Ieri 30 ottobre 2025 la tanto contrastata legge è passata. Sarebbero stati contenti Berlusconi e Gelli che volevano entrambi una Magistratura non libera e indipendente dal potere esecutivo ma soggetta al Governo. Ora contro questa legge liberticida ci sarà un referendum.
Un diario, dove annoto tutto ciò che più mi colpisce. Il mio blocco per gli appunti, il mio mondo.
venerdì 31 ottobre 2025
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA- SEPARAZIONE DELLE CARRIERE E MAGISTRATURA SOTTO IL TALLONE DEL GOVERNO- Viviana Vivarelli - 31.10.2025
giovedì 28 dicembre 2023
“Il bavaglio sulle ordinanze non c’entra nulla con la presunzione d’innocenza. Citare la direttiva Ue è fuori luogo, norme a rischio costituzionalità”. - Giuseppe Pipitone
LA GIURISTA - Intervista a Marina Castellaneta, ordinaria di Diritto internazionale alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari: "L'ultimo provvedimento approvato dal Parlamento è in contrasto con una serie di regole di diritto internazionale. Il nostro legislatore non sta rispettando obblighi Ue. La situazione è allarmante, si potrebbe sollevare la questione di costituzionalità"
Il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare? Con la presunzione d’innocenza “non c’entra nulla” ed è “in contrasto con una serie di regole di diritto internazionale“. Anzi, nell’emendamento approvato dal Parlamento la citazione della direttiva Ue è “fuori luogo“. Di più: l’intero decreto che con cui il governo di Mario Draghi ha recepito nel 2021 la direttiva 2016/343 non è “assolutamente in linea” coi principi comunitari enunciati in quel provvedimento. Parola di Marina Castellaneta, ordinaria di Diritto internazionale alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, giornalista pubblicista e autrice di numerosi saggi sulla libertà di stampa e sul diritto europeo. La professoressa critica duramente le norme che influiscono sulla libertà di stampa nel nostro Paese: non solo per le ultime leggi varate, ma anche per quelle che il Parlamento non ha mai approvato. “Noi abbiamo un legislatore che non sta rispettando obblighi internazionali“, spiega.
Professoressa, partiamo dalla fine. L’emendamento approvato dalla Camera martedì chiede al governo di vietare la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare facendo esplicito riferimento agli articoli 3 e 4 della direttiva Ue 2016/343, quella sulla presunzione d’innocenza. Ma in che modo questa direttiva vieta la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare?
Intanto vorrei dire che il provvedimento è in contrasto con una serie di regole di diritto internazionale. Poi faccio notare che gli articoli 3 e 4 della direttiva Ue sulla presunzione d’innocenza non si occupano della stampa.
Di cosa si occupano?
L’intera direttiva ha un’unica norma sulla stampa che però prescrive di salvaguardarne la libertà. L’articolo 3 si limita a dire che deve essere garantita la presunzione d’innocenza agli indagati e agli imputati. Non devono apparire come colpevoli e dunque va esplicitato quale è il loro status: se sono indagati, imputati e non condannati in via definitiva. L’articolo 4 dice semplicemente che la persona non va presentata come colpevole. Nulla di nuovo rispetto a quanto noi prevediamo già nelle norme costituzionali e nel Testo unico sui doveri del giornalista.
Cosa c’entra dunque il divieto di pubblicazione dell’ordinanza di custodia cautelare?
Nulla. Si può prevedere di rafforzare la presunzione d’innocenza, ma sempre in linea coi principi della direttiva che equivalgono semplicemente a non indicare come colpevoli persone non ancora condannate in via definitiva. Ma questa è una cosa diversa dal far sparire le notizie. Anzi il Considerando numero 19 della direttiva dice espressamente che gli Stati devono fare salva la libertà di stampa e dei media. Dunque l’interpretazione estensiva che fa il legislatore italiano è scorretta e non è in linea con la direttiva, che è citata fuori luogo.
Per questo motivo l’onorevole Costa, ispiratore della norma, è stato accusato di avere messo un bavaglio alla stampa. Accusa alla quale ha replicato facendo notare che si tornerà semplicemente al 2017, quando era vietato pubblicare l’ordinanza di custodia cautelare. Poi, però, la riforma di Andrea Orlando ha modificato l’articolo 114. Questo ritorno al passato è in linea coi principi comunitari?
Noi ormai abbiamo un quadro europeo che va chiaramente verso il rafforzamento della tutela della libertà di stampa. Abbiamo la Carta dei diritti fondamentali, è in via di ultimazione il regolamento del Media Freedom Act, c’è la proposta di una direttiva contro le querele temerarie. La Corte europea dei diritti dell’uomo varie volte ha detto che possono essere pubblicati atti d’indagine, intercettazioni, fotografie di persone indagate se questo serve all’interesse pubblico, cioè l’interesse della collettività a ricevere notizie. Quindi, secondo me, l’introduzione di queste norme potrebbe portare a far sollevare la questione di costituzionalità.
È quello che sostengono i giornalisti della Lombardia a proposito del cosiddetto “bavaglio Cartabia”, cioè il decreto varato dall’allora guardasigilli del governo di Mario Draghi proprio per recepire la direttiva Ue sulla presunzione d’innocenza. Che opinione ha di quel decreto?
