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sabato 25 settembre 2021

Il “fatto” sussiste. - Marco Travaglio

 

I nove decimi dei giornali e dei tg raccontano la sentenza d’appello sulla Trattativa senz’avere la più pallida idea di cosa dica. Infatti le fanno dire che la trattativa Stato-mafia non è mai esistita. Magari: almeno si spiegherebbero le assoluzioni dei tre carabinieri del Ros e di Dell’Utri. Invece non è così: infatti sono stati condannati il boss Bagarella e il medico mafioso Cinà. Le motivazioni sono lunghe e per capirle bisogna almeno leggerle: troppa fatica per i mafiologi della mutua. Ma i dispositivi sono brevissimi: questo è di due pagine. E lo capisce anche uno scemo: se “il fatto non sussiste”, vuol dire che non è successo niente (ma questa formula, nella sentenza, non compare mai); se “il fatto non costituisce reato” (com’è per Mori, Subranni e De Donno), vuol dire che il fatto è vero, ma non è illecito; se si legge “non aver commesso il fatto” (com’è per Dell’Utri), vuol dire che il fatto è vero, ma l’ha commesso qualcun altro.

Qual era il “fatto” alla base dell’accusa di “minaccia a corpo politico dello Stato”, cioè ai governi Amato, Ciampi e B.? Questo: i boss, i tre carabinieri e Dell’Utri, con altri morti nel frattempo o rimasti ignoti, “usavano minaccia – consistita nel prospettare… stragi, omicidi e altri gravi delitti (alcuni dei quali commessi e realizzati) ai danni di esponenti politici e delle Istituzioni – a rappresentanti di detto corpo politico per impedirne o comunque turbarne l’attività”. Vediamo il ruolo dei quattro assolti. Il “fatto” addebitato ai tre ufficiali del Ros e confermato dalla sentenza è di aver “contattato, su incarico di esponenti politici e di governo, uomini collegati a Cosa Nostra (in particolare, Ciancimino… nella veste di tramite con uomini di vertice della predetta organizzazione mafiosa e ‘ambasciatore’ delle loro richieste)” per “sollecitare eventuali richieste di Cosa Nostra per far cessare la strategia omicidiaria e stragista”; poi di aver “favorito lo sviluppo di una ‘trattativa’ fra lo Stato e la mafia, attraverso reciproche parziali rinunce in relazione, da una parte, alla prosecuzione della strategia stragista e, dall’altra, all’esercizio dei poteri repressivi dello Stato”; infine di aver “assicurato il protrarsi dello stato di latitanza di Provenzano, principale referente mafioso della ‘trattativa’” ; così “agevolavano la ricezione presso i destinatari ultimi della minaccia di prosecuzione della strategia stragista” e “rafforzavano i mafiosi nel proposito criminoso di rinnovare la minaccia”. Il “fatto” contestato a Dell’Utri è di essersi “proposto e attivato”, subito dopo l’omicidio di Salvo Lima (12 marzo ’92) “e in luogo di quest’ultimo, come interlocutore” del “vertice di Cosa Nostra per le questioni connesse all’ottenimento dei benefici sopra indicati”.

Non solo: Dell’Utri avrebbe “successivamente rinnovato tale interlocuzione con i vertici di Cosa Nostra, in esito alle avvenute carcerazioni di Ciancimino e di Riina, così agevolando il progredire della ‘trattativa’ Stato-mafia… quindi rafforzando i responsabili mafiosi della trattativa nel loro proposito criminoso di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista; agevolando materialmente la ricezione di tale minaccia (portata da Mangano su mandato di Bagarella e Brusca, nda) presso alcuni destinatari e… favorendone la ricezione da Berlusconi” appena insediato a Palazzo Chigi. Quest’ultimo passaggio è l’unico “fatto” che la Corte ritiene non provato: è certo che i mafiosi gli fecero sapere quali favori pretendevano dal governo B. per mantenere la pax mafiosa, ma non che Dell’Utri ne avvertì B. Il quale quindi li favorì non perché fosse sotto ricatto, ma sua sponte.

I fatti che raccontiamo da anni sono dunque veri. E bastano e avanzano per un giudizio, se non penale, almeno politico, istituzionale e professionale non tanto su Dell’Utri (pregiudicato per mafia), quanto sui tre “servitori dello Stato” che trattarono con Cosa Nostra anziché combatterla. Non era reato? È la tesi della Corte. Ma che trattarono non c’è dubbio: infatti nel ’97, appena Brusca svelò la trattativa, anche Mori e De Donno la chiamarono così. Ora si dice che finsero di trattare in un’astuta operazione di infiltrazione per raccogliere informazioni e catturare Riina. E allora perché non avvertirono i pm né il vertice dell’Arma, non verbalizzarono e non pedinarono Cinà (il postino che portò a Riina i loro messaggi affidati a Ciancimino sr. e tornò indietro col papello) né Ciancimino jr. (il postino del padre)? Perché non perquisirono il covo di Riina? Perché non arrestarono Santapaola, scovato da un collega a Terme di Vigliatore? Perché non catturarono Provenzano, consegnato da un pentito a Mezzojuso? Buon per loro che siano stati assolti. Ma quei “fatti” restano: qualcuno vuole scoprirne il perché? Erano dei fessi incapaci o degli agenti deviati? La trattativa incoraggiò Cosa Nostra a uccidere Borsellino, la sua scorta e tanti altri innocenti nel ’93. La loro brillante attività investigativa produsse una catastrofe senza pari. Data anche l’età, nessuno vuol mandarli in galera. Ma, se passa l’idea che trattare con la mafia è lecito, o financo doveroso, perché mai un giudice dovrebbe condannare un mafioso a rischio della vita, anziché mettersi d’accordo? Perché un ufficiale dovrebbe catturare i mafiosi giocandosi la pelle, anziché lasciarli andare? Perché un negoziante dovrebbe rifiutare il pizzo ai mafiosi rischiando rappresaglie, anziché farci amicizia?

