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venerdì 8 ottobre 2021

730, obbligo di tracciabilità ed effetto Covid: così calano bonus e redditi. - Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente

 

(Illustrazione di Giorgio De Marinis)

Secondo la Consulta dei Caf l’imponibile scende dell’11% .Persi 78 euro medi di spese mediche detraibili. Giù gli sconti per scuola e figli.

Quasi 2.700 euro di reddito perso nell’anno della pandemia: -11,2 per cento. E un taglio netto alle detrazioni fiscali: 78 euro in meno di spese mediche – in media – abbinato a un calo del 3% dei beneficiari. I modelli 730 presentati quest’anno fotografano l’effetto combinato del Covid e dell’obbligo di pagamento tracciabile scattato dal 2020. Un doppio fattore che ha generato la prima riduzione delle tax expenditures dopo anni di annunci, come emerge dai dati sui modelli 730/2021 elaborati dalla Consulta nazionale dei Caf per Il Sole 24 Ore del Lunedì.

La «cassa» pesa sui redditi.

La perdita di reddito (2.697 euro in meno rispetto ai 730 presentati nel 2020) dipende soprattutto dal boom della cassa integrazione durante il 2020. Anche perché il grosso dei 18 milioni di dichiarazioni dei redditi gestite dal sistema dei Caf riguarda lavoratori dipendenti e pensionati.

E se è vero che non c’è stato un picco di licenziamenti e dimissioni, i modelli 730 sono un po’ come i dati sulla fattura elettronica per i titolari di partita Iva: un termometro dell’impatto della crisi economica.

Impatto che si vede anche dall’aumento dei contribuenti che hanno scelto di farsi accreditare il rimborso fiscale dall’agenzia delle Entrate anziché dal proprio datore di lavoro. Erano il 7,2% due anni fa, quest’anno sono arrivati all’11,2% sul totale dei modelli inviati dai Caf. Ciò non significa che tutti questi lavoratori siano rimasti senza un sostituto d’imposta, ma indica una chiara preferenza (vuoi perché il sostituto è incapiente, vuoi perché è in difficoltà con i pagamenti).

I pagamenti in contanti.

Non dipende solo dalla pandemia il calo delle detrazioni nei modelli 730 di quest’anno. Certamente ci sono persone che hanno rinviato visite mediche o piccoli interventi non urgenti. Così come molte mense scolastiche o asili nido hanno ridotto o rimborsato le rette. E lo stesso vale per le attività sportive dei ragazzi, a lungo impossibili durante i periodi di lockdown e zona rossa. Ma dall’inizio del 2020 è scattata anche la regola secondo cui le spese detraibili al 19% sono agevolate dal Fisco solo se pagate con strumenti diversi dal contante (con alcune eccezioni come i medicinali e le prestazioni presso strutture pubbliche o convenzionate).

Molti contribuenti non erano informati e hanno continuato a usare i contanti. Tant’è vero che la Consulta nazionale dei Caf ha chiesto di rinviare di 12 mesi la stretta. Ma le esigenze di gettito hanno impedito di accogliere la richiesta e ora i primi effetti si vedono nei 730, anche se è impossibile separarli dalle ricadute della pandemia.

Il risparmio per l’Erario, comunque, è evidente. I 78 euro medi di minori spese mediche detraibili – uniti al calo del 3% dei beneficiari – si traducono in una diminuzione della detrazione usata dai cittadini: 164,6 milioni di euro di bonus in meno. E questo solo riferendosi ai 730 inviati dai Caf, cui andranno aggiunti quelli gestiti dagli altri intermediari, quelli inviati tramite il fai-da-te e i modelli Redditi PF. Insomma, mentre la Nota di aggiornamento al Def conferma l’obiettivo di riordinare le agevolazioni nell’ambito della riforma fiscale, l’obbligo di tracciabilità dimostra di aver prodotto già un primo risultato. Anche se a pagare il conto potrebbero essere soprattutto i contribuenti più svantaggiati, che la riforma vorrebbe tutelare.

Non solo per la tracciabilità, l’effetto nelle dichiarazioni 2021 rischia comunque di essere molto consistente. Le minori detrazioni per spese scolastiche solo nei modelli dei Caf sono 20,8 milioni (80 euro e l’1,3% di beneficiari in meno). Quelle per le attività sportive dei ragazzi 3,4 milioni (25 euro e il 2,4% di beneficiari in meno).

