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mercoledì 10 novembre 2021

“Diffusione illegale” Ma il conto è agli atti e non è più segreto. - Valeria Pacelli

 

“Hanno messo online il mio conto corrente, violando Costituzione e leggi. (…) Hanno captato comunicazioni e intercettazioni con un metodo che è stato contestato persino dalla Cassazione” e ora “mi aspetta una lunga battaglia in sede civile e penale per ottenere il risarcimento che merito. (…) Non ho nulla da temere e anzi la pubblicazione incivile di questi documenti non fa che confermare la mia trasparenza e correttezza”. La “pubblicazione incivile”, a detta di Matteo Renzi, sarebbe quella di ieri del Fatto Quotidiano. In esclusiva abbiamo rivelato i dettagli degli introiti del leader di Italia Viva nel periodo che va dal giugno 2018 al marzo 2020. L’estratto del conto corrente dell’ex premier non è un documento che Il Fatto ha trafugato chissà dove. Bensì è oggetto di un’informativa della Guardia di Finanza depositata dalla Procura di Firenze nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open e che vede Renzi indagato per altri fatti per concorso in finanziamento illecito. Qualche settimana fa, la Procura ha chiuso l’indagine, di conseguenza sono stati depositati tutti gli atti, che a questo punto non sono più riservati e possono essere utilizzati nell’ambito della cronaca giudiziaria. L’informativa della Gdf del 10 giugno 2020 contiene anche l’estratto del conto intestato a Renzi. Gli incassi dell’ex premier non sono oggetto di indagine. Dall’informativa però si scoprono i dettagli (alcuni finora inediti) dell’attività di speaker del senatore, attività che Renzi ha ribadito più volte essere legittima. Scrivono le Fiamme Gialle: “Tra gli allegati alla segnalazione per operazioni sospette, risulta accluso l’estratto, dal 14 giugno 2018 al 13 marzo 2020, del conto corrente (…) Bnl – filiale Senato Roma, intestato a Matteo Renzi”. E aggiungono: “Dalla disamina dell’estratto conto si rilevano: in avere per complessivi 2.644.142,48 euro”. Degli incassi complessivi nel periodo 2018-2020 vengono fuori pagamenti per gli speech come i 43.807 euro versati dal ministero delle Finanze dell’Arabia Saudita o i 19.032 euro pagati dalla 21 Investmenti Sgr “private equity di Alessandro Benetton”.

Ieri l’ufficio stampa di Renzi ha fatto anche sapere che il senatore “ha dato mandato ai propri legali di agire in tutte le sedi istituzionali per verificare la correttezza delle acquisizioni e delle pubblicazioni”. Sulla questione delle comunicazioni di Renzi, la Giunta per le immunità parlamentari è stata già incaricata di esprimere un parere. A investire il Senato sull’utilizzazione da parte dei pm di email e messaggi è stato lo stesso Renzi, il quale ha scritto per due volte alla Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, che il 12 ottobre ha deferito alla Giunta la questione. In sostanza per l’ex premier da parte della Procura di Firenze vi è stata una violazione dell’articolo 68 della Costituzione che prevede che per le captazioni e tutte le altre operazioni di indagine che riguardano i parlamentari sarebbe stato necessario chiedere, in via preventiva, l’autorizzazione alle Camere di appartenenza. In realtà le comunicazioni di Renzi depositate agli atti non sono dirette: si tratta di conversazioni con altri indagati, non soggetti alle guarentigie parlamentari.

Mentre l’ex premier annuncia battaglia, su Twitter Teresa Bellanova addirittura teme per la democrazia: “Pubblicare l’estratto del conto di un senatore e farlo avendo nelle mani intercettazioni non penalmente rilevanti uscite da palazzi della Procura, è un fatto che democraticamente dovrebbe allarmare tutti”. Mentre per Marco Di Maio, vicepresidente del gruppo di Iv alla Camera, “è contro la Costituzione che un quotidiano pubblichi l’estratto conto privato di un cittadino”. Ieri abbiamo sfogliato a lungo la Costituzione e il codice penale: non abbiamo ancora trovato l’articolo che avremmo violato pubblicando atti depositati.


https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/07/diffusione-illegale-ma-il-conto-e-agli-atti-e-non-e-piu-segreto/6382882/

mercoledì 4 novembre 2020

Conti correnti. L’assalto (interessato) dei giornali agli italiani “ignoranti” che lasciano i soldi in banca. - Beppe Scienza

 

Molti italiani tengono soldi fermi sui loro conti, in banca o alla Posta. Se poi un titolo scade, non lo reinvestono. È un comportamento diffuso anche in altri Paesi, soprattutto dopo l’arrivo del coronavirus. Ma in Italia chi fa così è bersaglio di giornalisti economici e presunti esperti che lo accusano di ignoranza e incompetenza, di essere privo di educazione finanziaria o, meglio, di financial literacy, che fa molto più fine. Tutto falso. La verità è che a costoro dà fastidio che i risparmiatori oppongano resistenza a banche, assicuratori e cosiddetti consulenti che vogliono rifilargli opachi fondi comuni, polizze e fondi pensione trappola, certificati rischiosi e compagnia brutta. Stando agli ultimi dati, famiglie e imprese a settmebre avevano depositati in banca 1.682 miliardi

