martedì 26 novembre 2024

Solidarietà, collaborazione.


Penso che: se magistratura, politica e Corte Costituzionale, invece di contrastarsi, lavorassero assieme, tutto andrebbe al suo posto e tutto funzionerebbe molto meglio!

Solidarietà e collaborazione sono le uniche armi che l'uomo possiede per amministrare bene e produrre progresso economico e sociale.

cetta

L’autonomia differenziata dopo la sentenza della Corte costituzionale. - Enzo Di Salvatore

 

Cosa accadrà al referendum contro l’Autonomia differenziata? Come interverrà il Parlamento? In attesa della pubblicazione delle motivazioni alla base della sentenza della Corte Costituzionale del 14 novembre, una cosa si può dire con certezza: la Corte ha voluto confermare, una volta per tutte, che l’autonomia riveste un ruolo essenziale ma non al punto di minare l’unità della Repubblica, la solidarietà tra le Regioni, l’eguaglianza tra i cittadini e la garanzia dei diritti fondamentali delle persone.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge Calderoli, rendendo, di fatto, inapplicabile la legge nella sua interezza. E questo comporta che il Parlamento debba ora intervenire di nuovo, sostituendo le disposizioni dichiarate illegittime con altre disposizioni, che siano conformi a quanto stabilito dalla Corte. Non solo: essa ha anche precisato che molte altre disposizioni della legge devono essere interpretate in un certo modo e non in un altro, pena l’illegittimità anche di queste. Il punto, in estrema sintesi, è il seguente: la legge Calderoli vorrebbe fare dell’autonomia differenziata un’autonomia speciale, consentendo che ciascuna Regione possa far man bassa (interamente) di tutte le materie elencate all’art. 117 Cost. (tranne quelle espressamente escluse); e questo non sarebbe possibile.
D’altra parte, se la specialità è considerata al primo comma dell’art. 116 Cost. (e riguarda solo le cinque Regioni ivi elencate), mentre la differenziazione è disciplinata al terzo comma dello stesso art. 116 Cost., ciò vuol dire che specialità e differenziazione non sono la stessa cosa: per rendere speciali le altre quindici Regioni (Abruzzo, Marche, Lazio, ecc.) non sarebbe sufficiente una legge ordinaria, ma occorrerebbe una legge di revisione dell’art. 116 Cost. Ragion per cui, non ha senso che parte della classe politica continui a capovolgere la lettura della pronuncia e a ripetere che i giudici costituzionali abbiano inteso confermare la bontà della differenziazione in sé e che, pertanto, sia ora sufficiente apportare qualche ritocco qua e là alla legge. Esattamente il contrario: tra quanto stabilisce la Costituzione e quanto vorrebbe la legge Calderoli la distanza resta profonda. Vero è che il Parlamento per poter intervenire dovrà attendere necessariamente che la sentenza della Corte sia pubblicata e così pure i commentatori per dare della stessa un giudizio più approfondito. Il comunicato stampa ci fa sapere che quella legge è illegittima e ci dice anche perché, ma non ci dice quale sia stato il ragionamento seguito dalla Corte. Per esempio, non è chiaro come la Corte sia arrivata a stabilire che la legge Calderoli, nell’affidare al governo la determinazione dei LEP, sia priva di idonei criteri direttivi e che per questa parte essa limiterebbe «il ruolo costituzionale del Parlamento»: non è chiaro, cioè, in che modo questo rilievo si colleghi all’interesse delle Regioni ricorrenti e alla lamentata invasione della competenza regionale da parte dello Stato. 

Quello che, tuttavia, l’opinione pubblica si chiede ora è cosa accadrà con il referendum: si terrà? non si terrà? Anche in questo caso occorrerà attendere e vedere cosa stabilirà l’Ufficio centrale per il referendum (presso la Corte di Cassazione). Sempreché i quesiti proposti siano ammissibili in sé, l’Ufficio centrale, infatti, dovrà stabilire se, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, il referendum sia, per così dire, ancora attuale e conforme all’obiettivo perseguito dai promotori: nel caso del quesito referendario di abrogazione parziale della legge, l’Ufficio dovrà verificare se le disposizioni oggetto del referendum siano state dichiarate illegittime; nel qual caso dichiarerà che le operazioni relative non avranno più corso (art. 39, legge n. 352 del 1970); nel caso dei quesiti referendari di abrogazione totale della legge, il discorso si fa, invece, più complicato. In via di principio (e, come si diceva, a condizione che l’abrogazione totale della legge sia ammissibile in sé), non vi sarebbero problemi a consentire che il referendum si celebri comunque, poiché se la sentenza della Corte si muove sul piano della legittimità della legge, l’abrogazione referendaria prescinderebbe da ciò: l’obiettivo dei promotori è quello di abrogare la legge nel significato politico che esprime e non già perché essa sia presumibilmente illegittima.

Ma il problema è proprio questo: dalla proposta di abrogazione totale non è possibile ricavare un significato politico univoco e, dopo la pronuncia della Corte, quel significato potrebbe anche essere mutato: tanto più alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte. Quello che al momento sappiamo – e che la Corte una volta per tutte ha voluto confermare – è che entro la forma di Stato italiana l’autonomia gioca certo un ruolo essenziale, ma non al punto da porre a repentaglio l’unità della Repubblica, la solidarietà tra le Regioni, l’eguaglianza tra i cittadini e la garanzia dei diritti fondamentali delle persone. Non è molto, si dirà, ma non è neppure pochissimo.