ILFQ

“Trattativa Stato-mafia, ma senza un reato”. Inchiesta “boiata”? Ecco quello che non torna. E cosa fecero governi di destra e di sinistra. - Giuseppe Pipitone

 

Per i quotidiani l’inchiesta di Palermo è stata una “boiata”. Ma la sentenza di ieri ha confermato quei rapporti tra ex Ros e boss. Nel caso degli agenti però non è un delitto, lo è solo per i mafiosi. Tutti i dubbi.

Una farsa. Anzi: una bufala. Di più: un teorema. Nel day after della sentenza di secondo grado sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia i titoli di quasi tutti i giornali del Paese tradiscono una venatura di soddisfazione. Un sentimento che diventa palese nei commenti entusiasti di alcuni politici del centrodestra. In un dibattito mediatico estremizzato da vent’anni di veleni, spesso alimentati in palese malafede, le decisioni della corte d’Assise d’Appello sono diventate un assist perfetto per provare a radere al suolo qualsiasi pezzetto di verità giudiziaria precedentemente accertata. E che la stessa corte presieduta da Angelo Pellino, nonostante le assoluzioni, sembra confermare. Ma andiamo con ordine.

Per alcuni quotidiani, tipo La Verità, la sentenza di Palermo vuol che la Trattativa non esiste. E invece la decisione della corte d’Assise d’Appello di assolvere Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno perché il fatto non costituisce reato, vuol dire esattamente l’opposto: il fatto è stato commesso e il fatto è appunto aver interloquito con i mafiosi.

Bisognerà aspettare le motivazioni per capire se i carabinieri siano stati assolti perché nelle loro azioni non c’era dolo, e quindi non c’era la consapevolezza di trasmettere la minaccia di Cosa nostra allo Stato, innescando in Totò Riina la convinzione che le stragi fossero una strategia che pagava.

L’unico imputato che si è visto confermare integralmente la condanna di primo grado è Antonino Cinà, il mafioso accusato di aver fatto da “postino” del papello con le richieste di Totò Riina per far cessare le stragi. Secondo la maggior parte dei quotidiani la condanna di Cinà sommata alle assoluzione di Mori, De Donno e Subranni vuol dire semplicemente che trattare con la mafia non solo era una decisione lecita e legittima, ma addirittura auspicabile. Su questo punto sarà particolarmente interessante leggere le motivazioni, visto che i giudici del processo di primo grado avevano chiaramente scritto nero su bianco come non potesse “ritenersi lecita, in via generale, una trattativa da parte di rappresentanti delle Istituzioni con soggetti che si pongano in rappresentanza dell’intera associazione mafiosa”.

Intanto, dopo mesi di religioso silenzio, ieri è tornato a parlare Marcello Dell’Utri, che a Repubblica è arrivato a dichiarare: “Nel governo di Berlusconi ci sono state solo leggi contro i mafiosi”. Ora: dall’assoluzione di giovedì s’intuisce che per la corte d’Assise d’Appello non c’è alcuna prova che l’ex senatore abbia trasmesso la minaccia mafiosa – stop alle stragi in cambio di leggi favorevoli a Cosa nostra – al governo del suo amico Silvio. In più a Leoluca Bagarella (condannato ieri a 27 anni), mandante di quella richiesta estorsiva tramite Vittorio Mangano, è stato derubricato il reato: da minaccia al governo Berlusconi a tentata minaccia.

Quindi per i giudici la richiesta estorsiva della mafia al primo esecutivo di Forza Italia non si è concretizzata. Resta da capire, dunque, per quale motivo il 13 luglio del 1994 il governo Berlusconi decise di varare il decreto Biondi, noto anche come “Salvaladri”: fece molto scalpore soprattutto perché venne considerato un provvedimento per salvare gli inquisiti di Tangentopoli e tra le polemiche decadde. Al suo interno, però, c’era pure una norma di cui non si accorse quasi nessuno: obbligava i pm a svelare le indagini per mafia dopo tre mesi, di fatto vanificandole.

Nell’agosto del 1995 sarà il governo tecnico di Lamberto Dini a varare un nuovo ddl, con i voti bipartisan di centrodestra e centrosinistra (contrari solo Verdi e Lega): tra le altre cose rendeva la custodia cautelare più breve e più difficile da applicare, l’arresto per reati di mafia da obbligatorio diventava facoltativo, la norma che prevedeva l’arresto in flagranza per testimoni reticenti veniva abolita. Insomma non esattamente “leggi contro i mafiosi”. Ma non solo. Perché le leggi pro mafia negli anni successivi alle stragi le hanno fatte tutti: la destra ma pure la sinistra. E a volte sono norme che somigliano molto a quelle del papello.

Nel 1996 al governo arriva l’Ulivo e Forza Italia va all’opposizione: ad agosto alcuni senatori del Ccd presentano un disegno di legge per consentire la dissociazione dei mafiosi. È uno dei passaggi del famoso papello di Riina, consegnato da Cinà. In quel pezzo di carta c’è anche un’altra richiesta: la chiusura delle supercarceri di Pianosa e dell’Asinara.

Desiderio esaudito nel 1997 dall’allora guardasigilli Giovanni Maria Flick. Alla fine della legislatura, siamo nel febbraio del 2001, il centrosinistra fa in tempo ad approvare la legge Fassino-Napolitano che riduce i benefici e gli sconti di pena per i collaboratori di giustizia, e impone loro di raccontare tutto quello che sanno entro sei mesi: non è l’abolizione dei pentiti, come chiedeva sempre Riina col papello, ma poco ci manca.

Il ritorno di Forza Italia al governo, è segnato poi dalla riforma del 41bis, che a dicembre si trasforma da misura straordinaria e provvisoria a stabile. Sembra una legge più severa e invece una volta stabilizzato il regime del carcere duro per mafiosi è pure più semplice da revocare. E negli anni successivi molti boss usciranno dal 41bis: tutto questo senza più sparare un colpo.