Tenere liquidità sul conto – e anche parecchia – è soprattutto ora un comportamento prudente che tutela dai rischi di perdite, possibili, probabili o addirittura sicure, cui va incontro chi dà retta ai consigli di banche o venditori porta a porta. Ciò vale soprattutto ora che il rendimento di mercato del denaro è vicino a zero e, per fortuna, anche l’inflazione, per cui i soldi non si deprezzano. Rendimenti nulli e prezzi fermi, non è il paradiso ma neppure l’inferno.

Per spaventare i risparmiatori circolano sulla stampa e in Rete dati e discorsi manipolatori. Uno è la perdita del 28% in potere d’acquisto che avrebbe subito chi ha tenuto risparmi non investiti per vent’anni. Ma nel 2000 non veniva in mente a nessuno di tenere a lungo soldi infruttiferi. Già solo coi buoni postali si poteva ottenere il 5,05% annuo netto composto; e trovarsi ora con un capitale più che raddoppiato in termini reali. Altroché perdita del 28%!

È nell’attuale contesto, diversissimo, che molti sono tentati dal lasciare i soldi sul conto. E fanno bene a cedere a tale tentazione. Ma mica s’impegnano per vent’anni. Tenere i soldi liquidi, significa anche poterne cambiare la destinazione ogni momento.

Attualmente è poi bassissimo il pericolo che la banca fallisca, anche a prescindere dal fondo di autotutela dei depositi. Volendo una sicurezza ancora maggiore ci sono i contanti, costantemente consigliati dalla banca centrale tedesca (Bundesbank). Poi, più comodi, i buoni fruttiferi postali con cui uno si riprende integralmente quanto ha versato, anche quando i bolli superano gli interessi.

Non parliamo poi dell’indicazione, spesso ammantata di scientificità, di tenere in liquidità solo l’equivalente delle spese di 2-3 mesi. E uno dopo come tirerà avanti, trovandosi senza introiti per la perdita del lavoro o della clientela, in particolare dopo l’arrivo del coronavirus?

Infine si legge che bisogna investire i propri soldi, affinché l’economia giri. Ma allora va bene anche farseli rubare, perché i ladri normalmente spendono subito il maltolto e perciò fanno girare l’economia come una trottola.

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/11/02/conti-correnti-lassalto-interessato-dei-giornali-agli-italiani-ignoranti-che-lasciano-i-soldi-in-banca/5987830/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=il-fatto-economico&utm_term=2020-11-02

giovedì 1 febbraio 2018

Controllo di tutti i conti correnti bancari e postali: la grande lente del Fisco.




Il controllo dei nostri conti correnti bancari tramite l’anagrafe dei rapporti finanziari, enaostali, di depositi e simili sarà operato dall’Agenzia delle Entrate. Gli istituti di credito saranno tenuti a comunicargli i nostri dati mediante un flusso telematico da inviare periodicamente all’agenzia delle entrate che si chiama appunto anagrafe dei rapporti finanziari e nella sostanza contiene tutte le movimentazioni dei contribuenti che hanno aperti conti correnti o altre posizioni (monte titoli o altro) con istituti i credito.
La finalità antievasione della norma.
Questo per rintracciare i contribuenti da sottoporre a controllo e accertamento nell’ambito delle verifiche fiscali da partell’agenzia: novità introdotta con il Decreto Salva Italia del Governo Monti per la lotta all’evasione fiscale e al nero.
L’articolo 11 del Decreto Salva Italia infatti impone agli istituti di credito, banche, poste, istituti finanziari di comunicare con l’invio telematico tutte le informazioni relative ai conti correnti bancari dei correntisti clienti.
Dovrà essere emanato un apposito regolamento in tal senso che ne disciplinerà le modalità tecniche di compilazione ed invio dei flussi delle movimentazioni bancarie.

Come funzionano le verifiche sui conti correnti bancari.

Il flusso di informazioni tra le banche e l’Agenzia delle Entrate servirà ad indirizzare il controllo e le selezioni dei contribuenti da sottoporre a richieste di informazioni, accertamenti, accessi o verifiche anche se la domanda che ci si potrebbe porre è “nel concreto, come funziona?”, “quali saranno i contribuenti soggetti a controllo?”.
Un’ipotesi potrebbe essere quella di mettere a confronto la colonna dell’estratto conto scalare relativa alle entrate con la somma algebrica dei redditi dichiarati all’interno del 730 o delle dichiarazioni e, laddove evidenzino delle differenze superiori ad un certa soglia, far scattare la verifica. Tuttavia sta per uscire il provvedimento che dovrebbe definitivamente disciplinare l’utilizzo che l’agenzia delle entrate può fare con le risultanze delle comunicazioni che banche ed istituti di credito dovranno effettuare e che, in estrema sintesi sarà quello di selezionare solo un insieme di contribuenti che presentano degli indici di movimentazione finanziaria anomali e per questo finiranno sotto una lente più grande del fisco. Ma non saranno oggetto di apposita e specifica indagine finanziaria se non con le stesse modalità che c’erano anche prima.