Professore ordinario di Diritto costituzionale Università degli studi di Teramo. Ha scritto su diritto dell’ambiente, federalismo, Unione europea.

È direttore del Centro di ricerca “Transizione ecologica, sostenibilità e sfide globali” presso l’Università degli Studi di Teramo e Presidente del corso di laurea in diritto dell’ambiente e dell’energia presso la stessa Università.


https://www.libertaegiustizia.it/2024/11/23/lautonomia-differenziata-dopo-la-sentenza-della-corte-costituzionale/



La politica, molto spesso, legifera senza consultare Costituzione e leggi varate in precedenza dai propri predecessori.

cetta

Se il Potere non gradisce i magistrati. - Domenico Gallo

 

Lunedì in Consiglio dei ministri  arriva la norma che prevede azioni disciplinari per i magistrati che prendono posizioni pubbliche su un argomento di cui si occupano o di cui si occuperanno.

“Elon Musk ha ragione, toghe rosse andatevene”. È il testo di uno striscione esposto nella notte tra il 19 e il 20 novembre di fronte ai tribunali di Firenze, Prato, Lucca e Pistoia. Sono note le reazioni furiose seguite ai provvedimenti della magistratura che non hanno convalidato il ricorso alla procedura accelerata di frontiera adottata nei confronti di alcuni richiedenti asilo, provenienti da paesi strumentalmente dichiarati sicuri, facendo naufragare nel ridicolo il c.d. modello Albania, di cui questo Governo ha menato gran vanto. A ben vedere l’aggressione politica e mediatica nei confronti dei giudici esprime l’insofferenza di questo potere politico nei confronti del controllo di legalità e ne smaschera la pulsione autoritaria. Quanto sia profonda quest’insofferenza ce lo dimostra il fatto che adesso si scatena la piazza contro i Tribunali.

Se l’aggressione contro i giudici del Tribunale di Roma e Bologna è una reazione irritata per provvedimenti giurisdizionali sgraditi, che hanno dato torto al Ministero dell’interno, l’intimidazione nei confronti della magistratura non si ferma qui. Molto più grave è l’aggressione portata nei confronti del procuratore della Repubblica aggiunto di Reggio Calabria, Stefano Musolino, segretario di Magistratura Democratica. Due Consigliere laiche del CSM, Isabella Bertolini (FI) e Claudia Eccher (Lega) hanno presentato un esposto, chiedendo l’apertura di una pratica per il trasferimento d’ufficio, muovendo a Musolino l’accusa di aver partecipato a un dibattito «avente una spiccata connotazione antigovernativa» con affermazioni «di contenuto politico». L’esposto è stato inviato anche alla Procura Generale della Cassazione sollecitando l’avvio di un procedimento disciplinare a carico del magistrato, reo di aver criticato il ddl sicurezza in un dibattito pubblico. Il fatto che un tale esposto non abbia alcun fondamento giuridico e sia destinato ad essere cestinato, non rende, per questo, l’iniziativa meno insidiosa. Dal punto di vista politico si tratta di una arrogante  pretesa di “obbedienza” al governo rivolta al corpo dei magistrati, impedendo loro ogni forma di dissenso.

In passato questa aspirazione a mettere in riga i magistrati aveva trovato compiuta realizzazione con la legge 24 dicembre 1925 n. 2300, che consentiva al Governo di dispensare dal servizio quei funzionari pubblici che: «per ragioni di manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongono in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo». A ben vedere sembra trattarsi delle stesse censure sollevate da Bertolini ed Eccher nei confronti di Musolino. Senonché quelle censure sono cadute insieme a quel regime politico che le aveva generate. Una delle prime conseguenze della caduta del regime fascista fu la revoca del bavaglio imposto ai magistrati. Con la circolare 6 giugno 1944, n.285, il liberale Arangio Ruiz, Ministro di grazia e giustizia, restituì ai magistrati il diritto di esprimersi liberamente e di partecipare alla vita politica: «ho deciso di rimuovere il divieto che impediva al personale della magistratura e degli uffici giudiziari la pubblica professione della fede politica di ciascuno. Persuaso che nella presente situazione dell’Italia e nella perdurante necessità di difendere la libertà riconquistata, dopo così dure prove, la partecipazione alla vita politica sia un dovere civico, penso che sarebbe per i funzionari dell’ordine giudiziario un privilegio odioso il contrastare loro l’adempimento di questo dovere, limitando “a priori” nei loro riguardi l’esercizio dei diritti politici al semplice atto del dare il proprio voto nelle elezioni». 
La direttiva del Guardasigilli liberale Arangio Ruiz, fu confermata, l’anno successivo, dal Guardasigilli comunista Palmiro Togliatti che, con la circolare del 18 agosto 1945, ribadì la libertà dei magistrati di partecipare alla vita politica. Adesso quel ciclo, apertosi con il ritorno alla democrazia liberale, rischia di chiudersi sotto le raffiche di vento di coloro che vogliono riscrivere la Storia.

Ritornano di attualità le parole di Fabrizio De André: «Ascolta/ una volta un giudice come me/ giudicò chi gli aveva dettato la legge:/ prima cambiarono il giudice/ e subito dopo/la legge».

Magistrato, giudice della Corte di Cassazione. Eletto senatore nel 1994, ha svolto le funzioni di Segretario della Commissione Difesa nell’arco della XII legislatura, interessandosi anche di affari esteri, in particolare del conflitto nella ex Jugoslavia.


https://www.libertaegiustizia.it/2024/11/23/se-il-potere-non-gradisce-i-magistrati/