Nel valutare le possibili conseguenze di una riforma dell’articolo 18 non si deve dimenticare che l’indebolimento delle garanzie contro i licenziamenti arbitrari si inserirebbe in un contesto già intaccato da provvedimenti legislativi varati dal governo Berlusconi. Si tratta in particolare del decreto legge n. 138 del 2011 (manovra bis) che ha previsto la possibilità di derogare, con contratti collettivi sottoscritto a livello aziendale o territoriale, alle leggi in materia di mansioni, contratti a termine, modalità di assunzione, conseguenze del licenziamento ecc.. E’ lo strumento utilizzato da Marchionne per le sue esigenze “organizzative” che hanno portato all’espulsione della Fiom dagli stabilimenti Fiat. E’ ovvio che, eliminate le garanzie dell’articolo 18, le possibilità dell’azienda di ottenere deroghe sempre più ampie a suo favore sarebbero notevolmente accresciute, stante le diminuite capacità di resistenza dei lavoratori. V’è poi la normativa diretta ad ampliare il ricorso all’arbitrato introdotta con la legge n. 183 del 4.11.2010 meglio nota come Collegato Lavoro. E’ bene ricordare che originariamente questa legge prevedeva la possibilità di far sottoscrivere al lavoratore una clausola compromissoria, all’atto dell’assunzione, con l’impegno quindi di ricorrere al giudizio arbitrale per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro.
Questa possibilità è stata eliminata in seguito a un intervento del Presidente Napolitano che, nel marzo del 2010, con un messaggio alle Camere ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo cui nei rapporti in cui sussiste un evidente marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti è necessario garantire la effettiva volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce. In materia di arbitrato Napolitano ha affermato la necessità di garantire l’effettiva volontarietà della clausola compromissoria e un’adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore, con adeguamenti normativi “che vanno al di là della questione, pur rilevante, delle garanzie apprestate nei confronti del licenziamento dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.”
Da questo intervento presidenziale emerge la funzione fondamentale dell’articolo 18 e addirittura la necessità di potenziare le garanzie da esso offerte a fronte del rischio insito nel ricorso alla giustizia arbitrale per il contraente più debole. Ciò deve indurre a riflettere sulle possibili gravi conseguenze che la riforma dell’articolo 18 potrebbe avere non solo in materia di licenziamenti, ma anche, in generale, per le possibilità di tutela effettiva di tutti i diritti dei lavoratori.