Un diario, dove annoto tutto ciò che più mi colpisce. Il mio blocco per gli appunti, il mio mondo.
venerdì 29 aprile 2011
giovedì 28 aprile 2011
Ecco chi è Francesco Battaglia, il professore che ama (casualmente) il nucleare.
Dal 1999 Battaglia persegue un impegno civico: tentare di riportare entro i binari della scienza il problema della questione ambientale ed energetica, coi seguenti risultati:
1. È (casualmente) dal 2000 collaboratore costante de Il Giornale, ove ha pubblicato circa 300 articoli, di cui circa 100 sono stati pubblicati in prima pagina e i rimanenti nella pagina dei Commenti.
2. È stato nominato (casualmente) Coordinatore del Comitato Scientifico dell’Agenzia Nazionale Protezione Ambiente durante il Governo Berlusconi
3. Ha pubblicato il libro Elettrosmog, un’emergenza creata ad arte (Facco editore, 2002) presentato del Prof. Umberto Veronesi; il saggio L’illusione dell’energia dal sole (21mo Secolo editore, presentato (casualmente) da Silvio Berlusconi; ha scritto il saggio “Verdi fuori, rossi dentro” presentato (casualmente) da Vittorio Feltri e Renato Brunetta; e il saggio “Energia nucleare? Sì, per favore”, presentato da Antonino Zichichi e Renato Brunetta.
4. Ha partecipato a numerose trasmissioni radiofoniche, televisive e a conferenze ove ha inteso sensibilizzare l’opinione pubblica agli aspetti scientifici delle questioni ambientali, troppo spesso affrontate con emotività da alcune associazioni ambientaliste e da alcuni organi di informazione.
http://www.letteraviola.it/2011/04/ecco-chi-e-francesco-battaglia-il-professore-che-ama-il-nucleare/
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Nel resto d’Europa conta la volontà del malato.
Testamento biologico comparato. In Germania la Corte suprema federale ha stabilito la legittimità della volontà preventiva espressa dal paziente. Principio stabilito anche dalla legge 41 in Spagna e dalla 370 in Francia. In Olanda esiste persino la legge per il controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio che esclude la punibilità del medico che abbia provocato la morte del malato consenziente o ne abbia assistito il suicidio.
Il personale medico ha tuttavia il dovere di uniformarsi ad alcuni criteri di accuratezza. Deve essere convinto: della spontaneità della richiesta del paziente; della gravità della malattia; dell’assenza di altre soluzioni terapeutiche. Prima di provocare la morte del paziente consenziente, inoltre, è necessaria la presenza del parere di un altro medico indipendente.
Il medico non può essere perseguito penalmente qualora abbia eseguito scrupolosamente, dal punto di vista medico, l’interruzione della vita o l’assistenza al suicidio.
REGNO UNITO - La materia è disciplinata dal Mental Capacity Act, approvato nell’aprile del 2005. Il documento regolamenta l’istituto delle dichiarazioni anticipate di volontà e le situazioni relative ai trattamenti sanitari per i soggetti incapaci di prendere decisioni in modo autonomo.
La legge prevede che il personale medico possa prendere in considerazione - in relazione alle cure ritenute necessarie - le dichiarazioni anticipate di volontà dei pazienti. Ma solo nel caso in cui siano state redatte in forma scritta e alla presenza di testimoni. È possibile specificare quali tipi di trattamenti sanitari si intendano rifiutare. In particolare è prevista la possibilità di negare il consenso ad alimentazione e idratazione artificiali. Non si può tuttavia dichiarare anticipatamente il rifiuto di cure di base. Tra queste l’essere riscaldato, riparato, nutrito e idratato non artificialmente.
FRANCIA - La legge fondamentale in materia di bioetica è la 370 del 22 aprile 2005, relativa ai diritti del malato e alla fine della vita. Il principio è il seguente: se un malato in fase terminale decide di limitare o interrompere ogni trattamento sanitario, il medico è tenuto a rispettarne le volontà. Obbligo del medico è informare il paziente delle conseguenze della sua scelta, salvaguardarne la dignità e assicurarne la qualità della vita con il ricorso a terapie palliative.
