I punti chiave
- Aiuti acquisto prima casa per under-36
- Garanzia dello Stato fino all’80% del mutuo
- Domande fino al 30 giugno 2022
- Acquisto di prima casa, stop imposte di registro fino al 30 giugno 2022
- Credito di imposta come ristoro sull’Iva corrisposta sull’acquisto
- Finanziamenti esenti dall’imposta sostitutiva dello 0,25%
Un sostegno per chi non ha ancora 36 anni e, senza
quel minimo di certezze che un contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato o forme di impiego autonomo possono dare, vede l’accensione di
un mutuo per acquistare casa
un’operazione ai limiti del possibile.
Aiuti acquisto prima casa per under-36.
Come preannunciato dal presidente del Consiglio Mario
Draghi in occasione della presentazione del Piano di ripresa e
resilienza al parlamento, nel pacchetto delle misure entrate nel
decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei ministri (il testo definitivo
non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale) e finanziate con i 40 miliardi di scostamento di bilancio,
entrano anche gli aiuti per consentire agli under-36 (in precedenza la soglia
era 35 anni) titolari di un rapporto di lavoro atipico di acquistare la prima
casa.
Garanzia dello Stato fino all’80% del
mutuo.
Questi giovani potranno accedere al Fondo di garanzia
per la prima casa. La percentuale di copertura della garanzia passa dal 50
all’80% dei finanziamenti richiesti per l’accensione di un mutuo.
Domande fino al 30 giugno 2022.
Le domande per accedere alla garanzia dello Stato potranno
essere presentate fino al 30 giugno 2022 dagli under 36 con un Isee sotto i
40mila euro.
Prima casa, stop imposte di registro
fino al 30 giugno 2022.
Fino al 30 giugno dell’anno prossimo gli atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, a
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o
costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora
compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a
30mila euro annui.
Credito di imposta sull’Iva corrisposta
per l’acquisto.
Per questi atti relativi a cessioni soggette a Iva è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto. Il credito din imposta può altresì essere utilizzato in compensazione (Dlgs 241/97). Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Esenzione dell’imposta sostitutiva su bollo e ipoteche.
Il decreto Sostegni bis prevede infine che i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti dal decreto e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata allo stesso siano esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (l’imposta è dello 0,25 per cento).
IlSole24Ore