ILSole24Ore

martedì 7 aprile 2020

Fisco, dalla prima casa al 730 tutte le proroghe e deroghe in arrivo. - Marco Mobili e Giovanni Parente


Deleghe online al Caf. Certificazioni uniche dei redditi fino al 30 aprile, Congelati fino al 31 dicembre i termini per non perdere il bonus prima casa. Versamenti sospesi per aprile e maggio.

Più tempo per la certificazione unica dei redditi: l’invio all’agenzia delle Entrate e la consegna a dipendenti e pensionati slitta al 30 aprile e senza sanzioni. Ma arriva anche l’assistenza fiscale a distanza con la delega online al Caf. Sospesi i versamenti di aprile e maggio per chi ha ricavi o compensi sotto i 50 milioni e ha subito un calo del 33% e per chi sta sopra i 50 milioni e ha subito un calo del 50 per cento. Rimessione nei termini per tutti i versamenti verso le pubbliche amministrazioni fino al 16 aprile. Congelati i termini per il bonus prima casa dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020. Acconti d’imposta con il metodo previsionale senza sanzioni se se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Sono tra i principali contenuti del pacchetto fiscale del decreto liquidità all’esame del Consiglio dei ministri di lunedì 6 aprile.

L’assistenza fiscale a distanza per il 730.
Dopo lo spostamento della scadenza al 30 settembre del termine ultimo di invio della dichiarazione deciso appena poche settimane fa, arriva l’assistenza fiscale a distanza. Nel decreto liquidità spunta, infatti, la possibilità di inviare la delega al Caf o al professionista abilitato con una copia dell’immagine accompagnata da una copia del documento di identità. Largo quindi a un documento stampato, firmato e poi scannerizzato. Ma chi non avesse stampante e scanner potrà ricorrere a metodi più innovativi, ad esempio con un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche attraverso il deposito nel cloud dell’intermediario.

Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle deleghe e della documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

La certificazione unica per la dichiarazione dei redditi.
Tra le novità dell’ultima ora, arriva una vera e propria proroga per i sostituti d’imposta per la trasmissione della certificazione unica all’agenzia delle Entrate e la consegna a dipendenti e pensionati (i cosiddetti percipienti). Il termine per la certificazione unica 2020 viene infatti spostato al 30 aprile. Stessa scadenza entro la quale non saranno applicate sanzioni per chi effettuerà la trasmissione telematica.

Sospensione dei versamenti per aprile e maggio.
La sospensione dei versamenti di ritenute, Iva, contributi e premi assicurativi per aprile e maggio viene ancorata al parametro dei ricavi o compensi e al calo. In particolare, per imprese, autonomi e professionisti sotto i 50 milioni di euro di ricavi o compensi la sospensione scatterà se il calo è stato del 33% per marzo e aprile rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Per quelli sopra i 50 milioni la sospensione invece sarà condizionata a una riduzione del 50% sempre negli stessi mesi e sempre nel confronto rispetto all’anno scorso. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese.

Rimessione nei termini fino al 16 aprile.
Allo stesso tempo viene lanciata una ciambella di salvataggio a chi doveva effettuare qualsiasi tipo di versamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni dopo la mini-moratoria generalizzata disposta dal 16 marzo al 20 marzo. Saranno così considerati tempestivi se recuperati entro il 16 aprile.

Bonus prima casa.
Arrivano termini più soft per non perdere il bonus prima casa da cui si decade se non si sposta la residenza entro 18 mesi o se non si riacquista entro un anno in caso di vendita prima dei 5 anni dal primo acquisto. I termini saranno congelati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

https://www.ilsole24ore.com/art/fisco-prima-casa-730-tutte-proroghe-e-deroghe-arrivo-ADd4QTI

domenica 11 dicembre 2016

Come detrarre le spese sanitarie.