ILFQ

venerdì 24 settembre 2021

La Legge del Dipende. - Marco Travaglio

 

Per la serie “La sai l’ultima?”, la sentenza d’appello sulla trattativa Stato-mafia conferma integralmente i fatti, ma condanna solo la mafia e assolve lo Stato. E così afferma un principio che sarebbe perfetto per l’avanspettacolo, un po’ meno per il diritto penale: trattare con lo Stato è reato, trattare con la mafia non è reato. Sarà avvincente, fra tre mesi, leggere le motivazioni della Corte d’assise d’appello di Palermo. Ma lo sarebbe ancor più poter assistere alla loro stesura, cioè vedere i giudici che mettono nero su bianco questa trattativa asimmetrica con la Legge del Dipende: è reato solo per i mafiosi da un lato del tavolo e non per i carabinieri e i politici dall’altro: più che una trattativa, una commedia (anzi una tragedia) degli equivoci.

Ricapitoliamo. Il boss Bagarella – a cui a questo punto va tutta la nostra solidarietà – si becca 27 anni di galera per aver minacciato a suon di bombe (insieme a Riina e Provenzano, prematuramente scomparsi) i governi Amato e Ciampi nel 1992-’93 e per aver tentato di minacciare pure il governo Berlusconi nel ’94. Il medico mafioso Cinà – a cui a questo punto va la nostra solidarietà – si becca 12 anni per il suo ruolo di tramite e postino dei pizzini e dei papelli che si scambiavano Vito Ciancimino, imbeccato dai carabinieri del Ros Subranni, Mori e De Donno, e il duo Riina-Provenzano. Ma i carabinieri del Ros Subranni, Mori e De Donno, che dopo l’assassinio di Salvo Lima (marzo ’92) e soprattutto dopo Capaci (maggio ’92) commissionarono al mafioso Ciancimino la trattativa con Cosa Nostra per salvare la pelle a politici collusi che rischiavano la pelle per non aver mantenuto gli impegni sull’insabbiamento del maxiprocesso, vengono assolti perché “il fatto non costituisce reato”. Quindi il fatto – cioè non tanto la trattativa, quanto la sottostante “minaccia a corpo politico dello Stato” attivata a suon di stragi da Cosa Nostra e veicolata ai governi Amato e Ciampi dal trio del Ros – sussiste eccome: però, quando trasmettevano le minacce mafiose per mettere in ginocchio i governi con l’unico effetto di rafforzare Cosa Nostra e di scatenare altre stragi, a partire da quella di via D’Amelio, i tre ufficiali dei carabinieri non commettevano reato. Perché? Lo scopriremo dalle motivazioni. Probabilmente mancava il “dolo”, l’intenzionalità. Lo facevano a loro insaputa? Pensavano di agire a fin di bene? Erano sovrappensiero? Non capivano niente? Sia come sia, la lotta alla mafia era in buone mani. Parliamo dello stesso Ros che nel ’92 non perquisì il covo di Riina, lasciandolo setacciare ai mafiosi favorendo Cosa Nostra, ma furono assolti perché mancava il dolo. Nel ’93 non arrestarono Nitto Santapaola a Terme di Vigliatore (Messina). E nel ’95 non catturarono Provenzano, che il pentito Ilardo gli aveva consegnato in un casolare di Mezzojuso, favorendo Cosa Nostra, ma furono assolti perché mancava il dolo. Dei fulmini di guerra.
Nel ’94 lo scenario cambia: Cosa Nostra sospende l’ultima strage, quella fallita il 23 gennaio allo stadio Olimpico di Roma, e tre giorni dopo B. annuncia la sua discesa in campo. Poi vince le elezioni grazie anche ai voti di mafia e ’ndrangheta. Bagarella e Brusca (colpevole anche lui, ma prescritto) mandano Vittorio Mangano a trovare il suo vecchio capo Marcello Dell’Utri nella sua villa di Como per ricordargli ciò che deve fare il governo dell’amico Silvio. Che infatti il 13 luglio infila tre norme pro mafia nel decreto Biondi. Anche questo episodio sembra confermato dal dispositivo della sentenza: infatti Bagarella e Brusca sono ritenuti colpevoli anche di quella minaccia al governo B.. Una minaccia, però, non più consumata (altrimenti verrebbe ricondannato anche Dell’Utri), ma soltanto “tentata”. Così anche Dell’Utri può essere assolto “per non aver commesso il fatto”: cioè per non aver trasmesso a B. la minaccia di Bagarella&C. portata da Mangano. Evidentemente la Corte non ritiene sufficienti le prove che B. fosse stato avvertito dal suo compare. Si sa che Marcello a Silvio nasconde sempre tutto. Mangano lo avvisa che, senza leggi pro mafia, le stragi ricominciano, e cosa fa? Si tiene tutto per sé e non dice niente al suo capo e amico, mettendone a rischio la pelle. Fortuna che Silvio, ignaro di tutto, si precipita ugualmente a varare tre norme pro mafia. Si pensava che fosse sotto minaccia e agisse per paura. Ora invece scopriamo che lo fece per piacer suo: una passione personale, un afflato spontaneo, una sintonia istintiva con Cosa Nostra. Un viatico in più per il Quirinale.
In attesa di leggere le motivazioni, torna alla mente lo sfogo di Riina con un agente della penitenziaria nel 2013: “Io non cercavo nessuno, erano loro che cercavano me”. Per una volta nella vita, diceva la verità: fu lo Stato, tramite il Ros, ad avviare la trattativa. E anche questa sentenza lo conferma. Tutti i negazionisti vengono sbugiardati: le parole di Massimo Ciancimino, Brusca e decine di pentiti sono confermate. I veri bugiardi sono le centinaia di uomini dello Stato che prima hanno taciuto e poi negato tutto: a saperlo prima che la trattativa Stato-mafia è reato solo per la mafia, avrebbero confessato anche loro con un bell’“embè?”. Bastava aver letto Sciascia: “Lo Stato non può processare se stesso”. E, quando gli scappa di processarsi, presto o tardi si assolve.