Come fa l’agenzia delle entrate a controllare i conti correnti.

Con un il Sistema di interscambio dati (Sid) l’Agenzia delle Entrate recepisce le comunicazioni di tutti gli istituti di credito, banche, poste italiane e operazioni finanziarie su conto deposito titoli e/o obbligazioni; conto deposito a risparmio libero/vincolato; gestione collettiva del risparmio; gestione patrimoniale; certificati di deposito e buoni fruttiferi; cassette di sicurezza; carte di credito/debito; crediti di firma; finanziamenti; fondi pensione, flussi informatici in cui sono raccolte le informazioni sui consumi di milioni di contribuenti che passano sui conti correnti e il cui fine è quello di stabilire se il reddito dichiarato è in linea con le spese sostenute da ognuno di voi. Tutti questi dati andranno a confluire in un sistema dal nome simpaticissimo, Serpico, che andrà ad analizzare le movimentazioni in entrata e uscita.
Saranno pertanto controllati i saldi iniziali e finali del contribuente è in particolare i pagamenti effettuati con carta o con bancomat, gli addebiti e gli accrediti diretti sul conto corrente ma soprattutto i prelevamenti in contanti perché in realtà una delle cose che più interessa e su cui hanno più potere sono proprio questi in quanto con lo strumento del redditometro successivamente andranno a verificare se ci sono scostamenti e laddove vi siano e siano maggiori di una certa soglia allora quei prelevamenti in contanti saranno la base per la rideterminazione del reddito imponibile che il fisco considera da voi come quello presunto e su cui andranno ad applicarci le imposte, con sanzioni ed interessi.

Ricavi non dichiarati al fisco.

Altro campanello d’allarme sarà ovviamente qualora da questi controlli vi siano entrate non dichiarate o non fatturate. Certamente non credo che vadano a contestare magari il regalo di mille o due mila euro fatto dal padre al figlio per la laurea o per comprare il motorino però vi segnalo che rappresentano comunque punti di osservazione.
Le esclusioni.
Le esclusioni riguarderanno  i finanziamenti personali, i crediti e le garanzie personali ed i fondi pensioni che tanto sono già oggetto di controllo del redditometro per cui anche qui siete controllati mentre restano sotto controlli anche i depositi, i portafogli con strumenti finanziari, i titoli di Stato, i derivati, acquisti di oro e metalli preziosi.

Le tempistiche delle comunicazioni delle banche: 31 marzo di ogni anno.

L’intervallo delle comunicazioni che effettueranno le banche il 31 ottobre sui dati relativi al periodo d imposta 2011, mentre il 31 marzo 2014 per le movimentazioni  avvenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2012 e così via per ciascun anno. Questi però sono termini prorogati in quanto la scadenza naturale dell’adempimento è previsto per il 20 aprile dell’anno successivo a quello oggetti di controllo.
Oltre a questo ricordo brevemento che con il Decreto Salva Italia è prevista anche l’introduzione nel reato penale di false autocertificazioni e con questo si intende non solo la falsificazione di documento ma anche attestazioni e false risposte ai questionari dell’agenzia delle entrate. Ora v’è anche da dire che un contribuente alle prese con il diritto tributario e la complessità della materia potrebbe essere indotto in errore, ma si spera sempre che vi sia un’accoglienza ed una disponibilità da parte degli operatori dell’agenzia tesa a prendere in considerazione la buona fede dal contribuente rispetto invece ai veri evasori fiscali…
Quando scatta il penale per reati fiscali.(articolo di approfondimento)
Si potrebbe pensare ad una violazione della privacy in quanto non tutti hanno piacere a sapere che c’è chi può guardare tutte le sue movimentazioni bancarie, con accesso alle informazioni non solo numeriche bensì anche qualitative ossie dove è stato effettuato un acquisto o sostenuta una spesa, ma c’è da sperare che l’analisi preliminare si fermi solo all’importazione delle informazioni numeriche. Il principio però che deve animare questo genere di riflessioni a mio avviso è sempre lo stesso: se non si ha nulla da nascondere non bisogna temere che vi siano sguardi indiscreti sulle proprie abitudini di acquisto e che esulano dalla reale finalità della legge, che è quella di recuperare reddito imponibile dichiarato dal contribuente e impedire il nero.

