sabato 4 aprile 2015

Australia, per l’orchidea orientale che vive sottoterra al via il test sul DNA. - Gabriele Vallarino


Il mondo delle orchidee, lo sanno bene i botanici, è un mondo a sè. L’orchidea evoca, agli studiosi e appassionati, bellezza, specializzazioni, coevouzione coi più disparati insetti e animali. Ma l’orchidea in questione è un esemplare raro, forse unico. Vive nel continente grande come la luna, l’Australia, che, tuttavia, è come un’isola dispersa nel mondo: qui l’evoluzione ha lavorato con un ritmo tutto diverso regalando agli uomini non pochi gioielli.
In un angolo sud-orientale vive questa rara orchidea, senza foglie e radici, e con una preferenza per il sottosuolo.
Davvero criptica e insolita, per questo è stato deciso di sottoporla a test genetici accurati in Olanda, i quali ci diranno una volta per tutte se si tratta di una nuova specie da aggiungere all’album della biodiversità. L’orchidea sotterranea orientale (Rhizanthella slateri), così l’ha battezzata il mondo, se ne infischia del sole e perciò della fotosintesi. Sono i miceti, in simbiosi con essa, a garantirle il nutrimento necessario.
È una specie saprofita che spazia dal sud est del Queensland alla costa sud del New South Wales. Nel NSW attualmente sono note 10 localizzazioni, nelle quali si contano soltanto pochi individui. Tra le aree d’interesse spiccano: Watagan Mountains, Blue Mountains, Wisemans Ferry area, Agnes Banks e Nowra.
Rhizanthella slateri è difficile da rintracciare, per questo chissà quante altre localizzazioni devono essere scoperte. Le piante crescono nelle foreste di eucalipto, ma i botanici sono incerti anche sul tipo di habitat specifico che predilige quest’orchidea sotterranea. Se non fosse per i fiori che escono oltre il suolo, l’intera pianta non si scoverebbe per l’intero anno. I fiori devono uscire allo scoperto per permettere l’impollinazione che avviene grazie agli insetti.
È il professore Greg Steenbeeke, funzionario per le specie minacciate del Dipartimento dell’Ambiente, a studiare questa incredibile specie dai fiori violacei.
Il botanico attende fiducioso i risultati genetici per poter “leggere” nel DNA più informazioni possibili.
La sequenza genetica di questa orchidea orientale verrà inclusa in una banca dati globale chiamata Genbank, dove sarà messa a confronto con altre orchidee sotterranee. Tutto questo permetterà di evidenziare le particolari variazioni tra le singole specie, servirà per capire se si tratta di una specie nuova e aiuterà a individuare quali tracce genetiche siano da collegare al comportamento sotto il suolo.
Come si sono evolute nel mondo le orchidee sotterranee? Quali differenze strategiche ci sono tra le specie non fotosintetiche? Sono tutte domande che assillano i botanici e più si arricchisce la piattaforma Genbank più si potrà ottenere informazioni per provare a rispondere.
Per adesso sappiamo che l’orchidea sotterranea orientale fiorisce nella primavera australe da settembre a novembre, per poi nascondersi sotto il suolo assieme ai suoi misteri. Un piccolo miracolo di luce viola regalato all’umanità per qualche istante, d’altronde le cose belle durano sempre troppo poco.

venerdì 3 aprile 2015

GERMANWINGS FOR ALL. - Rossland


A giudicare dalla fuffa che ci rifilano abbiamo (al solito?)
2 certezze:

1. i morti sono morti veri 
2. sulle reali cause del disastro aereo non sapremo mai nulla

La sequenza di boiate riportate dalla stampa:


Condizioni dell'aereo
1. (nell'immediato): l'aereo è "quasi intatto".
2. a distanza di poche ore: "...migliaia di frammenti dell'aereo e di parti di corpi umani sono sparpagliati sul fianco della montagna."

