domenica 11 dicembre 2016

I debiti nei confronti dell'Inps passano agli eredi?

I debiti nei confronti dell'Inps passano agli eredi?

Non solo agli eredi si trasmettono tutti i debiti contributivi Inps ma questi sono anche gravati di relative sanzioni. Lo ha chiarito l'istituto di previdenza con la circolare numero 165 del 22 agosto 2001. Ma resta sempre la possibilità di rinunciare all'eredità: scelta conveniente quando, complessivamente, i debiti del defunto (compresi quelli contributivi) sono superiori ai crediti.
La Cassazione, riporta 'StudioCataldi', "con la sentenza numero 562/2000, aveva precisato che il debito ereditario cui si riferisce l'articolo 752 del codice civile è quello esistente in capo al 'de cuius' al momento della sua morte e ricomprende non solo la somma capitale ma anche gli interessi 'il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore'".
Del resto, continua il sito di diritto, "l'intrasmissibilità agli eredi di un'obbligazione pecuniaria si ha solo quando essa rientra tra le situazioni giuridiche obbligatorie strettamente inerenti alla persona del titolare e, in quanto tali, destinate a cessare con la morte dell'obbligato".
Insomma, si sottolinea, "se il de cuius è inadempiente nei confronti dell'Inps, l'erede non potrà far altro che pagare". Ma se si rinuncia all'eredità, conclude 'Studio Cataldi', questa scelta può far cessare "tutti gli effetti che si sono verificati nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e può restare, di conseguenza, completamente estraneo al fenomeno successorio, manlevandosi anche dal pagamento di quanto dovuto all'Inps".

http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/12/10/debiti-nei-confronti-dell-inps-passano-agli-eredi_WpzN3q0D0RO1cd5PbMdkxN.html

Come detrarre le spese sanitarie.

