Visualizzazione post con etichetta tutto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta tutto. Mostra tutti i post

martedì 1 giugno 2021

Il professor Cerchiobot. - Marco Travaglio

 

Dobbiamo delle scuse all’emerito Sabino Cassese per aver dubitato della sua arzillitudine. Ultimamente ci era parso un po’ sulle sue, fuori forma ecco. Ma domenica, con un’intera pagina d’intervista alla Stampa, il Capannelle del costituzionalismo è tornato più rutilante e pimpante che pria. Gli han chiesto della governance del Recovery Plan, che quel sincero democratico di Draghi ha accentrato nelle proprie manine e in quelle del fido Franco, con l’ausilio (secondo le ultime stime) di 550 tecnici, e s’è pure dato il potere di commissariare financo i ministri e di relegare il Parlamento a puro arredo ornamentale. Figurarsi, ci siam detti prima di inerpicarci nella lettura, come la prenderà l’emerito, che per molto meno (i Dpcm e lo stato d’emergenza, peraltro tuttora vigente), paragonava Conte a Orbán, l’accusava di “violare la Costituzione” e prometteva che “i Dpcm illegali e saranno bocciati dalla Consulta” (che poi li promosse, ma lui ne desunse che “ha sbagliato il governo”). Quanto al progetto contiano di governance del Recovery, molto più light di quello draghiano, l’attempato leguleio aveva strillato urbi et orbi (ma soprattutto orbi): “Troppi poteri a un solo uomo. Soluzione rococò” (Stampa, 9.12); “Conte è un pirata che usurpa i poteri di ministri e governatori” (Libero, 22.12); “Il governo disprezza il Parlamento” (Libero, 3.1). Ecco perché attendevamo con ansia i suoi taglienti giudizi sulla governance draghiana che, se la contiana era roba da Orbán, dovrebbe ricordargli quantomeno Pinochet.

Invece, sorpresa: “L’accentramento non è esagerato: piano straordinario, tocca al premier”. E le Camere? Sticazzi: “Il Parlamento non può governare l’attuazione del Pnrr”. A saperlo prima, uno si teneva Conte e risparmiava pure, visto che di tecnici voleva ingaggiarne 300, non 550. Ma cos’è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità d’esecuzione: “Nell’impianto abbozzato da Conte tutto era affidato all’esterno, lo Stato era solo un attuatore”. Strano: la direzione era affidata al premier e ai ministri del Mef e del Mise, quindi tutto all’interno. Purtroppo l’intervistatore s’è scordato di rammentarglielo. Così l’arzillo misirizzi ha pure aggiunto che la struttura di Draghi avrà “un costo modesto”: in effetti, portando i tecnici da 300 a 550, si risparmia un casino. Questo giurista a intermittenza, come certe insegne al neon, ci ricorda un personaggio di Raiot, affidato da Sabina Guzzanti a Roberto Herlitzka: il professor Ludovico Cerchiobot, che sosteneva tutto e il suo contrario a seconda delle convenienze e concludeva immancabilmente teorizzando la legittimità della censura, perché “diciamocelo: agli italiani piace la frusta”.

IlFQ

mercoledì 19 agosto 2015

Permessi edili, una sentenza cambia le regole Nessuna autorizzazione per i manufatti. - Armando Yari Siporso

Permessi edili, una sentenza cambia le regole <br /> Nessuna autorizzazione per i manufatti

Costruire ed installare pergolati e strutture amovibili su balconi e terrazzi privati è possibile anche senza chiedere alcuna autorizzazione al Comune. La sentenza 1777/2014 del Consiglio di Stato chiarisce una questione da anni dibattuta, aprendo di fatto la strada a proprietari ed inquilini che intendano sfruttare al meglio le superfici esterne delle proprie abitazioni e dei propri uffici.
Non occorre chiedere alcun “Nulla osta” alle amministrazioni locali – si legge nella sentenza – per “strutture di arredo, installate su pareti esterne dell’unità immobiliare ad esclusivo servizio, costituite da strutture leggere e amovibili, caratterizzate da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperte da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione – dal momento che queste opere – non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali”.
Il permesso di costruire, in genere, è un atto amministrativo rilasciato dal Comune che trova la propria disciplina nell’art. 10 del d.p.r. n. 380/2001 per cui: “Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o che comportino mutamenti della destinazione d’uso nonché gli interventi che causino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.
E proprio le tante modificazioni alla normativa avvenute nel corso degli anni hanno generato una certa confusione nei cittadini chiamati ad interpretarle per esercitare i propri diritti senza commettere abusi.
Alla luce dell’art. 10 del d.p.r. n. 380/01, in via generale, le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del “nulla osta”, ma ora, con la sentenza del Consiglio di Stato, si apre una nuova strada per l’installazione di strutture prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi leggeri.