Il dramma dell’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Vi riporto la sintesi della sentenza numero 9535 del 29 aprile 2011 (udienza del 10 febbraio 2011) Corte di cassazione, sezione tributaria in cui la rivista telematica dell’agenzia delle entrate afferma che il DPR n. 600 del 1973, art. 38, non impedisce, pure in presenza di dichiarazione formalmente regolare, l’accertamento in rettifica in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, come nella specie. Infatti nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, ovvero che abbiano già scontato l’imposta, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (cfr. anche Cass. n. 4589 del 26/02/2009, n. 1739 del 2007).
La documentazione bancaria rinvenuta durante i controlli è utilizzabile dall’amministrazione finanziaria per l’accertamento fiscale ma essendo solo degli indizi che devono essere supportati da altri elementi sono presunzioni relative.

Sistema degli strumenti contro la lotta all’evasione.

Anche se sarà oggetto di un futuro articolo dedicato agli strumenti del legislatore fiscale per la lotta all’evasione fiscale, qui si può dire che con l’introduzione della comunicazione da parte delle banche degli estratti conto bancari (o solo movimentazioni bancarie, questo è ancora da chiarire) il sistema degli strumenti alla lotta all’evasione dovrebbe chiudersi in quanto questo era forse l’ultimo baluardo da abbattere per permettere ai verificatori e accertatori di avere tutti i dati a disposizione per ricostruire ragionevolamente il comportamento fiscale del contribuente.
Giurisprudenza a nostro favore.
Vi riporto inoltre il testo di una sentenza (n. 21132 del 13 ottobre 2011 del 7 luglio 2011, Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Bognanni, Rel. Botta in materia di iva in cui si chiarisce che in tema di Iva, l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito, ai sensi del Dpr n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa (o di lavoro autonomo): infatti, se non viene contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione) sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti” (Cass. n. 9573 del 2007). La medesima presunzione opera per le imposte dirette ai sensi dell’art. 32, comma primo, n. 7) del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
Altra importante sentenza letta il 23 marzo 2015 sul sole24ore èdella Corte Costituzionale che si è sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, co. 1, numero 2, secondo periodo del D.P.R. 600/73, per come modificato dall’art. 1 della Legge n. 311/2004 (nel prosieguo “Finanziaria 2005”) e che in estrema sintesi argomenta sulla presunzione legale secondo cui i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito di rapporti finanziari costituirebbero ricavi o compensi qualora il contribuente non ne indichi il beneficiario o se non risultino dalle scritture contabili.
Nella pratica si impedisce quasi di prelevare al professionista in quanto se cosi fate l’agenzia delle entrate potrebbe tassarvi il prelievo ai fini dell ‘Irpef Irap e Iva. La corte dichiarano “l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo pe­riodo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600…come modificato dalla…legge 30 dicembre 2004, n. 311…limitatamente alle parole «o compensi»” Vi consiglio comunque di leggerla.
Aggiornamento 2013: grazie anche all’opera di sensibilizzazione e di informazione di questo sito si è riusciti a rivedere le originali funzionalità di questo strumento che a mio avviso era al limite della lesione del diritto della privacy e si è arrivati a definire una bozza di provvedimento che sancisca definitivamente che il controllo dei conti correnti bancari e postali attuato dall’agenzia delle entrate attraverso la anagarafe dei conti correnti servirà solo ad individuare dei cluster o insieme di contribuenti da sottoporre successivamente ad indagini finanziarie e fiscali. In pratica non si andranno ad analizzare analiticamente ciascun conto corrente bensì sulla base di parametri di congruenza  si attiveranno degli alert nei database e si formeranno delle liste di contribuenti che saranno accertati con maggiore probabilità rispetto ad altri. Non sarà poi possibile analizzare le singole con maggiore facilità rispetto a prima.
Nuova sentenza 2014 contro il redditometro.
Segnaliamo la sentenza 6 ottobre 2014, n. 228 della Corte Costituzionale che elimina la presunzione di imponibilità dei prelievi non giustificati da sportello per i lavoratori autonomi accertati ex articolo 32 del DPR 600 del 1973. In passato infatti e non poche vittime ha mietuto questa presunzione legale in forza della quale e con molta scioltezza si prendevano gli estratti conto, si andava a guardare i prelievi effettuati sul conto corrente e si sosteneva che quelli sarebbero andati a remunerare fornitore pagati in nero per cui non sapendo di colpire si colpiva colui che aveva prelevato i soldi dallo sportello, applicando l’aliquota dell’imposta Irpef e affermando che quelle erano imposte evase. A queste si aggiungevano sanzioni ed interessi in forza dell’art. 32, D.P.R. n. 600 del 1973. Inutile dire poi che dietro quelle due parole “non giustificati” ci potrebbe essere dietro un modo di interpretazioni a cui si sono susseguite interpretazioni, sentenze etc etc.

Le altre misure e gli strumenti nella lotta all’evasione.