detrazione spese sanitarie, detrazione spese mediche

Come ogni anno di questi tempi, in occasione della dichiarazione dei redditi, il contribuente è alle prese con la raccolta di ricevute, parcelle, fatture e scontrini relativi a spese sanitarie, di qualunque tipo (visite specialistiche, analisi cliniche, prestazioni chirurgiche, acquisto di farmaci, prestazioni specialistiche, ecc.), sostenute nel corso dell’anno precedente. Il motivo naturalmente è semplice: tutte queste spese, sostenute per sé e per i familiari a carico (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, ecc.), possono essere detratte dall'Irpef, dunque un bel risparmio per il contribuente. La detrazione per spese sanitarie possono essere riportate sia  nel 730 che nel modello Unico Pf (precompilati o meno).
Importo delle detrazioni e franchigia.
La detrazione per spese sanitarie è stabilita nella misura del 19%. C’è tuttavia una franchigia di € 129,11. Questo significa che un contribuente che ha nel corso dell’anno ha sostenuto una spesa pari a 500,00 € per l'acquisto di farmaci e/o per ticket sui farmaci rimborsabili, può detrarre dall'imposta dovuta una somma pari al 19% di 370,89 € (differenza tra 500,00 € e 129,11 €), ossia 70,47 €.
La franchigia non si applica alle persone con handicap, le quali possono detrarre l’intero ammontare delle spese sostenute nel corso dell'anno.
Il contribuente può usufruire della detrazione del 19% anche rispetto a quelle spese sostenute dal familiare non fiscalmente a carico, sempre che quest’ultimo non dichiarai un reddito superiore ai 2.840 € per anno di imposta.
Il tetto massimo delle spese sanitarie detraibili al 19% è pari a 6.197,48 €  per ogni singolo anno di imposta. Oltre questa soglia e fino al limite di spesa nell'anno di 15.493,71 €, è possibile ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.
Quali spese si possono detrarre.
Indipendentemente dal fatto che siano state sostenute nell'ambito di prestazioni private o del Servizio Sanitario Nazionale (ticket), si possono detrarre le spese relative a: 
- analisi di laboratorio, radiologiche, di ricerca (TAC, Ecografia, Laser ecc.); 
- visite mediche generiche e specialistiche (compreso medico omeopata); 
- acquisto di farmaci (solo quelli classificati come "medicinali"); 
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze; 
- assistenza di infermieri e fisioterapisti (paramedici); 
- esami di laboratorio e cure prescritte da un medico; 
- cure dentistiche; 
- noleggio o acquisto di attrezzature sanitarie; 
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; 
- ticket per spese sostenute tramite il Servizio Sanitario Nazionale; 
- spese per cure termali su prescrizione medica (escluso viaggio e soggiorno); 
- prestazioni rese da operatori abilitati alle professioni sanitarie riabilitative (fisioterapista, podologo, logopedista, terapista della psicomotricità dell’età evolutiva).
Si possono inoltre detrarre, purché accompagnati da prescrizione medica e scontrino parlante, le spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili come gli occhiali da vista, le lenti a contatto, gli apparecchi per aerosol o per la misurazione della pressione, le calzature ortopediche, i plantari, i pannoloni per incontinenza, le siringhe, i materassi ortopedici e i materassi antidecubito, i test di gravidanza, di ovulazione e menopausa, ecc.
Così come si possono portare in detrazione le spese per la visita medica per il rinnovo patente di guida o quelle sostenute e rimborsate nell'ambito di una polizza sanitaria.
Portatori di handicap.
Come detto la detrazione del 19% si applica sull’intera spesa (senza togliere alcun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di handicap e l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.
Spese veterinarie.
Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva si possono detrarre oltre la franchigia di Euro 129,11 e fino ad un tetto di Euro 387,34.
Cosa non può essere portato in detrazione.
Non si possono detrarre le spese relative all'acquisto di:
parafarmaci, cioè ciò che sullo scontrino parlante non è indicato come medicinale o farmaco (Agenzia Entrate risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008). La stessa risoluzione stabilisce che si possono detrarre unicamente medicine omeopatiche e fitoterapici approvati dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco); 
- gli integratori, anche se sono su prescrizione medica, e il latte artificiale perché classificato come alimento.
Non sono altresì detraibili le spese sostenute per:
- le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
- il trasporto in ambulanza; 
- le prestazioni di un osteopata;
- i trattamenti di haloterapia o Grotte di sale;
- le prestazioni rese da un pedagogista;
- i danni arrecati da terzi (es. a seguito di un incidente stradale) già risarcite dal danneggiante o dalla compagnia assicurativa.
Documentazione da conservare.
Con lo scopo di alimentare i dati del 730 precompilato e dell'Unico Pf precompilato, dallo scorso anno sono le stesse strutture medico-sanitarie pubbliche e private a trasmettere direttamente all’Agenzia delle Entrate - attraverso il Sistema Tessera Sanitaria - le informazioni sulle spese sostenute dalle persone fisiche.
Nel 2015 hanno iniziato i medici chirurghi, gli odontoiatri e tutte le strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. A partire da quest’anno saranno tenute all’invio tutte le altre strutture, incluse quelle che erogano prestazioni ausiliarie della professione sanitaria (ottico, odontotecnico, fisioterapista, nutrizionista, ecc.).
Tutto ciò farebbe pensare che, ai fini della detrazione, non ci sia più bisogno di conservare la documentazione fiscale che certifica la spesa medico-sanitaria sostenuta (fattura, ricevuta, parcella quietanzata o scontrino). Pur tuttavia il nostro consiglio è di conservarla sempre, soprattutto se si provvede a modificare il modello 730/2016 o l'Unico Pf precompilati prima di trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Restando in tema di conservazione delle documentazione fiscale che certifica la spesa, va ricordato che per quanto riguarda l'acquisto di medicinali è necessario disporre dello "scontrino fiscale parlante", che riporti le seguenti indicazioni:
- l'intestazione della farmacia; 
- la natura del farmaco (è sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o di “medicinale”); 
- il nome del medicinale (a partire dal 2010, su disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, in sostituzione del nome viene riportato il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale); 
- il numero delle confezioni acquistate; 
- il codice fiscale del destinatario ovvero del soggetto che fruirà della detrazione.
Gli scontrini vanno conservati per 5 anni. Per evitare che si scoloriscano (ricordiamo che sono stampati su carta chimica), si consiglia di fotocopiarli o scannerizzarli e archiviarli sul proprio pc. Non è più obbligatorio invece conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
Per chi acquista protesi che non rientrano nei dispositivi medici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, deve conservare anche la prescrizione del medico curante. In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere un'autocertificazione accompagnata da copia fotostatica del documento del sottoscrittore dove si attesta la necessità del contribuente o familiare a carico la necessità della protesi e la causa. Questo il fac simile da utilizzare.

