L'improcedibilità della nuova norma rischia di essere considerata retroattiva al primo ricorso delle difese che si appelleranno al favor rei. Almeno a leggere una sentenza della corte Costituzionale del 2019 (quando ne faceva parte pure la Guardasigilli), che cita a sua volta un'altra pronuncia del 2006. Pasquale Bronzo, docente di Procedura penale alla Sapienza: "Qualsiasi avvocato solleverà la questione".
La riforma Cartabia non renderà impunibili solo i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, ma molto probabilmente anche quelli precedenti. Tra cui il crollo del ponte Morandi, il disastro di Rigopiano, la trattativa Stato-mafia. Lo dicono avvocati, accademici e persino la Corte costituzionale, che ha sempre espresso un principio chiaro: le norme penali più favorevoli si applicano retroattivamente ai processi in corso, e la legge non può – come fa il testo del Governo – limitarne l’applicazione nel tempo senza una valida ragione. “Dal punto di vista costituzionale, quella norma è piuttosto pericolante“, conferma al fattoquotidiano.it Pasquale Bronzo, docente di procedura penale alla Sapienza di Roma. E la Guardasigilli lo sa benissimo. L’ultima sentenza a esplicitare il principio, infatti, è la 63 del 2019: il presidente della Consulta è Giorgio Lattanzi, proprio l’ex magistrato voluto da Cartabia a capo della commissione di studio del progetto di riforma. Il relatore è il penalista Francesco Viganò. E tra i nove giudici del collegio c’è lei, la studiosa di diritto costituzionale ora ministra della Giustizia. La regola fondamentale da cui parte il ragionamento è quella dell’articolo 2, quarto comma del codice penale, il principio di retroattività della legge penale più favorevole: “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
Ma il valore di questo principio, spiega la Corte, non è quello di una semplice norma di legge ordinaria. “La regola dell’applicazione retroattiva della lex mitior (la legge meno severa, ndr) in materia penale”, si legge, “non è sprovvista di fondamento costituzionale: fondamento che la costante giurisprudenza di questa Corte ravvisa anzitutto nel principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis (la depenalizzazione, ndr) o la modifica mitigatrice”. Quindi: l’imputato sotto processo ha il diritto di godere della norma più favorevole, anche se non era in vigore nel momento in cui ha commesso il reato. E a dirlo non è solo la Costituzione ma il diritto internazionale ed europeo: la retroattività, ricordano i giudici, “è in particolare enunciata tanto dall’art. 15, comma 1, terzo periodo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici (…) quanto dall’art. 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.
È per questo che nel 2006 un’altra pronuncia della Consulta – citata da Lattanzi, Cartabia e gli altri – ha dichiarato incostituzionale una norma molto simile a quella con cui la Cartabia esclude dai propri effetti i reati commessi prima del 2020. Era l’articolo 10, comma 3 della legge ex-Cirielli – la famosa “accorcia-prescrizione” voluta dal secondo governo Berlusconi – che proibiva di applicare la prescrizione più breve ai processi in cui fosse già stato aperto il dibattimento di primo grado. La regola, concludeva la sentenza, “limita in modo non ragionevole il principio della retroattività della legge penale più mite e viola l’art. 3 della Costituzione”: quel principio infatti “può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo“, e in quel caso, secondo la Corte, non ce n’erano. Cosa succederebbe se, all’entrata in vigore della riforma Cartabia, gli imputati per reati anteriori al 2020 chiedessero l’applicazione retroattiva delle nuove norme, come hanno già annunciato alcuni legali nel processo per il crollo del Morandi? Non c’è motivo di pensare che la decisione dovrebbe essere diversa.
O meglio, in teoria c’è: perché la norma transitoria nel ddl Cartabia è definita come una regola processuale, che non rientra nel principio enunciato dal codice penale. Ma l’opinione più diffusa tra gli addetti ai lavori è che invece – di fatto – sia una norma sostanziale, perché incide direttamente sulla punibilità. È semplice: se il processo muore dopo due anni in Appello, l’imputato non può più essere condannato. Nè più nè meno che se il reato fosse prescritto. Per questo il professor Bronzo, uno dei più stretti collaboratori di Lattanzi, definisce la previsione “pericolante” e immagina già le conseguenze. “L’efficacia retroattiva si può sicuramente ipotizzare. Impedire la retroattività dando una veste processuale alla norma è l’ambizione di chi ha scritto il testo: se si applicano gli ultimi criteri dettati dalla Corte europea, l’improcedibilità si può definire una norma a effetti sostanziali. Qualsiasi avvocato diligente solleverà la questione, anche soltanto ponendo una questione di eguaglianza: possiamo dare per scontato che il tema arriverà di fronte alla Corte costituzionale“. Una pioggia di ricorsi, che, quella sì, di certo non velocizzerà i processi.
ILFQ