Il nuovo meccanismo sull'improcedibilità inserito nella legge delega penale applica al processo d'appello una data di scadenza. In questo modo gli imputati saranno incentivati a fare ricorso, puntando alla "morte" stessa del procedimento. E per fare "morire" il processo l'unica alternativa è puntare sulle tattiche dilatorie, che qualsiasi penalista di esperienza sa bene come mettere in campo.
Processi più veloci e che durano meno tempo. Era questa la richiesta all’Italia da parte della commissione Europea per avere accesso ai fondi del Recovery plan. Un obiettivo che sembra difficile da raggiungere con la legge delega licenziata giovedì sera dal Consiglio dei ministri del governo di Mario Draghi. Il motivo? Sono molteplici. Per esempio mancano elementi concreti che incentivino in modo sostanziale la scelta dei riti alternativi. Ma soprattutto ad apparire non particolarmente efficace è la nuova riforma della prescrizione della guardasigilli Marta Cartabia. La norma, nei fatti, soppianta la legge di Alfonso Bonafede, che dall’1 gennaio del 2020 blocca la prescrizione del reato dopo il primo grado di giudizio. Quella riforma, a suo tempo bandiera dei 5 stelle, produrrà i suoi effetti solo a partire dal 2025: sarebbe dunque prematuro cercare di tracciarne un bilancio. Di sicuro, però, chi si è visto applicare una norma che congela la prescrizione dopo la prima sentenza, non ha molto interesse a fare ricorso in appello. Soprattutto quando è stato magari condannato a pene molto lievi.
La tagliola di Cartabia – Il nuovo meccanismo studiato da Cartabia, invece, mantiene la prescrizione esistente solo fino al primo grado. Nel secondo subentra un altro concetto, quello dell’improcedibilità. Se l’Appello non si conclude entro due anni, il processo non può più andare avanti, cioè muore in via definitiva. Lo stesso vale per quello in Cassazione, dove la tagliola scatta entro un anno. I ministri dei 5 stelle hanno assicurato il sostegno al testo dopo che la guardasigilli ha modificato leggermente la riforma. Cartabia ha previsto l’allungamento (ma solo a discrezione del giudice) del termine entro cui si devono completare i gradi di giudizio – a pena di improcedibilità – a tre anni in Appello e 18 mesi in Cassazione per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione: concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità. Tempi più lunghi sono previsti anche per reati gravi come la mafia e il terrorismo, mentre sono completamente esclusi da questo meccanismo quelli puniti con l’ergastolo, come l’omicidio e la strage. I 5 stelle rivendicano la minuscola modifica inserita nella riforma come una loro personale vittoria: “I tempi della prescrizione – sostengono in una nota – per i reati dei potenti, quelli contro la collettività (vedi la corruzione) sono stati allungati: non a caso rappresentanti di alcune forze politiche ieri hanno avuto forti mal di pancia”.
Processi più veloci del 25%? “Previsione irrealistica” – Una verità parziale. Intanto perché un sistema simile crea una discriminazione tra imputati e quindi può prestare il fianco a una questione di legittimità costituzionale. Ma soprattutto perché è evidente che in questo modo i processi non dureranno di meno. Non è un caso se un insigne giurista e celebre legale come Ennio Amodio ha definito la riforma come “un’occasione mancata“. A sentire Draghi le norme introdotte da Cartabia accorceranno del 25 percento i tempi dei processi penali, ma Amodio non è d’accordo. “Non mi sembra una previsione realistica perché si basa su un pensiero pieno di prospettive ma lontano dalla realtà”, ha detto tranciante il professore alla Stampa.
Il giudice in pensione: bisogna sostituirlo entro 60 giorni – Senza considerare che appliccando sul processo d’appello una data di scadenza gli imputati saranno incentivati a fare ricorso, puntando alla “morte” stessa del procedimento. E per fare “morire” il processo l’unica alternativa è puntare sulle tattiche dilatorie, che qualsiasi penalista di esperienza sa bene come mettere in campo. In effetti basta addentrarsi tra gli articoli della legge delega per accorgersi che mancano una serie di norme per disincentivare i tentativi di dilazione. A cominciare da eventuali sanzioni per i giudici e il personale amministrativo dei procedimenti che andranno in fumo. Ma non solo. La norma contenuta nell’ultima bozza della legge delega prevede che “i termini di durata massima del processo sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall’articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”. Che cosa vuol dire? Che nel caso in cui occorresse far ripartire il dibattimento – succede per esempio quando cambia il giudice – il tetto dei due anni viene congelato. La stessa norma però prescrive che “in caso di sospensione per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il periodo di sospensione fra un’udienza e quella successiva non può comunque eccedere i sessanta giorni”. Quindi se, per fare un esempio, un giudice va in pensione, bisognerà sostituirlo entro 60 giorni: in alternativa le lancette dell’improcedibilità riprenderanno a correre. In più, scritto in questa maniera, sembra che dal momento in cui il processo ripartirà, bisognerà concluderlo nel tempo rimasto.
Tattiche dilatorie e tempi morti: più processi più lunghi – Ma non solo. L’articolo 159, primo comma, del codice penale, citato nella norma precedente, disciplina eventuali impedimenti di difensori e imputati: prevede che in caso di assenza giustificata ogni rinvio deve essere fissato entro 60 giorni dalla cessazione dell’impedimento. Se per esempio l’imputato presenta un certificato medico che ne testimonia l’impedimento per 30 giorni, il giudice potrà fissare una nuova udienza anche tre mesi dopo (si sommano 30 giorni di impedimento ai 60). In questo lasso di tempo la “tagliola” dell’improcedibilità viene congelata ma è evidente che un sistema del genere non produrrà certo processi più veloci. Anzi: ne produrrà molti di più e più lenti. Senza considerare che, come si legge sempre nella bozza, la nuova disciplina sulla prescrizione si applica per reati commessi dopo l’1 gennaio 2020, data di entrata in vigore della riforma Bonafede, e non per quelli precedenti. Ma perché un imputato per un reato commesso il 31 dicembre del 2019, che magari è ancora in attesa di giudizio, deve essere giudicato con la vecchia legge sulla prescrizione – in questo caso la riforma Orlando – e non con la nuova, molto più favorevole al reo? E’ solo uno dei tanti interrogativi che pesano su una riforma nata per velocizzare i processi. Ma che rischia o di ucciderli o di rallentarli. Di sicuro ne produrrà di più.
ILFQ