ILFQ

Per la Trattativa condannati solo i mafiosi, assolti Dell’Utri e i carabinieri: ecco perché (in attesa delle motivazioni dell’Appello). - Giuseppe Pipitone

 

Come mai i giudici del processo di secondo grado sono arrivati a decisioni così nettamente diverse da quelle del primo? Per ogni valutazione, ovviamente, occorrerà aspettare di leggere le motivazioni. Dal dispositivo della sentenza, però, emergono già tre fatti che aiutano a comprendere quale percorso ha fatto la corte per arrivare a cancellare gran parte delle condanne.

Alla fine è rimasta una trattativa mafia-mafia. È con una battuta che un investigatore commenta la sentenza del processo di secondo grado, uscendo dal bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Sono circa le 17 e 30 quando il presidente della corte d’Assise d’Appello, Angelo Pellino, seguito dal giudice a latere, Vittorio Anania, e dai sei popolari, compare nell’aula del penitenziario siciliano. Poco più di due minuti e mezzo per leggere il dispositivo della sentenza che nei fatti cancella gran parte delle condanne del primo grado. Gli ex alti ufficiali del Ros Mario MoriAntonio Subranni e Giuseppe De Donno assolti dall’accusa di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato perché il fatto non costituisce reato. L’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri assolto per non aver commesso il fatto. Confermata parzialmente la condanna per il boss Leoluca Bagarella, che grazie a una riqualificazione ottiene uno piccolo sconto di dodici mesi sulla pena, abbassata a 27 anni. L’unica condanna confermata in toto, 12 anni di carcere, è quella per Antonino Cinà, medico di Totò Riina. Una decisione quest’ultima che, come vedremo, aiuta a intuire quale possa essere il senso delle decisioni dei giudici.

I tre elementi del dispositivo (in attesa delle motivazioni) – Per la corte d’Assise di Palermo, dunque, i colpevoli del processo sulla cosiddetta Trattativa tra esponenti dello Stato e boss mafiosi sono solo questi ultimi. O meglio quelli rimasti in vita: i vertici di Cosa nostra, Totò Riina e Bernardo Provenzano, sono morti durante il processo di primo grado, mentre per Giovanni Brusca è stata confermata la prescrizione del reato. Unici condannati, dunque, sono Bagarella e Cinà mentre incassano l’assoluzione – seppur con formule diverse – i carabinieri e l’unico politico rimasto a processo, cioè Dell’Utri. In primo grado avevano preso condanne pesanti: 12 anni all’ex senatore di Forza Italia, a Mori e a Subranni, otto per De Donno. Come mai dunque i giudici del processo di secondo grado sono arrivati a decisioni così nettamente diverse da quelle del primo? Per ogni valutazione, ovviamente, occorrerà aspettare di leggere le motivazioni, che saranno depositate tra tre mesi. Dal dispositivo della sentenza, però, emergono già tre fatti che aiutano a comprendere quale ricostruzione ha fatto la corte per arrivare a cancellare le condanne emesse il 20 aprile del 2018.

“Il fatto non costituisce reato”: dunque è stato commesso – La prima cosa da tenere a mente è che gli imputati erano accusati del reato disciplinato dall’articolo 338 del codice di penale: violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato. Per la pubblica accusa, dunque, erano tutti colpevoli di aver trasmesso ai governi in carica tra il 1992 e il 1994 le minacce provenienti dai vertici Cosa nostra: altre bombe e altre stragi se lo Stato non avesse messo un freno alla lotta alla mafia. E quindi, secondo la sentenza di primo grado, i mafiosi Bagarella e Cinà e i carabinieri Mori, De Donno e Subranni recapitarono il ricatto mafioso ai governi di Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi; il medesimo Bagarella e Dell’Utri invece trasmisero le richieste al primo esecutivo di Silvio Berlusconi. Scegliendo due formule diverse di assoluzione, dunque, la corte d’Assise d’Appello considera diversi i due segmenti del processo. Assolvere i carabinieri “perchè il fatto non costituisce reato“, vuol dire che il fatto c’è, è stato commesso ma evidentemente senza dolo, neanche eventuale: non c’era insomma né volontà e neanche consapevolezza di potere infrangere la legge. Per la corte Mori, Subranni e De Donno aprirono effettivamente un canale di comunicazione con Cosa nostra ma l’obiettivo non era agevolare la mafia o far piegare le istituzioni al volere dei boss.

Il giudicato su Mannino e le parole di Firenze – È possibile che su questa scelta abbia influito la sentenza su Calogero Mannino: secondo l’originaria tesi dell’accusa l’ex ministro della Dc è l’uomo che chiede ai carabinieri di aprire la trattativa, perché intimorito dalle minacce ricevute proprio da Cosa nostra. Mannino, però, ha scelto di farsi processare con l’abbreviato ed è stato assolto in via definitiva: per i giudici non chiese di trattare con Cosa nostra ma continuò addirittura a combatterla. Quando invece all’operato dei carabinieri, per il giudici del rito abbreviato si trattava solo di una “operazione info-investigativa di polizia giudiziaria”. Una tesi che l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, adottata dalla corte d’Assise d’Appello, potrebbe avvalorare. Bisognerà aspettare le motivazioni per capirlo. Un’altra ipotesi può essere legata al fatto che essendo i carabinieri esponenti dello Stato non potevano trasmettere una minaccia allo stesso corpo istituzionale di cui fanno parte: in pratica – sembra essere il ragionamento dei giudici – se comunicarono le richieste di Riina alla politica fu solo per cercare di mettere un freno alla violenza di Cosa nostra, non per limitare l’azione dello Stato nella repressione dei boss. D’altra parte i primi a parlare di trattativa furono proprio Mori e De Donno al processo di Firenze sulle stragi del 1993: riferendosi ai mafiosi, il generale spiega di essersi chiesto “non si può parlare con questa gente?”. È a quel punto De Donno aggancia Vito Ciancimino: ecco un altro motivo che potrebbe spiegare perché i giudici della corte d’Assise d’Appello li hanno assolti con la formula del fatto che non costituisce reato, dichiarando però implicitamente che il medesimo fatto è stato commesso.