Oltre alle misure messe a punto dal Decreto Salva Italia il sistema degli strumenti della lotta all’evasione era già stato rinnovato dalle precedenti manovre del 2010 e del 2011. Parlo in primis del nuovo redditometro e dell’accertamento sintetico ma soprattutto dell’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che di fatto ha consegnato il manico nella mani del Fisco attribuendo assoluto potere nella rideterminazione del reddito imponibile del contribuente che, in base ad una stima statistica del fisco, deve provare con enorme difficoltà in molti casi che quella ricostruzione in realtà non corrisponde al vero.
E’ il caso anche per le società ed i professionisti titolari di partita Iva degli studi di settore e dell’inasprimento delle pene connesse alle violazioni tributarie e alla possibilità di procedere ad accertamento anche in caso di corretta compilazione dello studio ma in presenza di un reddito imponibile dichiarato in Unico superiore al 10% del reddito accertato in caso di diversa compilazione dello studio.
Anche per quello che concerne l’esecutività dell’accertamento viene abbandonata la previsione di esecutività dopo l’iscrizione al ruolo in quanto l’atto di accertamento diviene esecutivo subito dopo i 60 giorni dalla notifica. Per ulteriori approfondimenti potete prendere spunto anche dalla circolare numero 83607/2012 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza.
Pignoramento dei conti correnti bancari e postali.
Leggi anche articolo su Pignoramento e confisca dei conti correnti bancari o postali per vedere come e quanto evitare che Equitalia pignori i vostri conti correnti bancari o postali o confischi beni mobili e immobili dove per beni deve intenerii l’accezione più ampia ricomprendendo anche azioni, quote o partecipazioni.
Limiti all’uso del contante e spesometro: le altri armi per scovare gli evasori.
Oltre a questo c’è sempre da ricordare anche due altri importanti strumenti di raccolta di tutte le informazioni disponibili sui comportamenti del contribuente: lo spesometro, ossia la comunicazione delle operazioni effettuate dai contribuenti titolari di partita Iva e la riduzione all’utilizzo del contante che scende la cui soglia di tracciabilità del contante scende al di sotto dei mille euro.
MONEY TRANSFER.
Vi sono poi altri strumenti per esportare denaro all’estero; molto utilizzato è il Money Tranfer di cui vi segnalo l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla Guida al Money Transfer
Ulteriori punti.
Le indagini bancarie dovranno supportare un accertamento e potranno servire per rettificare eventualmente i dati a cui è arrivata l’agenzia delle entrate. Il primo punto che vi potranno contestare saranno i prelievi che, paradosso, sono usati per determinare quanto avete evaso per loro, ossia prelievo 100, evado 100, pago le tasse più sanzioni su 100. Per cui dovrete dimostrare chi erano effettivamente i beneficiari di quel prelievo (io per esempio talvolta prelevo prima di andare al ristorante o uscire e non pago sempre con la carta per cui, a distanza di anni non è per niente facile dimostrare che sei andato al cinema o al ristorante e hai pagato in contanti…impossibile se non per un malato mentale che si tieni in fila tutti gli scontrini da quando è nato; il che mi fa sospettare di problemi mentali e non di evasione fiscale.
Inoltre le movimentazioni bancarie dovranno essere acquisite all’interno di una indagine autorizzata pena la nullità dell’accertamento qualora l’agenzia delle entrata ne sia entrato in possesso (escluso il caso in cui non siate state voi a consegnargliele spontaneamente) autorizzazione.
Novità 2017: Condono sui prelievi ed incassi.
Vi segnalo le importanti novità contenuti nella Manovra economica di bilancio 2017 sul tavolo per gli evasori fiscali che potranno beneficiare del condono chiamato Voluntary Disclosure che consentirà dietro un forte risparmio di imposta di riportare i soldi in patria o di regolarizzare prelevamenti da sportello finalizzati a pagamenti in nero.

Riferimento normativo.

Il riferimento normativo è contenuto nell’articolo 11 del Decreto legge 201 del 2011 anche ribattezzato Decreto Salva Italia 2012 intitolato emersione della base imponibile e più in particolare dell’articolo 11 comm 6 che recita: “6. Nell’ambito dello scambio informativo previsto dall’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS) fornisce all’Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
Successivamente nel 2015 è stata emanato apposito provvedimento Provvedimento 28 maggio 2015 – Dati oggetto della comunicazione che recita “Gli operatori finanziari, indicati all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano all’Anagrafe Tributaria, a decorrere dal 2014, la giacenza media annua unitamente alle informazioni relative ai saldi e ai movimenti dei rapporti finanziari previste dal provvedimento del 25 marzo 2013 sulla base della tabella che costituisce l’allegato n. 1 al presente provvedimento.”
Già il provvedimento 25 marzo 2013 indicava che dovevano essere comunicato annualmente le seguenti informazioni, relative alla tipologia di rapporti contenuti nell’allegato 1, attivi nel corso dell’anno di riferimento:
a) i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti;
b) i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la
comunicazione;
c) per i rapporti accesi nel corso dell’anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno il saldo
contabilizzato antecedente la data di chiusura;
d) i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto come indicato nella tabella allegato 1, conteggiati su base annua.

