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giovedì 13 febbraio 2020

E ora, tutti fuori. - Marco Travaglio

In sintonia con questo clima di restaurazione da Congresso di Vienna all’amatriciana, la Consulta ha deciso di salvare dalla galera i corrotti eccellenti, tipo Formigoni, che una norma sacrosanta della Spazzacorrotti aveva escluso dalle pene alternative al carcere. I soliti falsari si sono affrettati a dire che dunque la legge di Bonafede è incostituzionale: nulla di più falso. La Corte ha dichiarato illegittima la sua applicazione da parte di molti giudici ai condannati per reati commessi prima della sua entrata in vigore: quella che qualcuno chiama “interpretazione retroattiva”, come se le regole dell’esecuzione della pena fossero norme penali sostanziali, dunque applicabili solo per i reati commessi dopo la loro approvazione (in base al principio della “norma più favorevole al reo”). Balla sesquipedale: nessuno può essere condannato per un reato e a una pena non previsti quando commise il reato; ma poi il luogo e le modalità dell’espiazione della pena dipendono dalle norme in vigore al momento della condanna (in base al principio “tempus regit actum”). Così ha sempre stabilito la giurisprudenza della Consulta e della Cassazione, ogni qual volta il Parlamento inseriva nuovi reati “ostativi” ai benefici penitenziari: prima quelli di mafia e terrorismo, poi via via le violenze sessuali, i sequestri di persona a scopo di estorsione, il contrabbando, il traffico d’esseri umani, la riduzione in schiavitù, la prostituzione minorile, la pedopornografia e la violenza sessuale.
Trattandosi di reati tipici dei delinquenti di strada e non dei colletti bianchi (a parte B., che spesso sconfina), nessuno eccepiva nulla. E, se qualcuno eccepiva sulla “retroattività” e la mancanza di norme transitorie per i reati “vecchi”, veniva bacchettato. Ora dalla Consulta, per i mafiosi sul 41-bis (nel 1993, 1997, 1998 e 2017). Ora dalla Cassazione, per gli altri condannati: per esempio, con la sentenza n. 24561/2006, le Sezioni Unite confermarono il divieto di misure alternative agli stupratori: “Le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio ‘tempus regit actum’”. O con la 24767/2006 che consacrava il divieto di benefici ai condannati recidivi. O con la n. 11580/2013 che confermava il divieto di permessi premio ai sequestratori. I ricorrenti venivano amorevolmente invitati a farsi la galera senza rompere i coglioni.
Poi i 5Stelle hanno osato l’inosabile: infilare anche la corruzione, la concussione e il peculato fra i reati gravi da espiare in carcere senza eccezioni. E, alla sola idea di veder finire dentro anche politici e imprenditori, il sistema è impazzito. Il primo eccellente ad assaggiare il carcere vero grazie alle nuove norme è stato Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per oltre 6 milioni di mazzette in cambio del dirottamento indebito di 200 milioni di fondi regionali a cliniche private. Dopo 70 giorni era già fuori, perché ci si è messa pure una parte della magistratura: da allora una decina di tribunali hanno eccepito sulla “retroattività” dinanzi alla Consulta. Cosa mai accaduta per mafiosi, terroristi, sequestratori, stupratori, contrabbandieri, pedopornografi e schiavisti. L’Avvocatura dello Stato, anziché difendere la legge dello Stato, ha festosamente partecipato al massacro della Spazzacorrotti sostenendone la non “retroattività”. E la Consulta le è andata dietro, ribaltando decenni di giurisprudenza costante (a parte un caso isolato), sua e della Cassazione. Il ragionamento è strepitoso: quando il corrotto e/o il corruttore o il concussore rubavano, sapevano di commettere un reato, ma davano per scontato che le pene detentive previste per i loro delitti fossero finte (bastava tenersi sotto i 4 anni di pena o sopra i 70 anni di età, e sarebbero finiti ipso facto ai domiciliari o ai servizi sociali). E quando furono condannati, sapevano che la parola “reclusione” in calce alla sentenza era uno scherzo. Poi la Bonafede ha stabilito che era tutto vero: e quelli, a saperlo prima, non avrebbero rubato.
Dunque per loro la reclusione resta finta: diventa vera solo per chi delinque dopo l’approvazione della Spazzacorrotti. Quindi Formigoni, in barba al ricorso del Pg contro la sua scarcerazione, sconterà i restanti 5 anni e passa comodamente a casa sua. E così tutti i suoi simili, compresi i pregiudicati del processo Mondo di Mezzo, che usciranno tutti alla spicciolata se hanno più di 70 anni di età o meno di 4 anni di pena residua. Purtroppo la Consulta s’è scordata di abrogare l’articolo 3 della Costituzione, in base al quale “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge”: dunque lo stesso principio deve valere per mafiosi, terroristi, sequestratori, stupratori, contrabbandieri, pedopornografi e schiavisti. Si provveda dunque a scarcerare al più presto anche loro e soprattutto a risarcire tutti quelli che per 30 anni si sono visti applicare “retroattivamente” trattamenti penitenziari più duri di quelli previsti quando avevano commesso i reati. A cominciare dal 41-bis, varato il 6 agosto 1992, all’indomani di via D’Amelio: subito dopo, 532 mafiosi furono prelevati dai penitenziari ordinari e tradotti su aerei militari nei supercarceri di Pianosa e Asinara. Cosa che non sospettavano fino a pochi giorni prima. Dopo la sentenza di ieri, vanno subito risarciti e possibilmente scarcerati con tante scuse. Sennò saremmo di fronte alla solita, vecchia, vomitevole giustizia di classe immortalata da Trilussa: “La serva è ladra, la padrona è cleptomane”.