Scatole nere

1.  Ritrovata una scatola nera: "...Serve un "lavoro di comprensione dei suoni, delle voci, degli allarmi", ha insistito, parlando di un lavoro che "prenderà diverse settimane se non dei mesi".
2. alcune ore dopo (news del 26.03.15): "...è stato il co-pilota" che ha chiuso fuori il pilota andato (presumibilmente) in bagno. 
3. alcuni giorni dopo (oggi)decodificata la scatola nera (ma non era già stata decodificata?), le ultime parole del pilota: "Apri quella (quale?) maledetta porta". (questa la sapevamo già...com'é che ce la ri-sparano come notizia nuova di zecca oggi?)
4. della seconda scatola nera non vi è (ancora) notizia e non mancheremo di darne conto, visto che "pare" sia fondamentale per comprendere il senso di quanto registrato (e decodificato alla velocità della luce) nella prima
5. (extra bonus): com'é che di questa scatola nera (singola) sappiamo già cosa ha registrato mentre nulla di nulla sappiamo su quelle del volo MH17 precipitato in Ucraina? Secretate, le cazzate su quei contenuti ci sono state risparmiate e abbondantemente compensate con quelle su chi (o cosa) ha tirato giù l'aereo malese 

Il kamikaze


1. era depresso e ha stracciato il certificato medico per andare a lavorare
2. aveva superato tutti i test di idoneità al volo (news del 26.03.15)
2.bis: non aveva superato fase allenamento per stress (v. link sopra)
3. aveva detto alla morosa che di lui si sarebbe parlato
4. aveva in casa confezione di anti-depressivi (e chi non ne ha? secondo statistiche europee sono la 4a categoria di farmaci più prescritti in Europa con una media di 78,7 dosi giornaliere ogni 1.000 abitanti e si posizionano al quinto posto per spesa pubblica. Per dire...)
5. aveva il 30% di vista in meno (e chi l'aveva assunto 'sto cecato? fosse vero, un secondo colpevole l'abbiamo per forza...)

L'uomo solo in cabina

1. dalle registrazioni della scatola nera (quella decodificata 3 giorni fa, non quella decodificata oggi) si sente il respiro tranquillo e regolare (stava facendosi un pisolo mattutino in cuffia?)
2. non voleva aprire la porta al pilota per portare a termine il suo spettacolare suicidio
3. amava molto le montagne che conosceva bene (un romanticone quindi: le ha scelte per il proprio suicidio nonché l'omicidio rituale collettivo?) 

L'aereo (varie raccolte in rete):

1. il giorno prima era a terra per riparazioni
2. un anno prima un altro aereo della compagnia aveva rischiato per un probema simile
3. scendeva lentamente, tanto che "pare" l'allarme sia scattato solo quando era ormai evidente che non si trattava di...cosa? Un aquilone di carta che perde il vento e scivola verso terra planando?

La conversazione (da Corriere.it)
I 20 minuti iniziali di volo al contrario fanno registrare uno scambio assolutamente normale tra i due piloti, riferisce il giornale tedesco, precisando che il comandante spiega a Lubitz di non aver fatto in tempo ad andare in bagno al momento della partenza da Barcellona, preannunciando così la sua uscita dalla cabina. Poi alle 10.27 il pilota chiede al copilota di preparare l’atterraggio a Duesseldorf e Lubitz risponde con poche parole: «Spero», «Si vedrà».
Cioè, fatemi capire: il comandante va in bagno proprio al momento di preparare l'atterraggio?
Uno che la sa più lunga di me osservava ieri che le procedure di check-up per le manovre di decollo e atterraggio dell'aeronautica sono le più imitate al mondo in assoluto, in ogni settore, perché ritenute, proprio per la precisione con cui vengono applicate sistematicamente, la migliore garanzia di sicurezza in ambienti di rischio.
E questo va in bagno perché non c'era andato prima del decollo e in 20' non ne ha trovato il tempo?
E l'altro, gli risponde laconico "Spero", "Si vedrà"?
Dopodiché, come ci disinformano, uno va in bagno e l'altro (in cuffia, come pare succeda effettivamente secondo le procedure di atterraggio), ha "un respiro tranquillo e regolare" quando l'altro, tornato dalla pipì e rimasto chiuso fuori, gli minaccia mari e monti (oddio, magari monti no...) se quello (dal respiro rilassato e regolare) non gli apre la porta della cabina?
Ripeto ciò che ho scritto altre volte: ma chi li scrive 'sti copioni?
Almeno affidarsi a un autore decente, no? 
Quella proposta al video qui sotto è (forse) fantasiosa ma almeno ha una sua coerenza logica:
 
 
Fonte: http://rossland.blogspot.it
Link: http://rossland.blogspot.it/2015/03/germanwings-for-all.html
29.03.2015

http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=14857

Legge anticorruzione: il Senato approva, ora tocca alla Camera. Ecco le novità.


