giovedì 22 settembre 2011

Quattro motivi per cui Giorgio Napolitano può sciogliere le camere. di bogie




PRIMO MOTIVO Lo prevede la Costituzione all'art.88
"Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse"
Lo scioglimento delle Camere è a tutti gli effetti un potere che il PdR può esercitare a patto di consultare preventivamente i presidenti delle assemblee.

SECONDO MOTIVO Il successivo art.89"Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità"  non può in alcun modo limitare o azzerare quanto previsto dall'art.88. Lo scioglimento delle camere infatti non è un atto (non prevede alcun "ministro proponente" né tanto meno un presidente del consiglio proponente), non essendo prevista tra le funzioni dei ministri quella di proporre lo scioglimento delle camere.
Non è un atto avente valore legislativo perchè non da luogo ad alcun testo di legge. E non è un atto indicato dalla legge: lo scioglimento come detto è uno dei poteri del PdR e si basa su una dinamica di rapporti che coinvolge solo Quirinale, Parlamento e i 2 presidenti delle Camere (non a caso "seconda e terza carica" dello stato) escludendo ogni tipo di relazione subordinata a pareri dell'esecutivo, vuoi dei suoi ministri che del PdC.
Inoltre chi sostenesse che l'art.89 impedirebbe la validità e l'attuazione dell'art.88 avrebbe una prima risposta già solo nell'assurdità del suo ragionamento (un articolo della costituzione che ne "blocca" un altro?); e poi dovrebbe riflettere sul fatto che questo non è certo il solo caso in cui la costituzione dà luogo a "eccezioni": si pensi ad es. all'art.3 che stabilisce che "TUTTI i cittadini sono uguali davanti alla legge"; ebbene, all'art.68 ("Nessun membro del Parlamento può essere arrestato senza autorizzazione della camera di appartenenza") si ha un chiaro caso di eccezione alla regola stabilita dall'art.3. Un altro caso di "eccezione" è stabilito ad es. dagli artt.49 ("Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti") e all'art.98 ("[...] Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari [...]).

TERZO MOTIVO Il potere di scioglimento delle camere da parte del PdR, anche nel caso in cui l'esecutivo facesse mancare la controfirma, non configurerebbe in alcun modo uno sconfinamento dei poteri assegnati al capo dello Stato dalla Carta nè una forma di ingerenza autoritaria nella vita politica del paese: è semplicemente uno dei modi in cui democraticamente e secondo le procedure costituzionali, il presidente restituisce la parola al corpo elettorale.
Perchè se e quando il PdR sciogliesse le camere, deve anche indire le elezioni del nuovo parlamento (se ciò non avvenisse si potrebbe parlare di colpo di stato). Art. 61 "Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti."; art. 87 "Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione"

QUARTO MOTIVO Quando anche (e per assurdo) lo scioglimento delle camere senza controfirma volesse considerarsi un abuso (e non lo è), non si saprebbe come sanzionarlo: il Presidente della Repubblica infatti non e' responsabile degli atti commessi nell'esercizio delle sue funzioni (art.90) tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Ora è lampante che sciogliere le camere sia proprio una delle funzioni del Presidente della Repubblica (ce lo dice l'art.88) e quindi non possa in alcun modo essere motivo di incriminazione.
Infine è altrettanto palese che, in presenza di un Parlamento paralizzato da veti contrapposti interni alla stessa maggioranza (maggioranza per modo di dire, nel caso attuale) e che non assolve la sua funzione di produrre testi di legge ma serve solamente a garantire una risicata fiducia numerica nominale al capo dell'esecutivo, sciogliere le camere e rimandare i cittadini alle urne (ossia permettere lo svolgimento di libere elezioni) non potrebbe mai e poi mai considerarsi un alto tradimento o un attentato alla costituzione stessa, ma piuttosto un legittimo tentativo del capo dello Stato di ripristinare una nuova maggioranza parlamentare in grado di assicurare la fiducia e quindi dar vita ad un nuovo esecutivo finalmente in grado di governare.


1 commento:

  1. Il problema è che si sforzano di "interpretare" gli articoli della Costituzione, per volgerli a loro favore. La Costituzione parla chiaro, non ha bisogno di essere interpretata a seconda dei bisogni di ognuno.

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