mercoledì 24 luglio 2019

Formigodi-Marco Travaglio -24 Luglio 2019- IFQ


L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che scarcera Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, dopo ben 5 mesi di galera e lo spedisce ai domiciliari a casa di un amico che lo manterrà per i restanti 65 mesi, inaugura un nuovo filone della letteratura umoristica: la satira giudiziaria. Com’è noto, da quest’anno vige la legge Spazzacorrotti, che estende ai reati di corruzione il divieto di concedere ai pregiudicati le misure alternative al carcere (già previsto per i delitti di mafia, terrorismo, droga, contrabbando, sequestro di persona, violenza sessuale, pedofilia, riduzione in schiavitù): cioè i servizi sociali e i domiciliari, previsti per i condannati a meno di 4 anni, ma anche a pene superiori per chi ha compiuto 70 anni. A meno che – precisa la legge Bonafede – uno non collabori con la giustizia per far scoprire altri reati. 
Ora, Formigoni ha 72 anni e non ha mai collaborato con la giustizia. S’è addirittura rifiutato regolarmente di farsi interrogare da pm e giudici. Non ha mai ammesso i suoi reati, nemmeno dopo la condanna definitiva. Infatti la Procura di Milano ha dato parere negativo ai domiciliari perché “non si può escludere l’utilità di sue dichiarazioni sull’ingente patrimonio transitato per i paradisi fiscali e mai recuperato”. Il processo ha accertato che, per dirottare 200 milioni pubblici alle cliniche Maugeri e San Raffaele, il trio Formigoni (per 18 anni presidente ciellino della Regione Lombardia)- Daccò (faccendiere ciellino suo amico)-Simone (ex assessore regionale ciellino alla Sanità) aveva movimentato uno spaventoso giro di tangenti sulla pelle dei malati: almeno 61 milioni, di 6,6 finiti al Celeste. In gran parte mai trovati.
Ma i giudici, col via libera del Pg, l’han mandato a casa anche se non ha mai collaborato. Motivo: anche volendo, “il presupposto della collaborazione è impossibile” perchè ormai il processo s’è chiuso e ha ricostruito i fatti “con pignoleria”. Sì, è vero, il pm ipotizza che Formigoni sappia in quali paradisi fiscali è nascosto il resto del bottino e l’ “associazione criminale” sia ancora in piedi per custodire quello e altri segreti. Ma queste sono “ipotesi” e “presunzioni”, mica di certezze. E per forza: se non parlano né lui, nè Daccò, né Simone, come si fa ad avere certezze? Bisognerebbe interrogare Formigoni, che però rifiuta da sempre. Com’è suo diritto. Ma allora lo Stato avrebbe il dovere di tenerlo dentro, come prevede la legge per chi non collabora. Invece lo mettono fuori dopo 5 mesi (su 70) perchè non collabora ma pensano che non possa più farlo (a proposito di “ipotesi” e “presunzioni”).