Roma, 1 apr. (askanews) - Il ddl anticorruzione è finalmente a metà del guado, con l'ok dell'assemblea del Senato: è stato approvato con 165 voti a favore, 74 contrari e 13 astenuti. Il provvedimento passa all'esame della Camera dopo la lunga sosta di quasi due anni a Palazzo Madama e l'ok definitivo dell'aula del Senato arrivato oggi.
Al provvedimento, che inasprisce le pene per i reati di corruzione, concussione e peculato, sono stati aggiunti, durante l'esame in commissione Giustizia, tre articoli sul falso in bilancio, che modificano il codice civile prevedendo l'aumento delle pene in caso di società quotate e non.

Ecco i dieci "capisaldi":

Corruzione propria. Salgono a sei e dieci anni di detenzione le pene minima e massima per i pubblici ufficiali che compiono il reato di corruzione propria. Aumentano anche gli anni di carcere, previsti sempre da 6 a 10, per i pubblici ufficiali che omettono o ritardano un atto d' ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, in cambio di denaro o altro o ne accettano promessa per sé o per un terzo. Aumentato lo sconto di pena, da un minimo di un terzo a un massimo di due terzi, per i collaboratori di giustizia. La pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione per chi viene condannato passa a tre mesi per il minimo e a tre anni per il massimo.

Corruzione in atti giudiziari. Aumenta di due anni la pena per la corruzione in atti giudiziari che andrà da un minimo di 6 a un massimo di 12 anni di reclusione. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di qualcuno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena prevista va da un minimo di 6 a un massimo di 14 anni di carcere. Se l'ingiusta condanna supera I 5 anni o consiste nell'ergastolo, gli anni di reclusione previsti vanno da 8 a 20 anni. Anche nel caso di corruzione per induzione la pena minima passa da 3 a 6 anni e la massima da 8 a 10anni e 6 mesi. Per l'abuso d'ufficio sarà punito con la detenzione da uno a 5 anni. Aumenta anche la pena massima per il reato di peculato, che passa da 10 anni a 10 anni e sei mesi.

Associazione mafiosa. Con le nuove norme le pene potranno arrivare anche a 26 anni di carcere. Gli aumenti riguardano le fattispecie previste dal 416 bis del codice penale: per chi partecipa a un'associazione mafiosa la reclusione va dai 10 ai 15 anni; per chi la promuove, dirige o organizza da 12 a 18 anni; se si tratta di associazione mafiosa armata 12 a 20 anni e per i boss da 15 a 26 anni.

Patteggiamento. Chi è accusato di avere commesso il reato di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e in atti giudiziari, induzione indebita e peculato potrà accedere al patteggiamento della pena solamente se restituirà il prezzo del profitto del reato. Lo stesso varrà per la richiesta di sospensione condizonale della pena.

Obbligo per il pm di informare l'Anac. Il pubblico ministero, quando esercita l'azione penale per i delitti contro la pubblica amministrazione, avrà l'obbligo di informare il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione dando notizia dell'imputazione. All'Anac, inoltre, viene attribuito il potere di vigilanza e controllo sui contratti degli appalti segretati, come norma di prevenzione.

Aumenta la pena per i pubblici ufficiali. Ok a intercettazioni. La pena massima passa da 5 a 6 anni per corruzione per l'esercizio della funzione. Di conseguenza sarà possibile per il giudice autorizzare le intercettazioni del pubblico ufficiale interessato.

Appalti pubblici. L'imprenditore che si macchia del reato di corruzione non potrà accedere agli appalti pubblici per 5 anni. Inoltre, se si è condannati a una pena non inferiore a 2 anni ci sarà l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con le Pa e società partecipate.

Prescrizione. Le nuove norme prevedono un aumento della metà dei tempi entro cui la prescrizione agisce sui reati di corruzione.

Falso in bilancio per società non quotate. Il provvedimento modifica il Codice civile in materia di falso in bilancio. Le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto, punibile con la pena della reclusione, da 1 a 5 anni, in caso di società non quotate; il delitto è perseguibile d'ufficio, salvo nelle ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità. Quest'ultimo sarà punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Sarà il giudice a valutare la lieve entità del fatto a tenendo conto "della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta".

Società quotate. Il reato di falso in bilancio nelle società quotate sarà punito con un minimo di 3 sino a un massimo di 8 anni di reclusione. L'aumento della pena renderà possibile l'utilizzo di eventuali intercettazioni, lecite solamente in caso di reati punibili con più di 5 anni di carcere. Saranno inoltre sottoposte alle nuove norme anche le società che fanno appello al risparmio o lo gestiscono, le controllate anche se non quotate e quelle che hanno fatto richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato.

Follia di Stato, 112 reati depenalizzati: ecco l’elenco completo.