Cosa vuol dire la condanna di Cinà – D’altra parte che le condotte dei militari ci siano state, seppur senza alcun tipo di dolo, lo dimostra la conferma della condanna di Cinà. Il medico di Riina è accusato di aver fatto da postino al papello, cioè il foglio di carta con le richieste avanzate dal capo dei capi per far cessare le stragi. Quel pezzo di carta era destinato a Massimo Ciancimino, che lo avrebbe passato al padre Vito e da quest’ultimo sarebbe poi stato consegnato ai carabinieri. Quella di Cinà è l’unica condanna confermata integralmente dalla corte d’Assise d’Appello: vuol dire che in questo caso per i giudici il reato di violenza o minaccia a un corpo dello Stato si è consumato in modo totale. Cosa che evidentemente non hanno ravvisato per i carabinieri.

Il caso Bagarella e la minaccia solo tentata a B. – Ancora diverso è il caso di Bagarella, per il quale la condanna relativa ai fatti del 1992 e 1993 è stata confermata. Nel 1994, invece, secondo la corte il ricatto al governo Berlusconi non si è consumato: ecco perché ha modificato il reato di minaccia ad un Corpo politico dello Stato in una tentata minaccia. Ne deriva che questa parte del reato contestato a Bagarella si è già prescritta, per questo motivo la condanna del boss mafioso è stata abbassata di un anno. Vuol dire che per i giudici non c’è la prova che il messagio intimidatorio sia arrivato a Palazzo Chigi, o comunque che il governo in carica l’abbia recepito, reagendo di conseguenza. Qui sarà molto interessante leggere in che modo la corte motiverà questa decisione. Nelle 5252 pagine che la corte d’Assise aveva utilizzato per spiegare i motivi delle condanne di primo grado si considerava provata che la reazione del primo governo Berlusconi alle minacce mafiose si era concretizzata con l’inserimento di una norma nel decreto Biondi, meglio noto come “salvaladri“. Era una modifica minima e molto tecnica, di cui all’epoca non si accorsero né i giornali e neanche i ministri competenti, che aveva come obiettivo quello di alleggerire la custodia cautelare per i mafiosi. Nello stesso decreto c’era un’altra modifica che obbligava i pm a svelare le indagini per mafia dopo tre mesi, di fatto vanificandole. Di queste modifiche, sempre secondo la sentenza di primo grado, Dell’Utri informò in “anteprima” Vittorio Mangano, che la riferì a sua volta ad altri mafiosi.

L’assoluzione di Dell’Utri – Evidentemente a questa ricostruzione la corte d’Assise di Appello non crede, visto che ha assolto lo stesso Dell’Utri per non aver commesso il fatto. Quindi l’ex senatore, già condannato in via definitiva per concorso esterno fino al 1992, considerato fino a quella data trait d’union tra Berlusconi e Cosa nostra, due anni dopo non ha più rivestito il ruolo di uomo cerniera tra Berlusconi e i boss. E dunque per i giudici non è Dell’Utri che ha recapitato il messaggio estorsivo dei mafiosi all’uomo di Arcore. O in ogni caso non c’è la prova che l’ex senatore avesse comunicato a Berlusconi il contenuto degli incontri con Mangano, inviato proprio da Bagarella (e da Brusca) nella villa di Como per “consegnare” la minaccia mafiosa. Una ricostruzione, quella della corte d’Assise d’Appello, che potrebbe pure collegarsi al fatto che Dell’Utri è stato assolto in via definitiva dall’accusa di concorso esterno per i fatti successivi al 1992. All’epoca l’ex senatore commentò quella condanna solo per gli anni precedenti con una provocazione: “I giudici mi fanno passare per mafioso fino al ’92, ma cadono in contraddizione: se fosse vero, la mafia non mi avrebbe mollato proprio nel ’92, quando poteva sperare nei veri vantaggi del potere, della politica”.

ILFQ

giovedì 23 settembre 2021

Trattativa, la lettera di Mangano alla moglie: “Parlò di Berlusconi”. - Saul Caia

 

Oggi è il giorno del giudizio: nel primo pomeriggio, i giudici della Corte di assise di appello di Palermo emetteranno la sentenza di secondo grado del processo Trattativa Stato-mafia. Nel frattempo emergono nuove circostanze: come i telegrammi inviati dal boss Vittorio Mangano nel 1996 mentre era detenuto. E in uno di questi “è presente un riferimento” a Silvio Berlusconi. È quanto risulta dagli ultimi atti depositato dall’accusa a processo. Per capirne la portata però bisogna rimettere in fila i pezzi, partendo proprio da ciò che emerso durante il dibattimento. Ma procediamo con ordine.

Con l’accusa di minaccia a corpo politico o amministrativo dello Stato, sono finiti imputati: il co-fondatore di Forza Italia ed ex senatore, Marcello Dell’Utri e gli ufficiali dell’Arma Mario Mori e Antonio Subranni (condannati tutti a 12 anni in primo grado), l’ex colonnello Giuseppe De Donno (8 anni) e i boss Nino Cinà (12 anni) e Leoluca Bagarella (28 anni). Avrebbero turbato l’azione dello Stato, dal 1992 al 1994, veicolando la minaccia di Cosa Nostra attuata con le stragi e gli attentati.

Dell’Utri il ruolo di “mediatore”.

La Procura generale di Palermo contesta a Dell’Utri un ruolo di ‘mediatore’ tra Stato e mafia, nel periodo successivo alla vittoria di Forza Italia del 1994. Nella sentenza di primo grado, infatti, è spiegato che Dell’Utri avrebbe incontrato Vittorio Mangano due volte, nel 1994, per parlare delle modifiche legislative alle norme sugli arresti dei boss che Cosa Nostra chiedeva al neonato governo Berlusconi. Dell’Utri – secondo le accuse – percepì i messaggi di Mangano come minacce e le riferì al presidente del Consiglio, che venne “a conoscenza della minaccia in essi insita e del conseguente pericolo di reazioni stragiste”.

