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domenica 15 agosto 2021

Credito al consumo, più tutele per chi estingue in anticipo. - Alessandro Germani

 

Con il Sostegni bis arrivano nuove norme per chi estingue un finanziamento: puoi «andartene» in qualsiasi momento a condizioni trasparenti.


In fase di conversione del Dl Sostegni bis è stato introdotto l’articolo 11-octies che riguarda l’ambito del credito al consumo per tenere conto dell’emergenza del Covid e rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie. La norma interviene sul corpo del Testo unico della finanza su un doppio fronte: quello del credito immobiliare ai consumatori e quello generico del credito al consumo. In relazione all’ambito immobiliare viene introdotto l’articolo 120 quaterdecies1 relativo al rimborso anticipato, in base al quale il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Viene sostituito il comma 1 dell’articolo 120 undevicies che in merito alle disposizioni applicabili cancella il riferimento all’articolo 125 sexies, comma 1 non più necessario visto che per l’immobiliare il rimborso anticipato è ora disciplinato dall’articolo 120 quaterdercies1.

Possibile rimborsare in qualsiasi momento l’importo dovuto.

Veniamo ora a quella parte dell’articolo 11-octies che riguarda l’ambito del credito al consumo in generale, andando a sostituire l’articolo 125-sexies del Tuf relativo al rimborso anticipato. Viene in primo luogo stabilito che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Rispetto al testo previgente viene sancita la proporzionalità del rimborso in base alla vita residua e viene chiarito che restano escluse le imposte. Il comma 2 è nuovo, servendo a declinare questo concetto di proporzionalità. Si può trattare di una proporzionalità lineare oppure si potrà applicare il costo ammortizzato, ove non sia diversamente indicato.

Conteggi più facili per il finanziatore.

È presumibile che il ricorso al costo ammortizzato dovrebbe semplificare per il finanziatore i conteggi, visto che in generale tale metodologia è già ampiamente utilizzata ai fini contabili. Il comma 3 si preoccupa di disciplinare gli aspetti economici fra il finanziatore e l’intermediario (agente, broker) che interviene nella commercializzazione del credito al consumo. Infatti il finanziatore avrà diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito. Ciò salvo pattuizione differente fra i due.

Equo indennizzo (con tetto) per il finanziatore.

Il comma 4 continua a riguardare l’equo indennizzo per il finanziatore in caso di rimborso anticipato. Esso non può superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. Restano invariati anche i casi di non spettanza dell’indennizzo (comma 5) ovvero se il rimborso anticipato: è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; riguarda un contratto di apertura di credito; ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; corrisponde all’intero debito residuo pari o inferiore a 10mila euro.

Più trasparenza per il rimborso anticipato.

Il nuovo articolo 125-sexies si applica ai contratti sottoscritti poi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 73/21, mentre alle estinzioni anticipate precedenti si applica il previgente testo normativo e le istruzioni secondarie di Bankitalia. In conclusione il rimborso anticipato viene previsto, sia per i crediti immobiliari al consumo sia per i crediti al consumo, a condizioni di rinnovata trasparenza, ovvero in maniera proporzionale su tutti i costi, imposte escluse. La proporzionalità potrà essere lineare o si utilizzerà il costo ammortizzato. La norma recepisce di fatto la sentenza Lexitor (Cgue C-383/18 dell’11 settembre 2019) introducendo il principio della onnicomprensività del rimborso che deve includere non solo i costi recurring ma anche quelli up front con esclusione delle sole imposte.

IlSole24Ore - (articolo e foto)