Costruire ed installare pergolati e strutture amovibili su balconi e terrazzi privati è possibile anche senza chiedere alcuna autorizzazione al Comune. La sentenza 1777/2014 del Consiglio di Stato chiarisce una questione da anni dibattuta, aprendo di fatto la strada a proprietari ed inquilini che intendano sfruttare al meglio le superfici esterne delle proprie abitazioni e dei propri uffici.
Non occorre chiedere alcun “Nulla osta” alle amministrazioni locali – si legge nella sentenza – per “strutture di arredo, installate su pareti esterne dell’unità immobiliare ad esclusivo servizio, costituite da strutture leggere e amovibili, caratterizzate da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperte da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione – dal momento che queste opere – non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali”.
Il permesso di costruire, in genere, è un atto amministrativo rilasciato dal Comune che trova la propria disciplina nell’art. 10 del d.p.r. n. 380/2001 per cui: “Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o che comportino mutamenti della destinazione d’uso nonché gli interventi che causino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.
E proprio le tante modificazioni alla normativa avvenute nel corso degli anni hanno generato una certa confusione nei cittadini chiamati ad interpretarle per esercitare i propri diritti senza commettere abusi.
Alla luce dell’art. 10 del d.p.r. n. 380/01, in via generale, le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del “nulla osta”, ma ora, con la sentenza del Consiglio di Stato, si apre una nuova strada per l’installazione di strutture prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi leggeri.