venerdì 27 novembre 2015

AGGRAPPATEVI AL VOSTRO PORTAFOGLI: INTERESSI NEGATIVI, GUERRA AL CONTANTE E UN BAIL-IN DA 10.000 MILIARDI DI DOLLARI - ELLEN BROWN

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In tempi d’incertezza ‘cash is king’ [1], ma i banchieri centrali stanno muovendosi sistematicamente per eliminare questa possibile opzione. Si tratta davvero di uno stimolo all'economia, o siamo davanti ad una profonda e oscura minaccia?
Ricordate quel vecchio annuncio che mostrava una coppia d’anziani sdraiata su una spiaggia, intitolato ‘Lasciate che il vostro denaro lavori per voi’? O la scena del ‘Mary Poppins’ [2] in cui viene consigliato al giovane Michael di mettere i suoi ‘due penny’ in banca, in modo che possano contribuire ‘all’iniziativa privata’, attraverso l’acquisto di ‘obbligazioni, beni mobili, azioni, cantieri navali etc.?

Tutto questo potrebbe ancora funzionare se siete dei banchieri di Wall Street. Ma se siete dei normali risparmiatori, con i soldi depositati in banca, potreste presto ritrovarvi a pagare la vostra banca perché custodisca i vostri soldi, al contrario di quanto dovrebbe essere.
Quattro Banche Centrali in Europa – la BCE, la svizzera SNB, la svedese Riksbank e la danese Nationalbank – hanno imposto dei tassi d’interesse negativi sulle riserve depositate dalle banche commerciali e hanno cominciato a discutere se non sia giunto il momento di trasferire questi costi sui consumatori.
La Banca del Giappone e la Federal Reserve sono ancora allo ZIRP [Zero Interest Policy Rate], ma diversi funzionari della Fed hanno cominciato a chiedere il NIRP [Negative Interest Policy Rate].

La giustificazione ‘dichiarata’ è quella di stimolare la ‘domanda’ costringendo i consumatori a ritirare i propri soldi e a fare acquisti. Quando un'economia è in affanno, è prassi normale che una Banca Centrale tagli i tassi d’interesse rendendo il risparmio meno attraente. Tutto questo dovrebbe far crescere la spesa e rilanciare la ripresa economica.
Questa è la teoria. Tuttavia, le Banche Centrali hanno già spinto il ‘tasso primario’ a zero ma, nonostante questo, le loro economie sono ancora deboli. Per i ‘non iniziati’, questo significa che la teoria è sbagliata e che quindi deve essere rottamata … ma non per i nostri intrepidi banchieri centrali, che stanno ora sperimentando la politica dei tassi sotto zero.

ELIMINARE LA ‘CORSA AGLI SPORTELLI’ [3]: LA SOCIETA’ SENZA CONTANTE

Ma, come ha ben spiegato il britannico ‘The Telegraph’, l'imposizione ai risparmiatori di un tasso d’interesse negativo comporta un problema:
“c'è un limite: quello che gli economisti hanno chiamato la ‘soglia zero'. Tagliare i tassi d’interesse troppo in profondità significa che i risparmiatori si troverebbero davanti a dei rendimenti negativi. Ma questo potrebbe incoraggiarli a ritirare i risparmi dalle banche ed a conservarli in contanti. 
Questo potrebbe far rallentare, piuttosto che crescere, l'economia”.
Anche in questo caso, per l'osservatore ordinario tutto lascerebbe credere che i tassi d’interesse negativi non funzionino e che questa politica debba essere abbandonata. Ma, come al solito, non è così per i nostri imperterriti banchieri centrali che, invece, hanno scelto di tappare il buco della loro teoria eliminando l’opzione del denaro contante.
Se per un risparmiatore l’unica possibilità è quella di tenere i soldi in un conto bancario di tipo digitale – e quindi di dover passare obbligatoriamente alle carte di credito o agli assegni – l’interesse negativo può essere imposto impunemente. Tutto questo sta già succedendo in Svezia, ma altri paesi sono prossimi alla decisione. Wolfstreet.com ha scritto che:
“La guerra al ‘contante’ sta avanzando su tutti i fronti. La regione che ha monopolizzato i ‘titoli dei giornali’ con la sua guerra alla moneta fisica è la Scandinavia. La Svezia è diventata il primo paese a trattare i suoi cittadini come cavie, in gran parte disposti ad un esperimento economico distopico: tassi d’interesse negativi in ​​una società senza contanti.
Come ha detto il Credit Suisse, non importa dove andate o ciò che desiderate acquistare, troverete ovunque un piccolo cartello con su scritto: ‘Vi hanterar ej kontanter’ – ‘Non si accettano contanti’ ….”.