Mangano però, oltre a essere il boss di Porta Nuova, era stato anche lo “stalliere” della villa San Martino di Arcore, residenza della famiglia Berlusconi, tra il 1973 e il 1975, per poi finire in arresto nell’aprile 1995 dopo alcuni anni di latitanza, con l’accusa di omicidio.

Nella requisitoria del sostituto procuratore generale Giuseppe Fici vengono citate le dichiarazioni rese in aula il 19 settembre 2019 dal collaboratore di giustizia Francesco Squillaci, uomo d’onore della famiglia Ercolano-Santapaola. “Cosa Nostra diede il messaggio di votare Forza Italia, perché Berlusconi, letteralmente, poteva aggiustare la giustizia in Italia – dice Fici –, Squillaci indica nel decreto Biondi (Alfredo, ndr) del ’94, il cosiddetto salva-ladri, il primo segnale in questa direzione. Riferisce inoltre che nel 1995 il padre (Giuseppe, ndr), come ebbe a dirgli, fu detenuto insieme a Vittorio Mangano e che costui in quel periodo scriveva spesso telegrammi a Berlusconi, circostanza questa riscontrata in atti, Mangano disse a suo padre che Berlusconi era la persona giusta che poteva aiutare la mafia”.

La difesa dell’ex senatore Tesi senza riscontri.

Per Francesco Centonze, avvocato dell’ex senatore, la tesi non avrebbe riscontri: “Alcuni collaboratori dicono che c’è stata un’indicazione della mafia a votare Forza Italia, ma nessun riferimento a Dell’Utri. Non c’è nulla sul presunto incontro tra Vittorio Mangano e il senatore”. Poi in aula, durante le controrepliche, il pg Fici afferma: “C’è una relazione di servizio della direzione del carcere di Porto Azzurro, dove si fa riferimento alla documentazione che è stata tenuta, ma non anche i telegrammi bloccati all’indirizzo di Berlusconi. Non vi è traccia di questi telegrammi, vi è traccia di documentazione a un onorevole di Forza Italia e alla moglie in cui in uno di questi si fa riferimento a Berlusconi, ma nient’altro”.

I telegrammi di cui parla il pg sono quelli inviati da Mangano nel 1996 durante la detenzione nel carcere di Pisa. Uno risale al 26 febbraio 1996. In questo caso – come scritto nella nota della casa circondariale di Porto Azzurro – Mangano ha “richiesto di inviare una lettera ESPRESSO alla propria moglie”, Marianna Imbrociano. Questo telegramma è l’“unico manoscritto ove è presente un riferimento all’onorevole Silvio Berlusconi”. Il contenuto di quella lettera è sconosciuto: non sappiamo che riferimenti abbia fatto Mangano su Berlusconi e perché li abbia indirizzati alla consorte. Questo telegramma, come altri due, non è agli atti. C’è solo la richiesta formulata dalla procura generale al ministero di Giustizia e al Dap, e la conseguente risposta degli uffici del comando della polizia penitenziaria di Porto Azzurro.

Prima del telegramma del 26 febbraio, Mangano ne ha inviati altri due. Risalgono al 22 febbraio 1996: “Il primo indirizzato – si legge negli atti depositati dall’accusa – all’onorevole Pietro Di Muccio (all’epoca facente parte di Forza Italia), e il secondo indirizzato alla moglie, dei quali si sconosce l’eventuale inoltro”. Questi altri due telegrammi dunque non sono indirizzati a Berlusconi, come diceva Squillaci, e inoltre – come invece scritto nel documento della casa circondariale – non presentano “nessun riferimento” all’ex premier.

L’onorevole forzista.
La visita in carcere nel 1995.

Pietro Di Muccio (completamente estraneo al processo) è stato vicepresidente vicario del gruppo Forza Italia e anche componente della Commissione Affari costituzionali. Perché Mangano abbia scritto proprio a Di Muccio non lo sappiamo, e non sappiamo nemmeno il contenuto del messaggio, visto che non è presente agli atti. È certo, però, che l’1 novembre 1995, quattro mesi prima del telegramma, il deputato forzista, insieme al collega di partito Giorgio Stracquadanio, si recò nel carcere di Pianosa, dove era detenuto Mangano. A Radio Radicale (18 febbraio 1996), Stracquadanio spiega come andarono le cose: “Siamo andati nell’isola, abbiamo visitato tutta la struttura penitenziaria, abbiamo parlato con tutti i detenuti di tutte le sezioni, e abbiamo ricevuto notizie sul loro stato di salute e sulla loro condizione di detenzione. Nessun’altra domanda è stata fatta”. L’episodio è citato anche nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere legata alla richiesta del Tribunale di Palermo che nel marzo 1999 aveva chiesto l’arresto di Dell’Utri. “Sulla vicenda del trasferimento di Mangano Vittorio dal carcere di Pianosa – si legge nella relazione – il gip riferisce che l’11 novembre 1995 il deputato Pietro Di Muccio di Forza Italia, in visita a Pianosa, colloquiò con il Mangano e che il direttore di Pianosa, dottor Pier Paolo D’Andria, ha prima negato (‘non ha avuto colloqui’) e poi con altri fax precisato che il medesimo ‘ha avuto contatto’ con il detenuto”.

ILFQ

Trattativa Stato-mafia, l’Appello atteso nel pomeriggio. Bis delle condanne, assoluzioni, una sentenza “mista”: le opzioni dei giudici. - Giuseppe Pipitone

 

Dopo tre giorni di camera di consiglio, la corte d'Assise d'Appello di Palermo emetterà la sentenza di secondo grado per Mori, De Donno, Subranni, Dell'Utri, Cinà e Bagarella. Essenzialmente le ipotesi sono tre. La prima è quella chiesta dalla pubblica accusa, cioè la conferma delle condanne di primo grado. Poi c'è l'opzione delle assoluzioni, chiesta dalle difese. Infine decisioni diverse per i due segmenti della vicenda ricostruita in quasi 10 anni di processi.

