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sabato 9 ottobre 2021

Fine lavori, Sal e spese al 31 dicembre: le tagliole per 110% e bonus ordinari. - Cristiano Dell’Oste e Giorgio Gavelli

 

(Illustrazione Giorgio De Marinis)

In attesa di eventuali proroghe chi ha cantieri in corso deve prepararsi.

Come ogni anno, l’incertezza sulla proroga dei bonus edilizi innesca il problema della “fine lavori”. Stavolta, però, ci sono diverse variabili in più:

il superbonus del 110% è già confermato oltre il 31 dicembre (sia pure con scadenze differenziate);

tutti gli altri bonus ordinari sono in scadenza il prossimo 31 dicembre, compresi l’ecobonus sulle parti comuni e il sismabonus in versione “non 110%”, confermati per il quinquennio 2017-21. Fa eccezione il 50% (articolo 16-bis del Tuir), che anche senza proroga è a regime come 36% fino a 48mila euro per unità;

il 31 dicembre scade la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dei bonus “non 110%”.

Le proroghe sono senz’altro auspicabili, ma non saranno formalizzate in fretta. E chi ha i cantieri in ballo deve regolarsi. Anticipiamo subito che la soluzione varia a seconda del bonus, del soggetto (per i condomìni e le imprese si veda l’articolo in basso) e non è scolpita nella pietra, perché le istruzioni sono spesso lacunose.

Bonus 50% e facciate.

Partiamo dal caso più semplice, quello del 50% e del bonus facciate senza caratteristiche ecobonus. Per i “privati” si è sempre fatto riferimento alle spese sostenute nel periodo agevolato, senza necessità di raggiungere, entro la scadenza, né un determinato Sal né la fine lavori. Si detrae ciò che si è pagato nei termini, a prescindere che corrisponda o meno all’entità dei lavori realizzati; i pagamenti successivi beneficeranno delle detrazioni o saranno cedibili/scontabili secondo le regole che saranno in vigore in quel momento.

Anche la recente risposta ad interpello Dre Liguria 903-521/2021 va in questa direzione, aggiungendo un tassello importante: ciò vale anche in caso di sconto in fattura. Ad esempio, a fronte di una spesa fatturata di 1.000 con sconto 90%, pagare 100 entro il 31 dicembre “blinda” l’intero bonus, anche se i lavori finiranno in seguito. È una conclusione agevolata dal fatto che queste detrazioni – anche laddove trasferite a terzi – non richiedono alcuna particolare asseverazione o visto di conformità, e lo stesso Mef (risposta a question time del 7 luglio 2021 n. 5-06307) ha affermato che c’è completa indipendenza dai Sal effettivi. Questa soluzione vale a maggior ragione in caso di cessione del credito.

Certo, resta la questione che anticipare importi per lavori non ancora realizzati è un rischio, da gestire a livello contrattuale con adeguate garanzie (il cui onere non è tuttavia detraibile). Non va, poi, dimenticato che se i lavori non vengono terminati non si raggiunge l’obiettivo per cui il legislatore ha previsto l’agevolazione, e, quindi, salta il diritto a detrarre.

Ecobonus con asseverazione.

Per quanto riguarda i bonus caratterizzati da requisiti tecnici (ecobonus e mutatis mutandis sismabonus), essi prevedono una asseverazione, in corrispondenza della fine lavori o del Sal. Tuttavia, già l’articolo 4, comma 1-quater, del Dm 19 febbraio 2007 (efficace per i lavori iniziati sino al 5 ottobre 2020) prevedeva che il committente di lavori a cavallo di più periodi d’imposta potesse fruire della detrazione per le spese sostenute, attestando che i lavori non erano ultimati. La previsione non è presente nel nuovo Dm Requisiti del 6 agosto 2020, ma l’Enea (Faq 3E, ex 28, del 25 gennaio 2021) ha confermato la conclusione anche nel nuovo assetto normativo.

Si tratta di una detrazione sub judice, legata all’effettivo concretizzarsi dell’intervento (entro i tempi dettati dalle pratiche edilizie), per cui non sarà insolito che il fornitore che dispone lo sconto o l’acquirente del credito si facciano in qualche modo “attestare” l’intenzione di terminare l’opera, anche se le conseguenze fiscali negative di una eventuale mancata realizzazione graverebbero solo sul committente.