LA LEZIONE DI GESELL SUL ‘DECADIMENTO DELLA VALUTA’ [4]

Che gli interessi negativi possano effettivamente stimolare la ripresa economica, tuttavia, non è un fatto certo. I fautori della teoria citano Silvio Gesell e l'esperimento della città di Wörgl fatto nel 1930 [4]. Come spiegato da Charles Eisenstein nel suo ‘Sacred Economics’:
“Il teorico-pioniere del denaro a tasso d’interesse negativo è stato l'uomo d'affari tedesco-argentino Silvio Gesell, che definì la sua teoria ‘Free Money’ [Denaro Gratuito o anche Freigeld]. Il sistema che egli propose nel suo capolavoro del 1906, ‘The Natural Economic Order’, consisteva nell’emissione di carta-moneta sulla quale doveva essere apposto periodicamente un timbro, che costava una piccola frazione del valore della banconota. In questo modo si sarebbe applicato un ‘costo di manutenzione’ alla ricchezza monetaria.
…. In Austria, nel 1932, la depressa città di Wörgl emise il proprio ‘timbro’ ispirandosi a Gesell … La ‘Moneta di Wörgl’ fu, a detta di tutti, un grande successo.

Si lastricavano le strade, si costruivano i ponti e s’incassavano le tasse. Il tasso di disoccupazione si era fortemente ridotto e l'economia prosperava, attirando l'attenzione delle città vicine. Sindaci e funzionari di tutto il mondo cominciarono a visitare Wörgl fino a quando il governo centrale, seguendo l’esempio della Germania, abolì la ‘Moneta di Wörgl’ e la città scivolò di nuovo nella depressione.

…. La ‘Moneta di Wörgl’ era portatrice di una penalità – un ‘costo di manutenzione’ legato al possesso del denaro – pari all’1% al mese. Testimonianze dell’epoca attribuirono a questa penalità la rapidissima ‘velocità di circolazione’ delle banconote. Invece di generare interessi crescenti, l’accumulo di ricchezza era diventato un ‘peso’, analogamente alla situazione dei cacciatori-raccoglitori nomadi, per i quali i’ beni’ erano un ‘peso’. Come teorizzato da Gesell, i soldi penalizzati dalla ‘proprietà in perdita’ cessarono di essere il mezzo preferito, rispetto a qualsiasi altra merce, per costituire una riserva di valore”.

C'è una differenza fondamentale, tuttavia, tra la valuta di Wörgl e lo schema d’interesse negativo dei moderni banchieri centrali. Il governo di Wörgl prima emetteva il suo nuovo ‘Denaro Gratuito’ [Free Money] – facendo crescere il potere d'acquisto dell’economia locale – e poi lo tassava, riavendone una parte indietro.
I proventi della tassa [il timbro apposto sulle banconote] tornavano alla città, che li utilizzava a beneficio dei contribuenti. Eisenstein ha osservato che:

“E’ comunque impossibile da dimostrare che il rinvigorimento [dell’economia generato] da questa valuta sia venuto dalla penalità piuttosto che dall'aumento dell'offerta di moneta …”.

Ma i banchieri centrali di oggi propongono di tassare il denaro già esistente, con l’effetto di ridurre il potere d’acquisto perché prima non lo avevano aumentato [immettendo nuovo denaro]. E l'interesse andrà ai banchieri privati, non ai governi.

Oggi i consumatori hanno pochi soldi da spendere. Imporre un importante interesse negativo senza prima aver immesso del denaro fresco nell'economia significa che essi avranno ancora meno soldi da spendere. Probabilmente, tutto questo li spingerebbe a risparmiare i pochi soldi di cui dispongono, piuttosto che andare a fare shopping.
Le persone, oggi, non tengono i soldi in banca per gli interessi, che sono già quasi inesistenti. Ce li tengono per la comodità di poter emettere assegni, carte bancarie e conservare il loro denaro in un luogo ‘sicuro’.

Non avrebbero troppe remore a pagare un modesto interesse negativo per usufruire di tali convenienze ma, se la tassa fosse troppo alta, potrebbero ritirare i loro soldi e metterli altrove. La tassa, inoltre, non li spingerebbe a comprare cose di cui non hanno bisogno.

C’E’ UNA MINACCIA PIU’ GRANDE RISPETTO A QUELLA DI UN’ECONOMIA STAGNANTE?