Il quesito fondamentale non è se una trattativa ci fu. A questa domanda hanno già risposto, peraltro affermativamente, magistrati di altri processi. Il reato di trattativa, però, non esiste. Neanche quando a negoziare con Cosa nostra sono uomini dello Stato. Per questo motivo la domanda fondamentale alla quale dovranno rispondere i giudici della corte d’Assise d’Appello di Palermo è un’altra: tre alti ufficiali dei carabinieri e lo storico braccio destro di Silvio Berlusconi agirono in combutta con i mafiosi, diventando di fatto i portatori delle minacce dei bossMario MoriAntonio Subranni e Giuseppe De Donno prima, Marcello Dell’Utri poi, furono la “cinghia di trasmissione” del ricatto di Cosa nostra fino al cuore dello Stato, negli anni delle bombe e delle stragi?

La sentenza attesa a partire dalle 15 – Il presidente Angelo Pellino, il giudice a latere Vittorio Anania e i sei giudici popolari ci stanno riflettendo da tre giorni. Nella tarda mattinata del 20 settembre sono entrati in camera di consiglio e ne usciranno nel pomeriggio di oggi, quando compariranno all’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo per emettere la sentenza del processo d’Appello sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e le istituzioni. Dall’inizio delle indagini sono trascorsi dodici anni, nove dalla prima udienza preliminare, mentre il 20 aprile del 2018, la corte d’Assise aveva condannato quasi tutti gli imputati per violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato. Dodici anni di carcere gli ex vertici del Ros dei carabinieri, Mori e Subranni, stessa pena per Dell’Utri e per Antonino Cinà, medico fedelissimo di Totò Riina che fece da “postino” al papello, le richieste del capo dei capi per fare cessare le stragiOtto gli anni di detenzione inflitti all’ex capitano dei carabinieri De Donno, ventotto quelli per il boss Leoluca Bagarella. Erano state prescritte le accuse nei confronti del pentito Giovanni Brusca, il boia della strage di Capaci, mentre era stato assolto Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza: per l’ex ministro della Dc la procura non aveva fatto ricorso, quindi la sentenza è poi diventata definitiva. Sono state invece dichiarate prescritte nel luglio del 2020, dunque durante il processo d’Appello, le accuse a Massimo Ciancimino, uno dei testimoni fondamentali del processo, che in primo grado era stato condannato a 8 anni per calunnia a Gianni De Gennaro. Non sono arrivati alla sentenza di primo grado, invece, i due imputati principali: Riina e Bernardo Provenzano, i vertici di Cosa nostra deceduti in carcere tra il 2016 e il 2017.

Una sentenza, tre ipotesi – Ora, a quasi due anni e mezzo dall’inizio del processo d’Appello, tocca ai giudici di secondo grado esprimersi. Davanti hanno essenzialmente tre strade, tutte molto complicate. La prima è quella chiesta dalla pubblica accusa, rappresentata dai sostituti procuratori generali Giuseppe Fici e Sergio Barbiera: confermare in blocco tutte le condanne del primo grado. In questo caso i giudici dovrebbero basarsi sulle 5252 pagine delle motivazioni della sentenza della corte d’Assise. Che, però, vanno giudicate alla luce delle varie altre prove prodotte, sia dall’accusa che dalla difesa, durante l’Appello. Il processo di secondo grado, infatti, ha visto riaprire l’istruttoria dibattimentale su richiesta della stessa pubblica accusa. Sono stati approfonditi alcuni temi, rimasti sullo sfondo della sentenza di primo grado, come il ruolo della Falange Armata, l’oscura sigla che rivendicava stragi e attentati in tutta Italia nei primi anni ’90. Nel frattempo è diventata definitiva l’assoluzione di Calogero Mannino. Secondo la ricostruzione della procura di Palermo, poi sposata dalla procura generale e pure dai giudici del primo grado, l’ex ministro della Dc è l’uomo che nella primavera del 1992 ha dato l’input ai carabinieri del Ros di aprire la trattativa con Cosa nostra. Timoroso di finire vittima della furia vendicatrice di Riina, imbufalito coi “vecchi” referenti politici incapaci di cancellare le condanne del Maxi processo, Mannino avrebbe chiesto a Subranni di aprire un canale con la piovra. A quel punto i carabinieri “agganciano” Vito Ciancimino: sarebbe praticamente il prequel della Trattativa.

Il bis delle condanne e l’assoluzione di Mannino – I condizionali, a questo punto, sono obbligatori. Dopo aver scelto di farsi processare col rito abbreviato, infatti, l’ex esponente della Dc è stato assolto in primo e secondo grado, con conferma della Cassazione. Nell’aprile del 2018, quando erano arrivate le condanne nel processo celebrato col rito ordinario, l’assoluzione di Mannino era solo di primo grado. La corte d’Assise di Palermo cercò di dribblare quella sentenza con queste parole: “Subranni ha recepito (anche) le preoccupazioni esternategli in modo sempre più pressante, già all’indomani dell’uccisione di Salvo Lima, da Calogero Mannino, il quale temeva – deve dirsi, peraltro, fondatamente – di poter essere una delle possibili successive vittime della vendetta in tale contesto, nasce l’iniziativa del Ros comandato da Subranni diretta a intraprendere i contatti con Vito Ciancimino col fine precipuo di raggiungere, attraverso l’intermediazione del predetto che si sapeva essere particolarmente vicino ai corleonesi di Cosa nostra, direttamente i vertici dell’associazione mafiosa”. Ora che si attende la sentenza di Appello, però, l’assoluzione di Mannino è stata confermata in via definitiva: per i giudici non chiese di trattare con Cosa nostra ma continuò addirittura a combatterla. Quando invece all’operato dei carabinieri con Ciancimino, si trattava solo di una “operazione info-investigativa di polizia giudiziaria”. Seguendo questa ricostruzione i giudici definiscono la tesi dell’accusa “non solo infondata, ma anche totalmente illogica ed incongruente con la ricostruzione complessiva dei fatti”.