martedì 18 marzo 2014

Detrazioni IRPEF figli a carico: calcolo e aumenti 2013.

Come calcolare la detrazione IRPEF per i figli a carico a seguito degli aumenti 2013 previsti dalla Legge di Stabilità: conteggi, esempi e casi particolari.

L’art. 1 della Legge di Stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228), al co. 483 si occupa della detrazione per i figli a carico, intervenendo sulla disciplina precedente (art. 12, co. 1, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986), stabilendo un aumento dello sconto IRPEF teorico a partire dall’1 gennaio 2013.
Per figli “a carico” si intendono tutti quelli, anche non conviventi o residenti all’estero, che non abbiano percepito nell’anno un reddito superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, comprensivo del reddito dell’abitazione principale e delle pertinenze. Le somme detraibili dall’imposta lorda vengono quindi applicate indipendentemente dall’età e della convivenza del figlio con il genitore che ne fa richiesta e riguardano figli naturali riconosciuti, adottati e affidati.

Importi teorici

  • 950 euro per ciascun figlio,
  • 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni,
  • incremento di 400 euro per ciascun figlio portatore di handicap,
  • incremento di 200 euro per ogni figlio di contribuenti con a carico più di tre figli.
Le detrazioni IRPEF vanno calcolate dal mese in cui cominciano le condizioni necessarie fino a quello in cui decadono. Il diritto alla detrazione riguarda sempre il mese intero, indipendentemente dal giorno (ad esempio se un figlio nasce alla fine di un mese, questo mese va comunque considerato per intero ai fini della detrazione).

