. L’Autorità potrebbe sia irrogare sanzioni pecuniarie molto ingenti a chi non eseguisse gli ordini di rimozione, sia ordinare agli Internet Service Provider di filtrare determinati siti web in modo da renderli irraggiungibili dall’Italia. Il tutto senza alcun coinvolgimento del sistema giudiziario.
Anche ammettendo che l’Agcom abbia tali poteri sanzionatori su questa specifica materia – e ci sono esperti che lo dubitano – e trascurando per il momento gli aspetti pratici (è in grado l’Agcom di gestire potenzialmente migliaia di richieste di intervento?), concentriamoci sulla modalità - amministrativa invece che giudiziaria. Perché il passaggio da un giudice, in pieno contraddittorio e con tutte le garanzie del caso, è indispensabile? Perché se alcuni casi di violazione del diritto d’autore sono relativamente semplici da determinare, la liceità o meno della pubblicazione di un contenuto genera spesso considerevoli dubbi anche agli esperti della materia. Il diritto d’autore, infatti, è di una complessità a volte notevole, come è possibile riscontrare, per esempio, quanto si cerchi di determinare con certezza se una certa opera è o non è nel pubblico dominio in un dato Paese. Inoltre, anche contenuti protetti dal copyright possono essere utilizzati, con dei limiti, per critica, discussione, insegnamento, ricerca, eccetera. E’ davvero concepibile che possa essere un organo amministrativo, per di più con tempi molto stretti, a decidere, per esempio, se un cittadino possa pubblicare o meno sul suo blog l’estratto di una trasmissione di informazione televisiva per finalità di discussione?
L’Agcom – che pure in passato aveva dimostrato altra sensibilità sul tema del diritto d’autore online (si pensi, per esempio, all’indagine conoscitiva pubblicata a inizio 2010) – ha scelto di percorrere, tra l’altro con una fretta e con modalità che lasciano perplessi, una strada sbagliata e potenzialmente pericolosa.
Innanzitutto, la fretta. Alla pubblica consultazione di inizio anno, infatti, doveva seguire la redazione di una proposta di provvedimento seguita da una nuova consultazione: che fine hanno fatto queste fasi? E perché il relatore del provvedimento, il consigliere Nicola D’Angelo, critico dell’impostazione prevalente in Autorità, è stato esautorato dal dossier senza preavviso e senza motivazione? Su una materia così delicata l’assenza di risposte pesa.
Strada sbagliata perché qualunque materia che riguardi diritti fondamentali deve passare dal Parlamento. Quindi, che si proponga eventualmente una legge e che tale legge venga pubblicamente discussa, come per altro chiesto a febbraio da un’interpellanza urgente a prima firma del deputato Roberto Cassinelli (PdL) e sottoscritta da 45 parlamentari del Pdl, Pd, Udc, Fli e Lega Nord. In Spagna si è seguita tale strada: la legge cosiddetta Sinde, dal nome del ministro della Cultura, che intendeva introdurre un meccanismo simile a quello pensato dall’Agcom, è stata lungamente discussa in Parlamento, che l’ha infine bocciata.
Come ricordato di recente dall’avvocato generale presso la corte di giustizia europea, Pedro Cruz Villalon, l’art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea recita: «Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge». L’Agcom è ancora in tempo a fare un passo indietro, lasciando, come è giusto, la parola al Parlamento.
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