In sintonia con questo clima di restaurazione da Congresso di Vienna all’amatriciana, la Consulta ha deciso di salvare dalla galera i corrotti eccellenti, tipo Formigoni, che una norma sacrosanta della Spazzacorrotti aveva escluso dalle pene alternative al carcere. I soliti falsari si sono affrettati a dire che dunque la legge di Bonafede è incostituzionale: nulla di più falso. La Corte ha dichiarato illegittima la sua applicazione da parte di molti giudici ai condannati per reati commessi prima della sua entrata in vigore: quella che qualcuno chiama “interpretazione retroattiva”, come se le regole dell’esecuzione della pena fossero norme penali sostanziali, dunque applicabili solo per i reati commessi dopo la loro approvazione (in base al principio della “norma più favorevole al reo”). Balla sesquipedale: nessuno può essere condannato per un reato e a una pena non previsti quando commise il reato; ma poi il luogo e le modalità dell’espiazione della pena dipendono dalle norme in vigore al momento della condanna (in base al principio “tempus regit actum”). Così ha sempre stabilito la giurisprudenza della Consulta e della Cassazione, ogni qual volta il Parlamento inseriva nuovi reati “ostativi” ai benefici penitenziari: prima quelli di mafia e terrorismo, poi via via le violenze sessuali, i sequestri di persona a scopo di estorsione, il contrabbando, il traffico d’esseri umani, la riduzione in schiavitù, la prostituzione minorile, la pedopornografia e la violenza sessuale.
Trattandosi di reati tipici dei delinquenti di strada e non dei colletti bianchi (a parte B., che spesso sconfina), nessuno eccepiva nulla. E, se qualcuno eccepiva sulla “retroattività” e la mancanza di norme transitorie per i reati “vecchi”, veniva bacchettato. Ora dalla Consulta, per i mafiosi sul 41-bis (nel 1993, 1997, 1998 e 2017). Ora dalla Cassazione, per gli altri condannati: per esempio, con la sentenza n. 24561/2006, le Sezioni Unite confermarono il divieto di misure alternative agli stupratori: “Le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio ‘tempus regit actum’”. O con la 24767/2006 che consacrava il divieto di benefici ai condannati recidivi. O con la n. 11580/2013 che confermava il divieto di permessi premio ai sequestratori. I ricorrenti venivano amorevolmente invitati a farsi la galera senza rompere i coglioni.
Poi i 5Stelle hanno osato l’inosabile: infilare anche la corruzione, la concussione e il peculato fra i reati gravi da espiare in carcere senza eccezioni. E, alla sola idea di veder finire dentro anche politici e imprenditori, il sistema è impazzito. Il primo eccellente ad assaggiare il carcere vero grazie alle nuove norme è stato Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per oltre 6 milioni di mazzette in cambio del dirottamento indebito di 200 milioni di fondi regionali a cliniche private. Dopo 70 giorni era già fuori, perché ci si è messa pure una parte della magistratura: da allora una decina di tribunali hanno eccepito sulla “retroattività” dinanzi alla Consulta. Cosa mai accaduta per mafiosi, terroristi, sequestratori, stupratori, contrabbandieri, pedopornografi e schiavisti. L’Avvocatura dello Stato, anziché difendere la legge dello Stato, ha festosamente partecipato al massacro della Spazzacorrotti sostenendone la non “retroattività”. E la Consulta le è andata dietro, ribaltando decenni di giurisprudenza costante (a parte un caso isolato), sua e della Cassazione. Il ragionamento è strepitoso: quando il corrotto e/o il corruttore o il concussore rubavano, sapevano di commettere un reato, ma davano per scontato che le pene detentive previste per i loro delitti fossero finte (bastava tenersi sotto i 4 anni di pena o sopra i 70 anni di età, e sarebbero finiti ipso facto ai domiciliari o ai servizi sociali). E quando furono condannati, sapevano che la parola “reclusione” in calce alla sentenza era uno scherzo. Poi la Bonafede ha stabilito che era tutto vero: e quelli, a saperlo prima, non avrebbero rubato.
Dunque per loro la reclusione resta finta: diventa vera solo per chi delinque dopo l’approvazione della Spazzacorrotti. Quindi Formigoni, in barba al ricorso del Pg contro la sua scarcerazione, sconterà i restanti 5 anni e passa comodamente a casa sua. E così tutti i suoi simili, compresi i pregiudicati del processo Mondo di Mezzo, che usciranno tutti alla spicciolata se hanno più di 70 anni di età o meno di 4 anni di pena residua. Purtroppo la Consulta s’è scordata di abrogare l’articolo 3 della Costituzione, in base al quale “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge”: dunque lo stesso principio deve valere per mafiosi, terroristi, sequestratori, stupratori, contrabbandieri, pedopornografi e schiavisti. Si provveda dunque a scarcerare al più presto anche loro e soprattutto a risarcire tutti quelli che per 30 anni si sono visti applicare “retroattivamente” trattamenti penitenziari più duri di quelli previsti quando avevano commesso i reati. A cominciare dal 41-bis, varato il 6 agosto 1992, all’indomani di via D’Amelio: subito dopo, 532 mafiosi furono prelevati dai penitenziari ordinari e tradotti su aerei militari nei supercarceri di Pianosa e Asinara. Cosa che non sospettavano fino a pochi giorni prima. Dopo la sentenza di ieri, vanno subito risarciti e possibilmente scarcerati con tante scuse. Sennò saremmo di fronte alla solita, vecchia, vomitevole giustizia di classe immortalata da Trilussa: “La serva è ladra, la padrona è cleptomane”.
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