Calcolo detrazione figli

Bisogna sottrarre all’importo di 95.000 euro il il reddito complessivo dichiarato dal contribuente e poi dividere per 95.000 euro: il risultato deve essere moltiplicato per la detrazione teorica:
Detrazione base  x   (95.000 – reddito complessivo) / 95.000
Esempio con 1 figlio a carico
  • Maggiore di 3 anni = 950 x (95.000 – Reddito)/95.000
  • Minore di 3 anni = 1.220 x (95.000 – Reddito)/95.000
  • Portatore di handicap  e maggiore di  3 anni = 1.350 x (95.000 –Reddito)/95.000
  • Portatore  di handicap e minore di 3 anni = 1.620 x (95.000 – Reddito)/95.000
Se invece si hanno più figli, l’importo di 95.000 euro va aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo: 110.000 euro nel caso di due figli a carico; 125.000 per tre figli; 140.000 per quattro, e così via.
Non scatta la detrazione se il rapporto tra i fattori è pari ad uno o minore, ossia se il reddito complessivo è maggiore o uguale a 95.000 euro (eventualmente aumentati per la presenza di altri figli).
Scatta la detrazione se il reddito risulta minoree in questo caso si moltiplica il risultato per un quoziente dato dalle prime 4 cifre decimali arrotondate:
Detrazione reale = detrazione teorica x quoziente 
Esempio: se la detrazione spetta a un solo genitore che dichiara un reddito di 31.000 euro con a carico un figlio maggiore e uno minore di tre anni, il calcolo da effettuare sarà il seguente: 2.070 (la somma delle detrazioni teoriche, cioè 950+1.120), moltiplicato per il risultato della divisione tra 110.000 (ovvero 95.000+15.000) meno 31.000 (il reddito complessivo dichiarato) diviso 110.000. Quindi 2.070x[(110.000-35.000):110.000]=1.411,36 euro di detrazione.
Nei casi di genitori non separati legalmente né effettivamente, la detrazione viene divisa al 50% tra i due, ma può succedere che essi decidano di comune accordo di consentire la detrazione al 100% al coniuge con un reddito più alto (questa deve necessariamente riguardare tutti i figli, fanno eccezione solo quelli nati da un altro genitore), così da non perdere parte del beneficio. Se uno dei genitori è a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre il 100%.
Nel caso di genitori separati legalmente ed effettivamente, o di annullamento, scioglimento o cessazione civile del matrimonio e in assenza di un accordo tra i genitori che disponga diversamente, la detrazione spetta al genitore che ha l’affidamento del figlio: se congiunto la detrazione viene ripartita al 50% tra i genitori, mentre se uno dei genitori non può usufruire della detrazione, il totale di questa viene concesso all’altro genitore, che però ha l’obbligo di corrispondere a quello meno abbiente una cifra pari a quella a cui avrebbe avuto diritto.
Questa intesa non è obbligatoria, e va comunque comunicata dal genitore incapiente la volontà di attribuire all’altro l’intera detrazione, vista l’impossibilità di usufruirne da parte sua.

giovedì 19 dicembre 2013

Modello 730 2014, tutte le novità della dichiarazione dei redditi. - Patrizia De Rubertis