Lo schema proposto dai banchieri centrali, costituito dall’imposizione di un interesse negativo e dall’eliminazione dei contanti, è tal punto improbabile che possa stimolare l'economia, da farci chiedere se è davvero questa la ragione sottostante. Da rilevare, comunque, che è stata invocata un’altra giustificazione, quella di fermare gli evasori fiscali e i terroristi, veri o presunti che essi siano.
L'economista Martin Armstrong [5] va oltre e suggerisce che il vero obbiettivo, in realtà, è quello di ottenere il controllo totalitario sui nostri soldi. In una società senza contanti le banche potrebbero facilmente tassare i risparmi ed eliminare la minaccia della ‘corsa agli sportelli’, mentre le banche ‘troppo grandi per fallire’ sarebbero certe che i depositi saranno lì, quando avranno bisogno di confiscarli – attraverso il bail-in [6] – per restare a galla.
Potrebbe essere questa la vera minaccia che si profila all'orizzonte: le banche più grandi, quelle che fanno la maggior parte del trading sui derivati, potrebbero presto essere colpite da un importante default sui derivati.
Il 10 Novembre 2015 il ‘Wall Street Journal’ ha pubblicato i risultati di uno studio richiesto dai Senatori Elizabeth Warren ed Elijah Cummings, sui costi per i contribuenti relativi al roll-back [7] del ‘Dodd-Frank Act’ [8], previsto nella legge di spesa ‘cromnibus’ [9] dello scorso Dicembre.
Come ha giustamente sostenuto Jessica Desvarieux sul Real News Network:
“l'inversione della regola consente alle banche di mantenere 10.000 miliardi dollari di ‘contratti swap’ [10] sui loro libri contabili, con i contribuenti che saranno senz’altro coinvolti se le banche dovessero aver bisogno di un altro piano di salvataggio”.
La promessa del ‘Dodd-Frank Act’, tuttavia, era che non ci sarebbero stati altri salvataggi a carico dei contribuenti. Al loro posto le banche insolventi a rischio-sistemico avrebbero dovuto effettuare il ‘bail-in’ con i soldi dei loro creditori – ovvero confiscare i ‘conti correnti’ dei loro depositanti, i più importanti creditori di qualsiasi banca.
Tutto questo potrebbe spiegare la spinta verso un mondo senza contanti. Eliminando la possibilità di prelievo dei contanti, una Banca Centrale può assicurarsi che i depositi saranno lì, al momento della catastrofe, per poter essere confiscati.
Se i banchieri centrali cercassero seriamente di stimolare l'economia con tassi d’interesse negativi, avrebbero bisogno di ripetere l'esperimento di ‘Wörgl’ nella sua pienezza. Dovrebbero prima immettere nuovo denaro nell'economia, direttamente ai consumatori e agli uomini d'affari locali, che poi potrebbero spenderlo.
Si potrebbero utilizzare varie modalità: un dividendo nazionale, un ‘Quantitative Easing’ dedicato alle infrastrutture, prestiti a basso tasso d'interesse agli stati federati [o agli enti locali, a seconda del sistema statuale], il finanziamento dell'istruzione superiore, rendendola gratuita.

Certo è che i consumatori andranno nei centri commerciali solo quando avranno altri soldi a disposizione da poter spendere.

Ellen Brown 


Scelto e tradotto per www.comedonchisciotte.org da FRANCO    

Fra parentesi quadra [ … ] le note del Traduttore ed inoltre:
[1] Il detto ‘cash is king’ esprime la convinzione che il denaro in contanti sia più prezioso di qualsiasi forma d’investimento. Viene utilizzato, di solito, quando i prezzi del ‘mercato dei titoli’ sono troppo alti e gli investitori decidono di tenersi il denaro per quando i prezzi saranno più convenienti.
[2] Notissimo film degli anni ’60. Qui il Link: https://it.wikipedia.org/wiki/Mary_Poppins_(film)
[3] ‘Bank Run’ o ‘Corsa agli Sportelli’. Qui il Link: https://it.wikipedia.org/wiki/Bank_run
[4] Qui il Link: http://www.bloombergview.com/articles/2015-07-03/-neglected-prophet-of-economics-got-it-right.
[5] Per saperne di più: http://www.armstrongeconomics.com/archives/30145
[6] Il bail-in è un provvedimento secondo cui il salvataggio delle banche in difficoltà deve aver luogo anche con il supporto dei creditori della banca stessa (ovvero dei correntisti). 
[7] Con il termine roll-back si intende la vendita di un’opzione per acquistarne un’altra con lo stesso prezzo e con gli stessi assets a garanzia, ma con scadenza più vicina. Per saperne di più: http://www.investopedia.com/terms/r/rollbackward.asp
[8] Scolasticamente, il Dodd-Frank Act è un intervento voluto dall’Amministrazione di Barack Obama per promuovere una più stretta e completa regolazione della finanza statunitense, incentivando al contempo la tutela sia dei consumatori che del sistema economico statunitensi. Per saperne di più:http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/dodd-frank-act-143.htm
[9] Il ‘cromnibus’ è una normativa che combina la ‘legge di spesa omnibus’, di lungo termine, con le continue risoluzioni di breve termine. Per saperne di più: http://politicaldictionary.com/words/cromnibus/
[10] Lo swap, nella finanza, appartiene alla categoria degli strumenti derivati e consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti. Per saperne di più: https://it.wikipedia.org/wiki/Swap_(finanza)

http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=15911