Insomma, sul fine vita la maggioranza numerica alla Camera è incontrollabile. Non è granitico neppure il Pd, dove l’area cattolica di Fioroni si è dichiarata a favore della legge così come scritta dal Pdl, mentre la posizione contraria dell’Idv è sempre stata netta. Difficilmente monitorabili anche gli uomini di Fini e, appunto, i Responsabili, provenienti da aree politiche diverse. Insomma, una situazione a geometria variabile. L’agguato politico dell’Udc di chiedere l’inversione dell’ordine del giorno ha quindi una doppia valenza; quella di mettere in difficoltà la maggioranza in campagna elettorale su un tema etico e di obbligarla – probabilmente – anche a ventilare l’ipotesi di mettere una fiducia sulla legge che potrebbe diventare scivolosissima. D’altra parte, il testo di legge è gravato da oltre 2 mila emendamenti, ma il Pdl ha fretta di chiudere. E con una scusa che puzza davvero di bruciato: “Vogliamo chiudere il prima possibile – ha spiegato ieri Domenico di Virgilio, relatore di maggioranza della legge – per difendere i cittadini da ulteruori intromissioni della magistratura che non può decidere sul fine vita”. Insomma, l’aggressione pidiellina al diritto non conosce confini. Così come l’uso elettorale della medesima.
Ma cosa c’è scritto dentro il ddl sul biotestamento che divide, in modo assolutamente trasversale, le forze politiche in campo? Non parla di testamento biologico ma di “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento”. Si vieta, all’art. 1, ogni forma di eutanasia e di assistenza al suicidio, si riconosce che “nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall’espressione del consenso informato” e si specifica che “in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura”.
L’articolo 2, tra l’altro, stabilisce che tutori, curatori e amministratori di sostegno, in caso di soggetti incapaci, abbiano la facoltà di prendere decisioni “avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita dell’incapace”. L’art. 3 stabilisce poi che nelle Dat (le dichiarazioni di alleanza terapeutica) “il dichiarante esprima il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere” e “dichiari il proprio orientamento circa l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari”. Può “anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale”. Non sono ammesse indicazioni che violano il divieto penale di omicidio del consenziente e del suicidio assistito, mentre, nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, “alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”. Che, però, è facoltativa, dura cinque anni, può essere modificata in ogni momento e assume rilievo solo se il soggetto si trova “nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, di assumere le decisioni che lo riguardano”.
Le volontà espresse nelle Dat sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario (o i parenti, se non c’è fiduciario nominato) annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno, ma “non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica”. In caso di contrasto tra fiduciario e medico curante, la questione è sottoposta a un collegio di medici, “il cui parere è vincolante per il medico curante, il quale non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana”.