Detrazione in versione acquisti

Ci sono due bonus che nascono direttamente in capo all’acquirente dell’immobile: bonus acquisti ristrutturazione (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir) e sismabonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013, anche maggiorato al 110%). In questi casi, l’Agenzia è ferma nel richiedere, entro il termine di scadenza della detrazione, sia il sostenimento delle spese sia la stipula dell’atto di acquisto dell’immobile (circolare 30/E/2020). Il che, pensando a quanto tempo manca, rispettivamente, al termine del 31 dicembre prossimo e del 30 giugno 2022 (scadenza “base” per il 110%), fa sembrare quasi una beffa il fatto che il Dl Semplificazioni (articolo 33-bis del 77/2021) abbia portato a 30 mesi il precedente periodo di 18 mesi dalla fine lavori per l’alienazione dell’unità immobiliare.

Superbonus.

Più tempo a disposizione, ma anche maggiori vincoli, per il superbonus. Anche l’uso diretto della detrazione richiede l’asseverazione, a cui è necessario aggiungere il visto di conformità se si fa cessione o sconto in fattura. Queste ultime due soluzioni, inoltre, hanno un preciso radicamento con i lavori realizzati: l’articolo 121 del Dl 34/2020 (comma 1-bis) fissa il limite massimo di due Sal almeno del 30% ciascuno. E resta il nodo di chi non raggiunge il 30% nel 2021 pur avendo anticipato spese rilevanti.

Le spese per i lavori trainati dal 110% hanno poi un vincolo in più: devono essere ricomprese tra la data di inizio e quella di fine lavori degli interventi trainanti (Dm Requisiti, articolo 2, comma 5). Attenzione quindi a non accelerare troppo la fine lavori, magari per cedere il credito, altrimenti il saldo dei lavori trainati sarà fuori dal 110 per cento.

Le situazioni possibili.

1. Detrazioni ordinarie e Sal differenti.
Un condominio esegue lavori sulla facciata esterna (agevolati al 90%) e l’amministratore ne paga i 2/3 entro il 31 dicembre 2021, insieme a lavori sulla facciata interna (detraibili al 50%), pagati per 1/3: nelle dichiarazioni dei redditi 2022 si può detrarre la quota di ciascun bonus pagata nel 2021.

2. Pagamenti per il superbonus inferiori al 30% in un anno.
Il proprietario di una villetta avvia un intervento di 110% ecobonus. Nel 2021 paga solo il 20% della spesa e i lavori si fermano al 20% del Sal: secondo la Dre Veneto (interpello 907-1595/2021) non può fare cessione né sconto in fattura, ma deve usare la prima rata del 110% in dichiarazione dei redditi.

3. Le spese sostenute nel corso del 2022.
Un privato sta ristrutturando un appartamento ma non riesce a completare i lavori nel corso del 2021 e non vuole pagare in anticipo l’impresa. Prevede di pagare 22mila euro nel 2022: salvo proroghe, la spesa sarà detraibile al 36% (entro il massimale di 48mila euro, scomputando le spese 2021).

Non sblocca la cessione il Sal raggiunto nel 2022.

Per cedere il credito d’imposta del 110% (o fare lo sconto in fattura) è necessario che le spese sostenute e lo stato avanzamento lavori siano pari almeno al 30% in uno stesso periodo d’imposta. Un interpello inedito della Direzione regionale delle Entrate del Veneto (prot. 907-1595/2021) sembra chiudere la porta alle speranze di molti ritardatari.

Detto diversamente, chi si troverà a pagare una frazione delle spese agevolate entro il prossimo 31 dicembre, dovrà realizzare lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, altrimenti potrà solo usare la prima rata del superbonus sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2022 (salvo poter cedere le rate successive). Niente da fare neppure per chi centrerà la soglia del 30% dopo il 31 dicembre, ma prima del termine per comunicare l’opzione alle Entrate (16 marzo, salvo proroghe).

Se le conclusioni raggiunte dalla Dre Veneto (basate sul testo del provvedimento dell’8 agosto 2020) verranno confermate, l’asseverazione del tecnico dovrà “fotografare” un Sal di almeno il 30% (o un secondo Sal di almeno il 60%) raggiunto al 31 dicembre. Mentre il visto dovrà attestare le spese sostenute nell’anno precedente (senza percentuale minima), perché, in assenza di spese, non sorge la detrazione. Sia l’asseverazione sia il visto dovrebbero poter essere rilasciati anche nell’anno successivo, purché entro il termine per l’invio della comunicazione.