Modello 730 2014, tutte le novità della dichiarazione dei redditi

Puntuale come ogni anno prende il via l’appuntamento più importante per tutti i contribuenti italiani: ladichiarazione dei redditi che, salvo modifiche, andrà consegnata entro il 30 aprile al sostituto d’imposta o il 31 maggio al Caf o ai professionisti abilitati. Un varo che coincide con la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del modello 730. Anche se si tratta di una bozza sono, comunque, diverse lenovità introdotte, molte delle quali dettate dalla crisi. In primis si dà la possibilità di utilizzare questa dichiarazione anche a chi non ha più un datore di lavoro. Sul fronte dei bonus c’è l’innalzamento delledetrazioni per i figli a carico e il bonus mobili per chi ha effettuato lavori di ristrutturazione. Poi si può chiedere l’eventuale credito della dichiarazione, anziché essere rimborsati dal fisco.
I destinatari - Sono circa 17 milioni gli italiani che hanno percepito redditi nell’anno 2013 (di lavoro dipendente, co.co.co., contratti di lavoro a progetto, redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale o prestazioni di lavoro autonomo occasionale) e che, chiamati in cassa a giugno per pagare le tasse, possono utilizzare il 730. Sono i lavoratori dipendenti, i pensionati, chi percepisce indennità sostitutive come integrazioni salariali o indennità di mobilità, i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi e agricole, chi è impegnato in lavori socialmente utili, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno (possono rivolgersi al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile a luglio 2014 o presso un Caf se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio). Presso un Centro di assistenza fiscale si possono, invece, rivolgere il personale della scuola con contratto a tempo determinato da settembre 2013 a giugno 2014 e i lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa, almeno nel periodo compreso tra giugno e luglio 2014.
Vantaggi - Nella giungla delle normative fiscali, i vantaggi dell’utilizzo del 730 sono evidenti: non si fanno calcoli, la compilazione è più semplice, il modello non va trasmesso alle Entrate ma si consegna al datore di lavoro, all’ente pensionistico o all’intermediario. Soldi alla mano, poi, l’importo del rimborso Irpef si otterrà direttamente nella busta paga di luglio o nella rata di pensione ad agosto. Mentre se vanno versate delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (ad agosto o settembre).
Caso particolare: assenza del datore di lavoro - Rappresenta certamente la novità più rilevante perché supera due limiti che condizionavano i contribuenti che non avevano un sostituto d’imposta al momento della compilazione del 730. Fino ad ora, infatti, era necessario presentare il modello Unico e attendere almeno due anni per ottenere eventuali rimborsi. Mentre il decreto legge 69/2013 (che già per il 2013 consentiva a chi era senza datore di lavoro di potersi avvalere del 730 “Situazioni particolari”) apriva solo a quanti avessero un saldo a credito.
Da quest’anno, invece, tutti i lavoratori dipendenti che non hanno più un sostituto d’imposta, come ad esempio quelli che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, possono presentare il 730 a un Caf o a un professionista abilitato. Così dal prossimo maggio, il contribuente potrà pagare l’importo utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o utilizzare un bollettino postale o bancario. Mentre il credito sarà rimborsato in pochi mesi direttamente dall’amministrazione finanziaria sul conto corrente indicato.
Bonus fiscali - Tra le novità si fa spazio l’innalzamento della detrazione base per ciascun figlio a carico che passa da 800 euro a 950 euro, quella per figli di età inferiore a tre anni sale da 900 euro a 1.220 euro, mentre quella aggiuntiva per ogni figlio disabile passa da 220 a 400 euro. Scende, invece, a 630 euro l’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. Nel ‘Quadro E’ del modello 730 (oneri, spese detraibili e oneri deducibili) spunta anche una nuova sezione destinata alla casa in cui è possibile richiedere il bonus del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su immobili, adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.
È stata altresì introdotta la detrazione su mobili e grandi elettrodomestici (di classe energetica A+) per chi ha iniziato a ristrutturare dopo il 6 giugno 2013: si tratta del 50% in 10 anni su un massimo di 10mila euro. Confermato, invece, lo sgravio per il risparmio energetico nella misura del 55% o del 65% per le spese sostenute dopo il 6 giugno.
Erogazioni liberali - Sempre nel ‘Quadro E’ è possibile richiedere sia le detrazioni del 24% (prima erano del 19%) per le donazioni alle onlus che quelle in favore delle popolazioni colpite da calamità (per un importo fino a 2.065 euro). Rientrano anche quelle devolute a partiti e movimenti politici (tra 50 euro e 10mila euro). Da quest’anno è inoltre possibile richiedere il bonus, fino a 1.032,91 euro, per le erogazioni a favore dell’Unione buddhista italiana e dell’Unione induista italiana, enti ai quali è anche possibile destinare l’otto per mille dell’Irpef.
Cedolare secca - Il ‘Quadro F’ è interessante, invece, per quanti abbiano scelto di utilizzare la cedolare secca. In questo caso è prevista un’aliquota agevolata del 15% (fino al 2012 era del 19%) per i contratti di locazione a canone concordato. È bloccata invece al 21% l’aliquota per chi ha concesso in affitto immobili a canone libero. Per gli altri fabbricati locati, la deduzione forfettaria del canone scende dal 15% al 5 per cento.
Compensazione - Altra novità. Tutti i contribuenti possono utilizzare il credito che vantano con il fisco per ridurre o per pagare altre imposte, tramite il nuovo ‘Quadro I’. Si tratta, ad esempio, della Tares (la tassa sui rifiuti e servizi che ­ secondo i calcoli Uil ­ quest’anno peserà oltre 300 euro a famiglia)  ed eventuali altre tasse non elencate nel 730, ma per le quali il pagamento va effettuato con il modello F24.