ENNESIMA PORCATA DEL GOVERNO RENZI, CHE PER RIDURRE IL PESO SULLA GIUSTIZIA ITALIANA HA DECISO DI DEPENALIZZARE 112 REATI: E TRA QUESTI VE NE SONO DI CLAMOROSI, TRA CUI STALKING, CORRUZIONE, TRUFFA E PERSINO L’OMICIDIO COLPOSO. ECCO L’ELENCO COMPLETO.

Profondo sconforto delle forze dell’ordine per la depenalizzazione dei reati minori: umiliati cittadini e poliziotti! Riuscite ad immaginare lo sconforto da parte degli operatori di Polizia – dichiara il segretario nazionale della Consap Giorgio Innocenzi – a seguito di questo provvedimento di depenalizzazione? Provate un attimo ad immaginare come dobbiamo sentirci noi poliziotti nel pensare che un omicidio colposo, furto, le percosse, il maltrattamento di un animale, la truffa, gli atti osceni, o una omissione di soccorso anche fatte sotto i nostri occhi possono non essere più oggetto di condanna penale. Riteniamo che questa forma di ingiustizia, non potrà fare altro che fomentare rabbia e sconforto tra gli operatori di polizia ma anche tra la gente comune!”
Il provvedimento di depenalizzazione dei reati minori sancisce un balzo all’indietro della giustizia in Italia – dichiara Igor Gelarda dirigente nazionale e Segretario regionale Sicilia del Sindacato di Polizia Consap. Si tratta, nei fatti, di una specie di amnistia preventiva nei confronti di numerosi reati, giacché lo Stato rinuncia a perseguirli. Oggi come mai mi sento di sottoscrivere quanto dichiarato dal mio conterraneo Leonardo Sciascia: Italia, altro che culla del diritto. Ne è la bara! È vero che si tratta di reati che non sono gravissimi- continuano dalla Consap- ma molti di questi influiscono notevolmente sulla vita quotidiana della gente e la loro non punibilità farà crollare sotto zero la percezione della sicurezza tra la brava gente, e farà invece schizzare la percezione di farla franca da parte di chi invece tanto bravo non è! Il carico giudiziario non si allenta in questo modo, ma potenziando i tribunali, le strutture di detenzione e assicurando, piuttosto la certezza della pena.”
112 REATI DEPENALIZZATI, ECCO L’ELENCO COMPLETO
– Abbandono di persone minori o incapaci – art.591 c.p. co.1
– Abusivo esercizio di una professione – art 348
– Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina – art.571 c.p.
– Abuso d’ufficio – art.323 c.p.
– Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art.615 ter
– Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio – art.508   c.p.
– Adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute – art.441 c.p.
– Appropriazione indebita – art.646 c.p.
– Arresto illegale – art.606 c.p.
– Assistenza agli associati (anche mafiosi) – art.418 co.1 c.p.
– Attentato a impianti di pubblica utilità – art.420 c.p.
– Attentati alla sicurezza dei trasporti – art.432 c.p.
– Atti osceni – art.527 c.p.
– Atti persecutori (stalking) – art.612 bis co.1
– Commercio o somministrazione di medicinali guasti – art.443 c.p.
– Commercio di sostanze alimentari nocive – art.444 c.p.
– Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art.517 quater
– Corruzione di minorenne – art.609 quinquies co.1 c.p.
– Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi – art.434 co.1 c.p.
– Corruzione – art-318 c.p.
– Danneggiamento – art.635 c.p.
– Danneggiamento a seguito d’incendio – art.423 c.p.
– Danneggiamento seguito da inondazione,frana valanga – art.427 co.1 c.p.
– Danneggiamento di informazioni e programmi informatici – art.635 bis c.p.
– Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art.635 quater c.p.
– Detenzione di materiale pornografico – art.600 quater c.p.
– Deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi – art.632 c.p.
– Diffamazione – art. 595 c.p.
– Divieto di combattimento tra animali – art.544 quinquies
– Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza – artt.392-393 c.p.
– Evasione – art 385 c.p.
– Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti – art.435 c.p.
– False informazioni al P.M. – art.371 bis
– Falsità materiale del P.U. – art.477 c.p.
– Favoreggiamento personale – art-378 c.p.
– Favoreggiamento reale art.379 c.p.
– Frode informatica – art.640ter co.1-2 c.p.
– Frode in emigrazione art.645 c.p.co.1
– Frode nelle pubbliche forniture – art.356
– Frode processuale – art.374 c.p.
– Frodi contro le industrie nazionali – art.514 c.p.
– Frode nell’esercizio del commercio – art.515 c.p.
– Furto – art.624 c.p.
– Gioco d’azzardo – art.718-719 c.p.
– Impiego dei minori nell’accattonaggio – art.600 octies c.p.
– Incesto – art.564 1 co. C.p.
– Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art.355 c.p.
– Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – art 316 ter
– Ingiuria – art.594 c.p.
– Ingresso abusivo nel fondo altrui – art.637 c.p.
– Insolvenza fraudolenta – art.641 c.p.
– Interferenze illecite nella vita privata – art. 615 bis
– Interruzione di pubblico servizio – art.331 c.p.
– Intralcio alla giustizia – art.377 c.p.
– Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi – art.474 c.p.
– Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – art.636 c.p.
– Invasione di terreni o edifici – art.633 c.p.
– Istigazione a delinquere – art.414 c.p.
– Istigazione a disobbedire alle leggi – art.415 c.p.
– Lesione personale – art.582 c.p.
– Lesioni personali colpose art.590 c.p.
– Maltrattamento di animali – art.544 ter
– Malversazione a danno dei privati – art.315 c.p.
– Malversazione a danno dello Stato – art.316 bis
– Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – art.388 c.p.
– Manovre speculative su merci – art.501 bis c.p.
– Millantato credito – art.346 c.p.
– Minaccia – art. 612 c.p.
– Occultamento di cadavere – art.412 c.p.
– Oltraggio a P.U. – art.341 bis
– Oltraggio a un magistrato in udienza art.343 c.p.
– Omessa denuncia di reato da parte del P.U. – art.361
– Omicidio colposo – art.589 c.p. co.1
– Omissione di referto – art.365 c.p.
– Omissione di soccorso – art. 593 c.p.
– Patrocinio o consulenza infedele – art.380 c.p.
– Peculato mediante profitto dell’errore altrui – art.316 c.p.
– Percosse – art. 581 c.p.
– Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi – art.497 bis co.1.
– Procurata evasione – art.386 co.1
– Procurata inosservanza di pena – art.390 c.p.
– Resistenza a P.U. – art. 337 c.p.
– Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio – art.501 c.p.
– Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro – art.437 c.p.
– Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio – art.326 c.p.
– Rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale – art.379 bis
– Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione – art.328 c.p.
– Rissa – art.588 c.p.
– Simulazione di reato – art.367 c.p.
– Sostituzione di persona – art.494 c.p.
– Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro – art.334 c.p.
– Sottrazione di persone incapaci – art.574 c.p.
– Sottrazione e trattenimento di minori all’estero – art.574 bis
– Stato d’incapacità procurato mediante violenza – art. 613 c.p.
– Traffico d’influenze illecite – art.346 bis
– Truffa – art.640 c.p.
– Turbata libertà degli incanti – art.353
– Turbativa violenta del possesso di cose immobili – art.634 c.p.
– Usurpazione di funzioni pubbliche – art.347
– Uccisione di animali – art.544 bis
– Uccisione o danneggiamento di animali altrui – art.638 c.p.
– Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art.516 c.p.
– Vilipendio delle tombe – art.408
– Vilipendio di cadavere – art.410 co.1
– Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza – art 616 c.p.
– Violazione di domicilio art.614 c.p.
– Violazione di domicilio commessa dal P.U. – art. 615 c.p.
– Violazione di sepolcro – art.407 c.p.
– Violazione di sigilli art.349
– Violazione degli obblighi di assistenza familiare – art.570 c.p.
– Violenza o minaccia a P.U. art.336 c.p.
– Violenza privata – art.610 c.p.
– Violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato – art.611 c.p.
Questa follia di Stato rientra nelle Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto (decreto legislativo – esame preliminare) discusse nel Consiglio dei Ministri di lunedì 1 dicembre 2014, svoltosi alle ore 21.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio.
Sotto la dicitura di “Agenda per la semplificazione” si depenalizzano reati gravissimi quali la corruzione, la truffa, lo stalking, addirittura l’omicidio colposo.
Leggendo la nota del citato Cdm si ha conferma della follia di Stato: “Su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto delegato che recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale nominata con D.M. 27 maggio 2014 e presieduta dal prof. Francesco Palazzo con l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio e dare attuazione alla legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione. L’istituto, costruito quale causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile. L’attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità.”
Scappate da questo Paese, finchè siete in tempo.
POST SCRIPTUM – Clicca qui per leggere il testo integrale della LEGGE 28 aprile 2014, n. 67 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (14G00070) (GU Serie Generale n.100 del 2-5-2014)