Alla scorsa udienza la corte d’Assise, respingendo le richieste dei difensori di alcuni imputati che avevano chiesto la revoca dell’ordinanza che ammetteva la deposizione dell'inquilino del Quirinale, aveva ribadito la necessità della testimonianza.
Una settimana fa i giudici di Palermo erano stati categorici decidendo che il capo dello Stato doveva testimoniare al processo sulla trattativa Stato-mafia. Oggi è stata fissata la data della deposizione del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che dovrà rispondere alle domande delle parti il prossimo 28 ottobre.
Alla scorsa udienza la corte d’Assise, respingendo le richieste dei difensori di alcuni imputati che avevano chiesto la revoca dell’ordinanza che ammetteva la deposizione dell’inquilino del Quirinale, aveva ribadito la necessità della testimonianza. Secondo la corte, infatti, la lettera con cui Napolitano faceva presente di non avere circostante da riferire su quanto sollecitato dalla procura non rende, comunque, inutile la deposizione.
Intanto i capimafia Totò Riina e Leoluca Bagarella, intervenendo in videoconferenza, hanno espresso la volontà di partecipare, sempre in video-collegamento, all’udienza del 28 ottobre, fissata, al Quirinale. L’Avvocatura dello Stato si è opposta e la corte si è riservata di decidere. Pur annunciando la riserva sulla decisione, vista la richiesta esplicita degli imputati, la corte ha fatto notare di essersi già pronunciata sul punto. Alla scorsa udienza, infatti, i giudici hanno stabilito che alla deposizione, al Quirinale, del capo dello Stato parteciperanno, oltre al collegio, solo i magistrati dell’accusa e i difensori, escludendo, così, la presenza degli imputati. La deposizione del capo dello Stato è regolata dall’articolo 502 del codice di procedura penale, che al secondo comma dice chiaramente: “L’esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L’imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento personale dell’imputato interessato all’esame”.
I pm avevano chiesto di sentire Napolitaano come teste in relazione alla lettera scritta da Loris D’Ambrosio e indirizzata proprio al capo dello Stato. Il 18 giugno del 2012, poco dopo la chiusura delle indagini sulla Trattativa e il deposito delle intercettazioni tra Nicola Mancino (oggi imputato per falsa testimonianza) e lo stesso consulente giuridico del Colle, infatti, D’Ambrosio prese carta e penna per esporre al presidente i suoi dubbi sulle possibilità di essere stato “utile scriba di indicibili accordi” tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, ai tempi in cui lavorava all’Alto Commissariato Antimafia. Il capo dello Stato aveva inviato una lettera i giudici in cui spiegava di non aver nulla di utile da riferire sulla questione.
I pm invece chiederanno al teste particolari ulteriori su quella singolare condizione di apprensione manifestata da D’Ambrosio, che nel frattempo è deceduto. Napolitano, però, dopo aver già sollevato nel luglio 2012 il conflitto d’attribuzione davanti la Consulta contro la procura, ottenendo la distruzione delle quattro intercettazioni in cui colloquiava con Mancino, nell’ottobre scorso manifestò alla corte di non avere “nulla da riferire” su quella missiva ricevuta da D’Ambrosio, chiedendo ai giudici di “valutare nel corso del dibattimento, il reale contributo che le mie dichiarazioni, sulle circostanze in relazione alle quali è stata ammessa la testimonianza, potrebbero effettivamente arrecare all’accertamento processuale in corso”.
In pratica il Colle chiedeva di cancellare la deposizione chiesta dai pm e già accordata dai giudici. La medesima richiesta era arrivata in aula, durante il dibattimento, sia dall’Avvocatura dello Stato che dai legali di Marcello Dell’Utri: è per questo che il 17 novembre 2013 il presidente della corte Montalto annunciava la decisione di riservarsi sulla possibile testimonianza di Napolitano. Riserva che ha sciolto un anno dopo: Napolitano deve essere sentito dato che “non si può di certo escludere il diritto di ciascuna parte di chiamare e interrogare un testimone su fatti rilevanti per il processo sol perché quel testimone abbia, in ipotesi anche e persino, in una precedente deposizione testimoniale, escluso di essere informato dei fatti medesimi”.
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