In linea generale gli atti di prevenzione, indagine o cura possono essere sospesi quando appaiono inutili, sproporzionati o quando non hanno altro effetto che il mantenimento in vita artificiale. Non solo. Nella stessa legge si prevede che il medico curante possa ricorrere a un trattamento antidolorifico efficace a ridurre le sofferenze di un malato in stato terminale (ne devono essere informati il paziente o un suo fiduciario) anche se ciò possa abbreviare la vita.
Quando la persona malata non è in grado di esprimere la propria volontà, il medico può - attraverso una procedura collegiale - decidere di sospendere o limitare i trattamenti. In ogni caso la decisione deve tenere conto degli orientamenti che il paziente ha espresso in precedenza. Il tema delle dichiarazioni anticipate di trattamento è regolato dal decreto 119 del 2006. Come previsto nella proposta di legge all'esame della Camera dei deputati italiana, per essere valide le dichiarazioni del paziente devono essere contenute in un documento scritto, datato e firmato dallo stesso.
SPAGNA - La disciplina è regolamentata dalla norma 41 del 2002: “Legge sui diritti dei pazienti”. Essendo la materia già disciplinata dalla legislazione locale in diverse Comunità Autonome, la legge statale si limita a definire una norma quadro a livello nazionale. In particolare vengono regolamentati i temi relativi al consenso informato, il diritto ad accettare o rifiutare un trattamento, ma anche la possibilità di definire in anticipo la decisione rispetto a un trattamento sanitario futuro (le istruzioni preventive).
Il capitolo IV della norma riconosce la validità e l’efficacia giuridica delle decisioni prese dal paziente, in modo libero, volontario e ponderato rispetto ai trattamenti sanitari cui intenda sottoporsi o che vuole rifiutare. Per l’ordinamento spagnolo, le decisioni prese dal paziente nell’esercizio della sua autonomia privata (quando è possibile scegliere liberamente tra più opzioni cliniche possibili) devono essere rispettate da tutto il personale sanitario. In particolare il malato può rifiutare un trattamento, purché il medico gli abbia precedentemente fornito un’informazione completa e adeguata.
GERMANIA - Nell’ordinamento tedesco manca qualsiasi riferimento specifico al principio del testamento biologico. A disciplinare il fenomeno è stata una sentenza della Corte suprema federale, che nel 2003 ha dichiarato la legittimità del Patientenverfugung (la dichiarazione preventiva del paziente). La natura vincolante di questo istituto trova fondamento nel diritto di autodeterminazione di ogni individuo. Nella pratica, la dichiarazione del paziente non deve essere necessariamente espressa in forma scritta. Deve comunque prevedere una parte dispositiva dove vengono individuati i medicinali e le dosi da somministrare. La Patientenverfungung può essere revocata o modificata in qualsiasi momento. Attualmente in Parlamento sono stati depositati diversi disegni di legge per regolamentare la materia.
USA - A livello federale la materia del testamento biologico è affrontata dal Patient self determination Act del 1991. La norma riconosce i diritti del malato di accettare o rifiutare i trattamenti medici e di formulare dichiarazioni anticipate di volontà. Data la norma nazionale, sono diversi gli Stati che si sono dotati di una propria legislazione sull’argomento (la prima fu la California con il Natural Death Act del 1976).
Nel Living will (il corrispondente della dichiarazione anticipata di trattamento prevista nella proposta di legge ora all’esame del Parlamento italiano) il soggetto nomina un’altra persona come proprio rappresentante nell’ipotesi di sopravvenienza di uno stato di incapacità. Con lo stesso atto, può dichiarare anticipatamente la propria volontà e il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari. La forma e la struttura di tale atto varia di Stato in Stato.
(fonte dossier n.104 Servizio studi Senato)
http://www.linkiesta.it/nel-resto-d-europa-conta-volonta-del-malato