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Come ogni anno di questi tempi, in occasione della dichiarazione dei redditi, il contribuente è alle prese con la raccolta di ricevute, parcelle, fatture e scontrini relativi a spese sanitarie, di qualunque tipo (visite specialistiche, analisi cliniche, prestazioni chirurgiche, acquisto di farmaci, prestazioni specialistiche, ecc.), sostenute nel corso dell’anno precedente. Il motivo naturalmente è semplice: tutte queste spese, sostenute per sé e per i familiari a carico (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, ecc.), possono essere detratte dall'Irpef, dunque un bel risparmio per il contribuente. La detrazione per spese sanitarie possono essere riportate sia  nel 730 che nel modello Unico Pf (precompilati o meno).
Importo delle detrazioni e franchigia.
La detrazione per spese sanitarie è stabilita nella misura del 19%. C’è tuttavia una franchigia di € 129,11. Questo significa che un contribuente che ha nel corso dell’anno ha sostenuto una spesa pari a 500,00 € per l'acquisto di farmaci e/o per ticket sui farmaci rimborsabili, può detrarre dall'imposta dovuta una somma pari al 19% di 370,89 € (differenza tra 500,00 € e 129,11 €), ossia 70,47 €.
La franchigia non si applica alle persone con handicap, le quali possono detrarre l’intero ammontare delle spese sostenute nel corso dell'anno.
Il contribuente può usufruire della detrazione del 19% anche rispetto a quelle spese sostenute dal familiare non fiscalmente a carico, sempre che quest’ultimo non dichiarai un reddito superiore ai 2.840 € per anno di imposta.
Il tetto massimo delle spese sanitarie detraibili al 19% è pari a 6.197,48 €  per ogni singolo anno di imposta. Oltre questa soglia e fino al limite di spesa nell'anno di 15.493,71 €, è possibile ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.
Quali spese si possono detrarre.
Indipendentemente dal fatto che siano state sostenute nell'ambito di prestazioni private o del Servizio Sanitario Nazionale (ticket), si possono detrarre le spese relative a: 
- analisi di laboratorio, radiologiche, di ricerca (TAC, Ecografia, Laser ecc.); 
- visite mediche generiche e specialistiche (compreso medico omeopata); 
- acquisto di farmaci (solo quelli classificati come "medicinali"); 
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze; 
- assistenza di infermieri e fisioterapisti (paramedici); 
- esami di laboratorio e cure prescritte da un medico; 
- cure dentistiche; 
- noleggio o acquisto di attrezzature sanitarie; 
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; 
- ticket per spese sostenute tramite il Servizio Sanitario Nazionale; 
- spese per cure termali su prescrizione medica (escluso viaggio e soggiorno); 
- prestazioni rese da operatori abilitati alle professioni sanitarie riabilitative (fisioterapista, podologo, logopedista, terapista della psicomotricità dell’età evolutiva).
Si possono inoltre detrarre, purché accompagnati da prescrizione medica e scontrino parlante, le spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili come gli occhiali da vista, le lenti a contatto, gli apparecchi per aerosol o per la misurazione della pressione, le calzature ortopediche, i plantari, i pannoloni per incontinenza, le siringhe, i materassi ortopedici e i materassi antidecubito, i test di gravidanza, di ovulazione e menopausa, ecc.
Così come si possono portare in detrazione le spese per la visita medica per il rinnovo patente di guida o quelle sostenute e rimborsate nell'ambito di una polizza sanitaria.
Portatori di handicap.
Come detto la detrazione del 19% si applica sull’intera spesa (senza togliere alcun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di handicap e l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.
Spese veterinarie.
Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva si possono detrarre oltre la franchigia di Euro 129,11 e fino ad un tetto di Euro 387,34.
Cosa non può essere portato in detrazione.
Non si possono detrarre le spese relative all'acquisto di:
parafarmaci, cioè ciò che sullo scontrino parlante non è indicato come medicinale o farmaco (Agenzia Entrate risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008). La stessa risoluzione stabilisce che si possono detrarre unicamente medicine omeopatiche e fitoterapici approvati dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco); 
- gli integratori, anche se sono su prescrizione medica, e il latte artificiale perché classificato come alimento.
Non sono altresì detraibili le spese sostenute per:
- le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
- il trasporto in ambulanza; 
- le prestazioni di un osteopata;
- i trattamenti di haloterapia o Grotte di sale;
- le prestazioni rese da un pedagogista;
- i danni arrecati da terzi (es. a seguito di un incidente stradale) già risarcite dal danneggiante o dalla compagnia assicurativa.
Documentazione da conservare.
Con lo scopo di alimentare i dati del 730 precompilato e dell'Unico Pf precompilato, dallo scorso anno sono le stesse strutture medico-sanitarie pubbliche e private a trasmettere direttamente all’Agenzia delle Entrate - attraverso il Sistema Tessera Sanitaria - le informazioni sulle spese sostenute dalle persone fisiche.
Nel 2015 hanno iniziato i medici chirurghi, gli odontoiatri e tutte le strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. A partire da quest’anno saranno tenute all’invio tutte le altre strutture, incluse quelle che erogano prestazioni ausiliarie della professione sanitaria (ottico, odontotecnico, fisioterapista, nutrizionista, ecc.).
Tutto ciò farebbe pensare che, ai fini della detrazione, non ci sia più bisogno di conservare la documentazione fiscale che certifica la spesa medico-sanitaria sostenuta (fattura, ricevuta, parcella quietanzata o scontrino). Pur tuttavia il nostro consiglio è di conservarla sempre, soprattutto se si provvede a modificare il modello 730/2016 o l'Unico Pf precompilati prima di trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Restando in tema di conservazione delle documentazione fiscale che certifica la spesa, va ricordato che per quanto riguarda l'acquisto di medicinali è necessario disporre dello "scontrino fiscale parlante", che riporti le seguenti indicazioni:
- l'intestazione della farmacia; 
- la natura del farmaco (è sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o di “medicinale”); 
- il nome del medicinale (a partire dal 2010, su disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, in sostituzione del nome viene riportato il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale); 
- il numero delle confezioni acquistate; 
- il codice fiscale del destinatario ovvero del soggetto che fruirà della detrazione.
Gli scontrini vanno conservati per 5 anni. Per evitare che si scoloriscano (ricordiamo che sono stampati su carta chimica), si consiglia di fotocopiarli o scannerizzarli e archiviarli sul proprio pc. Non è più obbligatorio invece conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
Per chi acquista protesi che non rientrano nei dispositivi medici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, deve conservare anche la prescrizione del medico curante. In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere un'autocertificazione accompagnata da copia fotostatica del documento del sottoscrittore dove si attesta la necessità del contribuente o familiare a carico la necessità della protesi e la causa. Questo il fac simile da utilizzare.