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sabato 6 giugno 2015

Ottime notizie dalla Cassazione: Equitalia non può più pignorare la prima casa, sentenza19270/2014. La sentenza riguarda anche i pignoramenti già effettuati.



Ottime notizie dalla Corte di Cassazione. Con la sentenza numero 19270/2014 del 12 settembre scorso, è stato stabilito che Equitalia non potrà più pignorare la prima casa qualsiasi sia la situazione. Già in passato si è parlato di pignoramento, da parte dell’Ente di riscossione crediti inviato dall’Agenzia delle Entrate, della prima casa, che poteva avvenire solo in alcune situazioni, ma ora non avviene in nessun caso.
Infatti la novità introdotta dalla Corte di Cassazione stabilisce che, a prescindere dalla data di entrata in vigore del provvedimento ,12 settembre 2014, non vi potrà essere nessun pignoramento nemmeno per quanto riguarda i casi precedenti, quindi la sentenza in questione è “retroattiva”,cioè estesa anche ai pignoramenti avviati prima di tale data oltre che a quelli in corso.
L’unica eccezione è rappresentata dalle abitazioni accatastate come di lusso.

Ovviamente la sentenza riguarda soltanto i procedimenti di pignoramento avviati dalla Agenzia delle Entrate,e quelli del suo ente di riscossione Equitalia,non ai procedimenti di altri enti,come ad esempio i pignoramenti da parte delle banche a causa del mancato pagamento delle rate del mutuo ecc.
La parte più significativa ed importante della sentenza in questione della Corte di Cassazione dice: “dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti di processi iniziati prima“.
Dunque in sintesi, ogni provvedimento di pignoramento relativo alle cartelle esattoriali di Equitalia non pagate dovrà essere annullato ad esclusione di quelli che riguardano le abitazioni considerate di lusso.
La sentenza si riferisce, pertanto, ai cittadini che possiedono una sola casa, quella interessata dal pignoramento, e che è la loro l’effettiva ed unica abitazione nella quale risiedono abitualmente ed anagraficamente. 

mercoledì 30 aprile 2014

La Cassazione: il Parlamento è incostituzionale.




"Il Parlamento e Napolitano sono anti costituzionali. 
La Cassazione dà ragione al M5S sull'incostituzionalità del Parlamento dopo la sentenza n.1/2014 ammazza Porcellum della Consulta, allo stesso tempo ci dà ragione sull'obbligo costituzionale, disatteso da Napolitano, di sciogliere le Camere in tempi brevi. 

In sostanza la Suprema Corte, nella sentenza promossa contro il Porcellum e dalla stessa rimandata alla Consulta, sostiene il concetto più volte ribadito dal M5S che se le Camere sono state elette con una legge incostituzionale, allora esse devono essere rimosse e sostituite. 
E ciò perché il principio di continuità degli organi costituzionali può consentire una dilazione dei tempi dello scioglimento per consentire alle Camere, per esempio, di modificare proprio la legge elettorale; non consente però di portarle avanti fino alla fine naturale della legislatura. Il titolare, però, del potere di effettuare tale valutazione è il Capo dello Stato.

Scalfaro avrebbe sicuramente sciolto, 
Napolitano da monarca qual è, è del tutto insensibile su questo tema. 
L'Italia deve tornare ad essere un Paese democratico, dove la sovranità appartiene al popolo. 
Napolitano, ormai garante solo della casta, se ne deve andare subito a casa, non prima di aver sciolto le Camere." 
Danilo Toninelli, cittadino portavoce M5S alla Camera

Leggi la sentenza della Cassazione


http://www.beppegrillo.it/2014/04/la_cassazione_il_parlamento_e_incostituzionale_napolitanoacasa.html

venerdì 17 maggio 2013

Legge elettorale, Cassazione boccia il premio di maggioranza del Porcellum.

Corte Cassazione


La Cassazione boccia il premio di maggioranza del Porcellum. La Suprema Corte ha chiamato in causa la Consulta sulla legittimità costituzionale della legge elettorale Calderoli istituita nel 2005 e ha accolto il ricorso di 27 ricorrenti che hanno sollevato dubbi sulla sua costituzionalità. Le critiche di piazza Cavour riguardano soprattutto il premio di maggioranza al Senato, che pone “dubbi di legittimità costituzionale per la mancanza di una soglia minima di voti e/o seggi” e per “un meccanismo irrazionale che di fatto contraddice lo scopo che vuole perseguire (assicurare la governabilità)”.
Infatti essendo “il premio diverso per ogni Regione, il risultato è una sommatoria casuale dei premi regionali che finiscono per elidersi tra loro e possono addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni su base nazionale”. Piazza Cavour definisce “rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate in giudizio, tutte incidenti sulle modalità di esercizio della sovranità popolare” garantite dagli art. 1, comma 2, e il 67 della Costituzione, dicendo a chiare lettere che “è dubbio che l’opzione seguita dal legislatore costituisca il risultato di un bilanciamento ragionevole e costituzionalmente accettabile tra i diversi valori in gioco”.
E bacchetta ancora il premio di maggioranza. “Si tratta – scrive piazza Cavour – di un meccanismo premiale che, da un lato, incentivando il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, contraddice l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o i partiti che ne facevano parte ne escano”.
“Dall’altro – scrive ancora la Suprema Corte – esso provoca una alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio è in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l’altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura”. Da qui la sua manifesta “irragionevolezza” in base all’art. 3 della Costituzione nonché la lesione “dei principi di uguaglianza del voto e di rappresentanza democratica”.