Il lettore Salvatore Griffo domanda: “Per quale ragione la riforma della prescrizione del ministro Bonafede determinerebbe processi ‘infiniti’ come sostenuto dai politici che vorrebbero abolirla per tornare al sistema precedente? Ma, prima della sciagurata riforma del governo Berlusconi, la durata dei processi era così lunga?”. È necessario chiarire bene che cos’è la prescrizione penale in Italia. L’art. 157 del codice penale (come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, detta “ex Cirielli” perché l’on. Cirielli, che l’aveva proposta, chiese di non chiamarla più con il suo nome) stabilisce: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.
La prescrizione decorre dalla consumazione del reato e non da quando la notizia di questo reato perviene all’autorità giudiziaria. Per esempio, in materia di reati fiscali, poiché di frequente gli accertamenti vengono fatti dagli uffici finanziari dopo cinque anni dalla commissione, le notizie di reato pervengono quando gran parte del termine è decorso, anche se i termini sono prolungati di un terzo. Il compimento di determinati atti (sentenza di condanna, ordinanza cautelare personale, interrogatorio e altri) interrompe il decorso della prescrizione, che poi ricomincia a decorrere, ma il termine complessivo non può superare quello iniziale aumentato di un quarto. Questa, insieme ai criteri di priorità, spiega perché molte prescrizioni maturano in fase di indagini preliminari. In quasi tutti gli Stati la prescrizione è un istituto di natura processuale e non sostanziale e smette di decorrere con l’inizio del processo. Anche in Italia, nel processo civile la prescrizione cessa di decorrere con l’inizio del processo. La Corte di giustizia dell’Ue ha ritenuto che il precedente sistema di prescrizione penale italiano contrasti col diritto comunitario e consentito solo per il tempo anteriore alla direttiva 2017/ 1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, perché impedisce l’adozione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate su gravi frodi dell’Iva. I fautori del ritorno alla prescrizione che decorre durante le impugnazioni sostengono che il suo blocco farebbe durare all’infinito i processi. È vero il contrario. Anzitutto esistono reati imprescrittibili: quelli puniti con la pena dell’ergastolo anche per effetto di circostanze aggravanti. Se fosse fondata la tesi che la prescrizione accelera i processi quelli per reati imprescrittibili non si farebbero mai. Quali sono le ragioni della durata dei processi? La causa principale deriva dal loro numero. Semplificando: se un giudice ha un processo da fare e questo richiede quattro udienze durerà quattro giorni. Se sono necessari adempimenti fra un’udienza e l’altra (disporre perizia, acquisire documenti, citare testi) che richiedono, ad esempio, un mese, il processo durerà quattro mesi. Ma se il giudice ha duemila processi sul ruolo e la prima udienza libera è dopo un anno, un processo di quattro udienze durerà quattro anni. L’idea che i giudici italiani non facciano nulla e che solo la prescrizione imminente li induca a trattare i processi è falsa. La loro produttività è una delle più alte d’Europa.
La vera anomalia italiana è la dimensione del contenzioso: le sopravvenienze civili annue contenziose di primo grado per ogni giudice in Italia sono 438,06; in Francia 224,15; in Germania 54,86. Le sopravvenienze penali annue di reati gravi per ogni giudice, in Italia sono 190,71; in Francia 80,92; in Germania 42,11 (dati Cepej 2008; per il 2010 non sono disponibili i dati della Germania). La diminuzione del numero dei procedimenti si può ottenere in sede penale riducendo drasticamente le fattispecie di reato con un’ampia depenalizzazione, riduzione della perseguibilità d’ufficio e introducendo apprezzabili margini di rischio per chi propone impugnazioni infondate e dilatorie.
Neppure è vero che il numero dei giudici di professione in Italia sia insufficiente. Tale numero, come indicano i rapporti della Commissione europea per l’efficienza della giustizia, è in linea con quello di uno Stato per certi versi simile come la Francia. La strada percorribile per fronteggiare i tempi inaccettabili della durata dei procedimenti non sembra quindi quella di aumentare il numero di giudici (e quindi in generale dei magistrati, dovendo coerentemente in tale ipotesi incrementare il numero degli addetti al pubblico ministero), anche perché gli esiti degli ultimi concorsi non consentono illusioni in proposito, salvo che si ritenga di abbassare la soglia qualitativa oggi richiesta per superare la giustamente rigorosa selezione (un recente concorso a 500 posti di magistrato ordinario in tirocinio ha prodotto 253 idonei su decine di migliaia di domande).
In Italia vengono proposte impugnazioni in un numero che non ha eguali in altri Paesi: la Cassazione italiana tratta quasi 90.000 processi ogni anno (di cui quasi 60.000 penali), quella francese 1.000. La Corte suprema degli Stati Uniti d’America ne tratta 80! Le ragioni delle impugnazioni così numerose stanno nell’assenza di deterrenze a proporre appelli e ricorsi solo dilatori (confidando nell’arrivo della prescrizione e comunque per differire l’esecuzione della pena). Nel caso di ricorso inammissibile viene inflitta una sanzione amministrativa di circa 2.000 euro, ma di queste sanzioni viene incassato solo il 4%. Il resto sono chiacchiere.