Ragionamento (si fa per dire) che ora dovrebbe valere per tutti i condannati: visto che il processo è finito, non possono più collaborare. Quindi solo un fesso, d’ora in poi, collaborerà con la giustizia: perchè mai confessare tutti i propri delitti, e pure quelli altrui, e restituire il maltolto, quando si possono nascondere tanti bei soldini tacendo al processo e poi, una volta condannati, andarsene subito a casa (di un amico) a godersi un’agiata vecchiaia? Se lo sragionamento vale pure per i mafiosi, siamo a cavallo: finora era proprio il carcere senza benefici a indurne alcuni a pentirsi. Ma ora basterà la condanna definitiva per tappare loro la bocca: anche se vogliono parlare, il giudice farà notare che il processo ha già ricostruito i fatti “con pignoleria”, ergo si stiano zitti e non rompano i coglioni. Il meglio però arriva a proposito del “percorso di recupero” che San Roberto, in soli 5 mesi, ha compiuto in cella riconoscendo “sbagli”, “atteggiamenti superficiali” e “disvalore delle sue condotte” (i colori delle giacche e delle cravatte erano troppo sgargianti), come “l’amicizia con Daccò e le vacanze sugli yacht ai Caraibi” (prossimo giro, solo Maldive).
E poi “non riveste più alcun ruolo pubblico” (essendo detenuto, sarebbe complicato persino in Italia), ragion per cui la pena fissata in sentenza sarebbe “afflittiva”. Povera stella. Tra l’altro, in carcere, il Celeste ha tenuto “uno stile di vita riservato”. Si temeva che desse dei party a ostriche, caviale e champagne nell’ora d’aria, o invitasse in cella ballerine dell’obaoba, o sfoggiasse anche lì giacche color salmone/aragosta. Invece niente: il detenuto modello teneva “basso profilo” e addirittura respingeva le richieste di favori degli altri detenuti, rispondendo lodevolmente “di non poter intervenire”. Quindi basta non continuare a delinquere in carcere per scontare la pena per i delitti precedenti fuori dal carcere. Eppoi il nostro ha mostrato “uno sforzo di adattamento, consolidato da elementi tra cui la fede” (se era ateo, erano cazzi) e “dal volontariato in biblioteca”. Decisiva l’ “accettazione delle sentenze”: l’altroieri i suoi avvocati gli han suggerito di fare il bravo e lui ha magnanimanente dichiarato in udienza: “Mi conformo alla condanna e comprendo il disvalore dei miei comportamenti”. Perbacco, che gentile: si conforma, anche perché se non si conformasse sarebbe esattamente lo stesso. Ma, se ti chiami Formigoni, basta accettare una pena di 70 mesi per uscire dopo 5. Già che c’era, Formigoni ha pure detto ai giudici: “Solo oggi comprendo che sarebbe stato meglio rispondere alle domande” (tanto non possono più fargliene). E s’è pure vantato di aver “deciso di costituirmi spontaneamente” dopo la condanna” e non -badate bene- perché altrimenti i carabinieri andavano a prelevarlo a casa, ma “per le mie convinzioni personali e culturali e per rispetto dello Stato”. La cosa deve aver commosso i giudici: anche evitare di darsi alla latitanza diventa un titolo di merito. É un nuovo principio giuridico: se vieni dentro, ti metto fuori. Si spera almeno che valga solo per lui e non per tutti gli altri delinquenti.