Il ruolo dei carabinieri – Per cercare di confutare queste critiche, i sostituti pg Fici e Barbera hanno depositato agli atti del processo d’Appello una complessa e dettagliata memoria. La sentenza passata in giudicato su Mannino, però, potrebbe chiaramente avere un’influenza nelle scelte della corte d’Assise. È proprio appellandosi a quella sentenza che le difese di Mori, Subranni e De Donno hanno chiesto l’assoluzione dei loro imputati: se non c’è nessuno che ha chiesto di trattare con Cosa nostra, è il ragionamento, perché alcuni alti ufficiali dei carabinieri avrebbero dovuto farsi portatori dei desiderata dei mafiosi? A che pro? Ecco perché i giudici potrebbero riformare parzialmente la sentenza di primo grado, assolvendo gli imputati per la prima parte della trattativa, cioè i tre carabinieri, che in questa situazione vedono saldati i loro destini processuali. È molto difficile, insomma, che Mori, De Donno e Subranni possano essere destinatari di sentenze diverse. Basilio Milio, legale di Mori, ha persino invocato il ne bis in idem, visto che il suo cliente è stato già assolto in via definitiva per il mancato arresto di Provenzano nel 1995: in quel caso, però, il reato era favoreggiamento aggravato. E infatti i giudici del processo di primo grado avevano poi condannato il generale del Ros, nonostante l’avvocato si fosse già allora appellato al divieto di processare due volte una persona per lo stesso reato.

Assolti e condannati: due segmenti di Trattativa – Un’eventuale assoluzione di Mori, De Donno e Mannino, però, non avrebbe per forza effetti sul protagonista di quello che è praticamente il secondo segmendo della trattativa, cioè Marcello Dell’Utri. I giudici potrebbero decidere di assolvere i carabinieri e condannare il fondatore di Forza Italia, o viceversa. Per la pubblica accusa è l’ex senatore l’uomo che tra il 1993 e il 1994 diventa il nuovo interlocutore di Cosa nostra, veicolando la pressione dei boss nei confronti del primo governo di Silvio Berlusconi. Dell’Utri è già stato condannato in via definitiva per concorso esterno, reato commesso fino al 1992: per il periodo successivo è stato assolto. Nel 2018, però, la corte d’Assise lo ha condannato per un reato diverso e cioè la violenza o minaccia ad un Corpo politico dello Stato. In pratica, secondo i giudici del primo grado, con la nascita di Forza Italia il ruolo di intermediario tra Arcore e Cosa nostra svolto da Dell’Utri “rafforza il proposito criminoso dei vertici mafiosi di proseguire con la strategia ricattatoria iniziata da Riina nel 1992″. Nelle motivazioni del primo grado si considera provato che l’ex senatore ha riferito a Vittorio Mangano, l’ex stalliere di villa San Martino, “una imminente modifica legislativa in materia di arresti per gli indagati di mafia senza clamore, o per meglio dire nascostamente tanto che neppure successivamente fu rilevata, inserita nelle pieghe del testo di un decreto legge che rimase pressoché ignoto, nel suo testo definitivo, persino ai Ministri sino alla vigilia, se non in qualche caso allo stesso giorno, della sua approvazine da parte del Consiglio dei Ministri del Governo presieduto da Berlusconi”. La norma in questione era una modifica minima e molto tecnica – inserita nel decreto Biondi, meglio noto come “salvaladri” – di cui all’epoca non si accorsero né i giornali e neanche i ministri competenti, che aveva come obiettivo quello di modificare la custodia cautelare per i mafiosi. Di queste modifiche, sempre secondo la sentenza di primo grado, Dell’Utri informò in “anteprima” Mangano, che la riferì a sua volta ad altri mafiosi. Che cosa voleva dire tutto ciò? Per la corte d’Assise che le richieste di Cosa nostra arrivarono a Palazzo Chigi: “Anche il destinatario finale della pressione o dei tentativi di pressione – scrivono – e cioè Berlusconi, nel momento in cui ricopriva la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, venne a conoscenza della minaccia in essi insita e del conseguente pericolo di reazioni stragiste che un’inattività nel senso delle richieste dei mafiosi avrebbe potuto fare insorgere”.

Dell’Utri “cinghia di trasmissione” e il ruolo di B. – Una ricostruzione che, ovviamente, la difesa di Dell’Utri contesta duramente. “Dell’Utri ha trasmesso la minaccia a Silvio Berlusconi, ponendosi dalla parte della mafia e tentando di estorcere qualcosa allo stesso Presidente del Consiglio?”, è la domanda retorica che si è posto l’avvocato Francesco Centonze. Rispondendosi: “Perché la percezione della minaccia deve per forza di cose essersi tradotta in una coartazione. La minaccia era stragista e come tale doveva essere trasmessa e recepita dalla controparte, ma per la difesa non ci sono prove della sua trasmissione da Dell’Utri a Berlusconi”. Proprio per sgomberare il campo da ogni equivoco, l’avvocato di Dell’Utri aveva citato come teste l’ex presidente del consiglio. Avrebbe dovuto testimoniare a favore del suo storico braccio destro, negando di aver ricevuto alcun tipo di pressione proveniente da Cosa nostra. Una testimonianza importantissima, che pure la Corte d’Assise d’Appello definì come “decisiva” per le sorti processuali di Dell’Utri. E invece Berlusconi ha preferito rendere noto di essere ancora sotto inchiesta a Firenze per le stragi del 1993 in modo da appellarsi alla facoltà di non rispondere prevista per gli indagati di reato connesso. Miranda Ratti, consorte di Dell’Utri, non la prese bene: “E’ meglio che non dico quello che penso”.

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