Più semplice il compito di chi non vuol cedere ma solo detrarre. Serve l’asseverazione (non il visto) e non c’è Sal minimo da raggiungere.

Tutto questo si replicherà al sopraggiungere delle scadenze finali del superbonus, in corrispondenza delle quali andrà attestata la fine lavori o il raggiungimento del Sal “qualificato”.

Versioni «eco» e «sisma» con avanzamenti separati.

Via libera ai conteggi autonomi per individuare lo stato avanzamento lavori del 30% necessario alla cessione del credito. Lo dice la Direzione regionale delle Entrate del Veneto, con l’interpello inedito 907-1595/2021, confermando una interpretazione emersa tra gli operatori nei mesi scorsi. Si legge nella risposta: «Si ritiene che (...) sia consentito, separatamente per ciascuno dei due interventi “Superbonus” (efficientamento energetico e antisismici) applicare la regola del Sal (30 per cento minimo per ogni stato avanzamento)».

Il quesito riguarda un immobile su cui vengono eseguiti lavori agevolati dal 110% in versione “eco” e in versione “sisma”. In pratica, l’Agenzia consente riscontri separati: ad esempio, se a fronte di una spesa di 1.000 per ciascuno dei due interventi nel 2021 viene pagato 350 per il superbonus “sisma” e solo 100 per quello “eco”, la cessione o lo sconto in fattura è possibile per il 110% “sisma” e non per quello “eco” (al contrario, se il conteggio fosse unico, non sarebbe possibile cedere nessuno dei due bonus, perché il 30% di 2.000 è 600 e la spesa solo 450). La risposta delle Entrate è coerente con il fatto che i due tipi di superbonus richiedono asseverazioni diverse.

L’interpello non affronta i lavori trainati. È ragionevole, comunque, considerare che questi interventi vadano inseriti nella base di calcolo su cui determinare il Sal, ad esempio includendo il cambio delle finestre nella spesa per il 110% in versione “eco” (anche perché inclusi nella stessa asseverazione del lavoro trainante).

Le imprese seguono il criterio di competenza

Per i privati il concetto di «spesa sostenuta» si lega alla data di effettuazione del bonifico tracciato, così come per tutti i soggetti che seguono “la cassa” (esercenti arti e professioni, enti non commerciali).

Per le imprese, invece, comprese quelle minori che seguono un regime solo “improntato” alla cassa (circolare 24/E/2020), si segue il criterio di competenza, vale a dire l’articolo 109 del Tuir, ossia «la consegna o spedizione» per i beni mobili e «l’ultimazione della prestazione» per i servizi. Riteniamo che anche in questo caso debba essere riconosciuta efficacia ai Sal accettati e liquidati dal committente in via definitiva, in base all’articolo 1666 del Codice civile, così come da tempo l’Agenzia ha sostenuto per i crediti d’imposta sugli investimenti.

Ciò significa che le imprese devono fare riferimento ai “lavori realizzati” (nel senso di accettati e ultimati) indipendentemente dai movimenti finanziari. Nella inevitabile complessità che ciò comporta, tuttavia, il fatto che la competenza contabile sia meglio ancorata agli “step” di esecuzione dei lavori rispetto “alla cassa” potrebbe risultare di più facile gestione per gli uffici amministrativi, con meno rischi di pagamenti anticipati per accelerare il bonus.

Per spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese e dagli enti commerciali relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino. È questa, quindi, la data a cui fare riferimento per verificare se si è rispettato il termine per fruire dell’agevolazione, fermo restando che il condòmino non avrà diritto a fruire del bonus fino a quando non avrà versato al condominio quanto dovuto per i lavori.

ILSole24Ore

mercoledì 29 settembre 2021

Superbonus 110%, per la Cila i vecchi titoli abilitativi restano validi. - Giuseppe Latour e Fabrizio Pistolesi

 

In caso di lavori iniziati prima dell’attivazione della nuova Cila semplificata dedicata al superbonus bisogna fare attenzione alle date e alle diverse situazioni che possono presentarsi.

