Se è vero che le bugie hanno avuto sempre le gambe corte,a Pinocchio venne anche il naso visibilmente prominente.
La menzogna,tuttavia, per acquistare la dignità di essere raccontata,deve sottostare alla prova oggettiva di un presupposto omesso o mascherato.
Le correnti voci delle correnti più informate della comunicazione hanno decretato il taglio della testa politica della dottoressa Muraro, ma hanno omesso di collegare giuridicamente l’art. 335 del codice di rito con le reiterate affermazioni della citata Muraro che ha costantemente dichiarato che, non avendo ricevuto alcuna “informazione di garanzia”, raccomandata soltanto dall’art.369 c.p.p., nulla poteva riferire (neanche a se stessa) sul merito della ventilata “notitia criminis”, iscritta nell’apposito registro, previsto dal citato art. 335.
Tale norma processuale ,invero, riconnette, in capo all’organo titolare dell’azione penale,uno specifico ed indilazionabile obbligo giuridico di procedere ,“immediatamente”, alla iscrizione di un fatto notiziato come reato,nell’apposito registro,ex art 335, esistente presso ogni ufficio di Procura.
Detto registro, modulato dal decreto ministeriale 30/09/1989,riportando anche le iscrizioni di fatti penalmente irrilevanti (cosiddetto modello 45) è segretato e assolve la funzione di documentare il momento genetico della fase preliminare di indagini che possono sfociare o nell’esercizio dell’azione penale pure nella richiesta di archiviazione.
Detta segretezza è imposta dalla ragione che il legislatore non poteva consentire che le iniziali e delicate indagini “preliminari” ,portate a conoscenza all’eventuale indagato,avrebbero intralciato l’accertamento dei fatti,con la conseguente alterazione o soppressione degli elementi probatori acquisiti o in elaborazione.
In conclusione,alla stregua di quanto esposto, è doveroso chiedersi in quale modo la dottoressa Muraro avrebbe potuto mentire su fatti che non erano a sua conoscenza,perchè legalmente segretati ?
La Signora Muraro,prima di essere raggiunta dalla “informazione di garanzia”,non era nelle , condizioni soggettive ed oggettive di mentire. Altri, affrettatamente, hanno tenuto chiuso il codice di procedura penale, annullando, per cremazione, il negletto art.335 sopra menzionato.,con buona pace anche del simpatico Pinocchio.
Dott. Romano Dolce.
Postato da Giulio Adani su fb. dell'8 sett.
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