mercoledì 13 aprile 2016

La riforma della Costituzione: come cambiano il Senato e il resto, in breve. - Vittoria Patanè


Aula del Senato a Palazzo Madama


La Camera dei Deputati, dopo un lungo iter parlamentare e un’ultima approvazione alquanto travagliata, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma costituzionale, noto anche come DdL Boschi. Adesso toccherà ai cittadini, tramite referendum popolare, esprimere il proprio voto su un provvedimento che cambia i connotati alla carta costituzionale e con essa al Senato e al Titolo V.
L’Aula di Montecitorio ha detto sì con 361 voti a favore e 7 contrari. Le opposizioni hanno deciso di non partecipare al voto, abbandonando le loro postazioni nel momento più opportuno, evitando che il provvedimento ottenesse la maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera e dunque aprendo legislativamente la strada alla consultazione referendaria.
All’interno di questo articolo riassumeremo i principali cambiamenti apportati al disegno di legge, spiegando in breve quali saranno i cambiamenti più importanti.  Il cambiamento più importante riguarda senza dubbio l’addio al bicameralismo perfetto che ha contraddistinto la storia politica e istituzionale del nostro Paese, introdotto dai padri costituenti allo scopo di “mettere al sicuro” la democrazia dopo il periodo fascista. Addio alle Province e al CNEL, nuova divisione delle competenze tra Stato e Regioni e differente modalità di elezione del Capo dello Stato.
Camera dei Deputati
Per la Camera l'unica modifica è indiretta: ci saranno sempre 630 deputati eletti a suffragio universale (elezione diretta dei cittadini), ma per via del depotenziamento del Senato saranno gli unici ad avere voce in capitolo nel momento in cui si voterà la fiducia al Governo.
Senato della Repubblica
Sarà composto da 100 Senatori: 21 sindaci, 74 consiglieri regionali e 5 senatori nominati dal Capo dello Stato, cui si aggiungono gli ex presidenti della Repubblica e gli attuali senatori a vita. Voterà solo leggi relative a Costituzione, minoranze linguistiche, elezioni locali e referendarie. Sulle leggi ordinarie potrà chiedere modifiche alla Camera, che avrà comunque l'ultima parola. Se però la legge riguarda il rapporto Stato - Regioni, Montecitorio potrà respingere la richiesta a maggioranza assoluta. Sulle leggi di bilancio il Senato avrà a disposizione quindici giorni per esprimere il proprio parere, non vincolante, a maggioranza assoluta.
I 95 senatori saranno suddivisi tra le Regioni in base al loro peso demografico, eletti dai Consigli con metodo proporzionale in base alle indicazioni espresse dai cittadini durante le elezioni regionali (ma il come verranno scelti non è ancora chiaro). Uno per Regione (e provincia autonoma) dovrà essere un sindaco. La durata del mandato dei senatori "regionali" coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, mentre quelli di nomina presidenziale resteranno in carica sette anni non rinnovabili. Non avranno indennità, ma godranno dell’immunità. Non è chiaro se avranno rimborsi spese.
Presidente della Repubblica
Sarà eletto da Camera e Senato (senza delegati regionali), ma per le prime 3 votazioni saranno necessari ⅔ dei componenti. Al quarto scrutinio si passa a ⅗. Dal settimo in poi basterà la maggioranza dei ⅗ dei votanti, un forte ribasso rispetto alla maggioranza assoluta richiesta attualmente dal terzo scrutinio in poi. Potrà sciogliere solo la Camera.
Stato - Regioni
Vengono accentrate a livello statale le competenze in materia di energia, protezione civile nazionale, infrastrutture strategicje. Su temi di interesse nazionale e previa proposta del Governo, Montecitorio avrà la possibilità di approvare alcune leggi che rimangono di competenza delle Regioni.
Consulta
Non è più prevista l’elezione in seduta comune. Dei 15 Giudici, 2 saranno eletti dal Senato, 3 dalla Camera. Metodo: maggioranza dei ⅔ dell’assemblea nei primi due scrutini, maggioranza dei ⅗ in seguito.
Voto a data certa
Nasce l’istituto del voto a data certa che garantisce una corsia preferenziale ai DdL del Governo. Quest’ultimo potrà chiedere alla Camera di concedere la priorità a un disegno di legge “essenziale” (ma non leggi bicamerali, elettorali, ecc.). Montecitorio avrà 70 giorni per votarlo.
Referendum
Scende il quorum per i referendum abrogativi per i quali sono state raccolte 800mila firme. Basterà la metà degli elettori delle ultime elezioni politiche. Viene introdotto il referendum propositivo. Le leggi di iniziativa popolare avranno bisogno di 150mila firme (prima erano 50mila) per la presentazione, ma la Camera dovrà indicare tempi precisi per il loro esame.
Decreti d’urgenza
Introdotti dei limiti per i decreti legge: non si potrà utilizzare per le materie per cui vige la “riserva di Assemblea”, cioè costituzionale ed elettorale, la ratifica di trattati internazionali e l'approvazione di bilanci e consuntivi. Cambia anche il procedimento di conversione: 30 giorni dalla presentazione e 10 giorni per la delibera delle modifiche dalla data di trasmissione del DdL di conversione da parte della Camera, che deve avvenire entro 40 giorni dalla presentazione.
Legge Elettorale
Su richiesta di un quarto dei deputati o di un terzo dei senatori le leggi elettorali potranno essere sottoposte al vaglio preventivo della Consulta che dovrà dare un giudizio di legittimità entro 30 giorni. Se la legge sarà ritenuta illegittima, non potrà essere promulgata.
Province e CNEL
Le Province verranno definitivamente cancellate dalla Costituzione mentre il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro verrà definitivamente abrogato.

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