Nessun obbligo di ripresentare i titoli abilitativi. Anche se, in qualche caso, potrà essere conveniente farlo. Sono questi i principi da considerare, se parliamo di lavori iniziati prima dell’attivazione della nuova Cila semplificata dedicata al superbonus. Bisogna, però, fare attenzione alle date e alle diverse situazioni che possono presentarsi.

Il calendario.

Partiamo dalle date. Tutto ruota attorno al comma 13-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020, introdotto dal Dl 77/2021, in vigore dal primo giugno 2021: qui la Cila diventa il titolo abilitativo per tutti gli interventi che accedono al 110% e viene previsto che la decadenza del beneficio fiscale scatta, in sostanza, solo nel caso di mancata presentazione della Cila o di interventi realizzati in difformità della Cila.
Il 30 luglio il decreto viene convertito e il modello Cilas, dopo l’approvazione in Conferenza Unificata, viene pubblicato sul portale del ministero della Funzione pubblica il 4 agosto del 2021.

Quindi, a partire dal primo giugno 2021 tutti gli interventi che ricadono nel perimetro del superbonus, con la sola esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione dell’edificio, devono essere avviati a seguito di presentazione di Cila. A partire, poi, dal 5 agosto tutti questi interventi devono essere avviati con la presentazione del nuovo modello unificato Cila superbonus o, più semplicemente, Cilas.

I lavori già iniziati.

Cambiamenti così radicali nelle procedure hanno generato qualche incertezza, sia nei professionisti che negli addetti delle pubbliche amministrazioni. Una su tutte, la perplessità per chi aveva già iniziato i lavori, con i titoli edilizi previsti al momento della consegna della pratica, su come muoversi.

Per fare ordine, dobbiamo considerare che le norme non possono essere retroattive: bisogna, quindi, guardare al calendario sintetizzato prima. Partendo dal caso di chi avesse degli interventi già in itinere finalizzati al superbonus in data antecedente al primo giugno, secondo la guida Anci del 29 luglio scorso, è possibile «sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della Cila superbonus».

In questo secondo caso, il modello Cilas prevede che si possa indicare il titolo edilizio con cui sono stati iniziati i lavori e che si possa richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti. Non c’è, però, un obbligo di presentazione della Cilas legato ad una possibile decadenza del beneficio fiscale, in quanto il titolo iniziale resta legittimo e valido.

Discorso simile per chi, dopo il primo giugno ma prima del 4 agosto, si sia trovato a presentare la vecchia Cila senza avere a disposizione il nuovo modello unico: potrà tranquillamente procedere con i lavori senza ulteriori incombenze.

Integrazione con la nuova Cilas.

Resta, tuttavia, la facoltà del soggetto interessato di integrare la Cilas alla precedente pratica edilizia, se eventualmente più funzionale. Il motivo è che, ripresentando la Cilas, tutti gli interventi seguiranno le norme di semplificazione introdotte nei mesi scorsi: non ci sarà, per esempio, la possibilità di perdere il bonus in caso di difformità dall’assentito. Uno scudo extra sul quale sarà opportuno fare una riflessione.

In questo caso, come evidenziato anche dall’Anci, si potrà decidere se mantenere valida la documentazione progettuale già presentata oppure beneficiare di quanto stabilito nella nota dello stesso modello che recita: «L’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi». Una condizione che rimane pertanto facoltativa.

Gli interventi misti.

Bisogna, infine, ricordare che, per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette al superbonus 110% e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la Cila superbonus sia attivare il procedimento edilizio relativo alle opere non comprese, anche contemporaneamente, come ricordato nello stesso quaderno Anci. In questo modo, l’agenzia delle Entrate potrà distinguere in maniera precisa la procedura relativa al 110% da quella che riguarda altri interventi che potrebbero beneficiare di bonus edilizi diversi.

Se, poi, la realizzazione degli interventi del 110% preveda anche la richiesta di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati, la Cila superbonus non supererà la vigente normativa in materia e, in caso di immobili assoggettati a tutela, resta ferma la necessità di acquisire prima dell’inizio lavori i relativi nulla osta da parte degli enti preposti. Succede, per esempio, per gli immobili sottoposto a vincolo paesaggistico o culturale per cui lo Sportello Unico per l’edilizia dovrà, per via telematica, acquisire i relativi pareri da parte degli enti preposti prima di poter dare inizio ai lavori.

(Illustrazione di Giorgio De Marinis)

ILSole24Ore