Che contiene sempre lo stesso errore di fondo: la direttiva Ue ha il fine di garantire la presunzione di innocenza, ma senza occuparsi della stampa. L’inserimento di norme che limitano la comunicazione giudiziaria, accentrando tutto il potere nelle mani del procuratore, eliminando la possibilità di interloquire con le forze dell’ordine e prevedendo la possibilità di indire conferenze stampa soltanto in ragione di un preminente interesse pubblico, rappresentano tutti freni alla libertà di espressione. Sia dal punto di vista dei giornalisti sia dal punto di vista della magistratura. Quindi il recepimento operato dal nostro esecutivo è sicuramente contrario alla direttiva dell’Unione europea. Quasi tutte le norme di quel decreto legislativo di recepimento sono delle aggiunte, elaborate dal nostro legislatore, rispetto a quanto troviamo nella direttiva. Cosa che non hanno fatto gli altri Stati membri.
Cosa hanno fatto gli altri Stati membri?
Alcuni, come la Francia, hanno comunicato alla Commissione europea che avevano già norme interne sulla presunzione di innocenza. Nel caso dell’ordinamento francese la direttiva era già rispettata attraverso l’articolo 9 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo ma anche grazie alle norme del codice penale. Poi c’è il caso del Lussemburgo, che non ha incluso alcuna norma sulla libertà di informazione. Non ho trovato provvedimenti analoghi a quelli introdotti dal legislatore italiano.
Anche l’Italia si sarebbe potuta limitare a far sapere all’Ue di avere già le sue leggi sulla presunzione d’innocenza?
Certamente, perché la presunzione di non colpevolezza è già prevista dalla Costituzione italiana. Abbiamo tantissime altre norme, incluso il Testo unico sui doveri dei giornalisti, che impongono di usare la corretta informazione giudiziaria cioè ribadire sempre che una persona è presunta innocente fino alla sentenza definitiva. E invece non solo l’Italia è intervenuta, ma ha inserito queste leggi limitative dell’informazione giudiziaria.
Quel decreto, dunque, è stato solo un pretesto per mettere un bavaglio alle fonti giudiziarie?
Per rispondere a questa domanda ricordo soltanto che le questioni riguardanti la comunicazione e il rispetto della presunzione di innocenza di altri organi come le autorità politiche non vengono proprio inserite nel nostro decreto di recepimento.
Nella direttiva Ue si parla di politici?
C’è un richiamo alle autorità pubbliche che devono rispettare nella comunicazione il principio della presunzione di innocenza. E nel rapporto della Commissione europea si chiarisce che quel richiamo riguarda anche i politici.
Ma in che modo i politici dovrebbero rispettare la presunzione d’innocenza?
Ci sono tantissimi esempi. Pensiamo ai casi di cronaca nera e alle persone additate subito come colpevoli, magari proprio dai politici sui social.
E tutta questa parte non viene recepita in Italia?
No, non c’è traccia.
Lei ha scritto che il cosiddetto decreto Cartabia è uno “strumento il cui fine è proprio quello di limitare la comunicazione di informazioni alla collettività, con conseguenze negative sia per lo Stato di diritto sia per le vittime di reati”. In pratica ha un effetto completamente opposto rispetto a quello pubblicizzato: è corretto?
Secondo me è assolutamente così. Tra l’altro io vedo anche dei margini di incompatibilità con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Cioè?
Il discorso sarebbe molto tecnico, però, certamente l’applicazione rigida di quelle norme ostacola il procedimento in base al quale il giornalista informa la collettività su questioni di interesse generale. Anche a livello temporale.
In che senso?
La Corte europea varie volte ha detto che le notizie di stampa sono un bene deperibile, quindi va assicurata anche la tempestività nella comunicazione delle notizie.
Invece in varie procure si creano problemi perché a dare il via libera ai comunicati stampa può essere solo il procuratore. Ecco: come fa un procuratore, che non è un giornalista, a decidere se una questione è di rilevanza pubblica o no?
Dovrebbe basarsi sui parametri della Corte europea dei diritti dell’uomo. Quindi oggettivamente la sua attività è piuttosto complessa. Perché, per esempio, la Corte di Strasburgo ha detto che a volte anche una notizia piccola, detto tra virgolette, è comunque una notizia di interesse pubblico.
Tipo gli incidenti stradali o i morti sul lavoro?
Esatto, sono piccole notizie ma molto importanti per una piccola comunità. Però leggo che da quando è in vigore il decreto i giornalisti hanno spesso problemi a recepire anche i nomi delle vittime.
Abbiamo citato il decreto Cartabia, ma c’è anche la riforma Nordio, che prevede il divieto di pubblicare intercettazioni non contenute nell’ordinanza di custodia cautelare. Dopo quest’ultimo emendamento approvato alla Camera, sembra che ci sia una sorta di attacco concentrico alla libertà di informazione, soprattutto a quella giudiziaria: è d’accordo?
Assolutamente sì. Tanto più che, appunto, gli organismi internazionali hanno già sottolineato varie volte che l’Italia non rispetta gli standard in materia di libertà di stampa. Se agli elementi per così dire commissivi, in cui lo Stato è intervenuto limitando la libertà di stampa, aggiungiamo quelli omissivi, abbiamo sicuramente un quadro che ci deve per forza di cose allarmare. E non poco.
A cosa si riferisce quando parla di elementi omissivi?
Ad esempio alle norme sulla protezione delle fonti: l’articolo 200 deve essere modificato da tempo. Ma questa questione non è stata mai affrontata correttamente dal legislatore italiano. Oppure alla detenzione per i giornalisti, che è scomparsa dalla legge sulla stampa ma è rimasta nel codice. Tra l’altro la Corte costituzionale aveva chiesto al legislatore d’intervenire, ma il legislatore non è intervenuto. E non è mai intervenuto neanche sulle querele temerarie, utilizzate per avere il cosiddetto chilling effect, cioè un effetto paralizzante sulla libertà di stampa.
Non è intervenuto nonostante gli appelli continui a governo e Parlamento.
E nonostante i rapporti sul Rule of law, preparati ogni anno dalla Commissione europea sullo Stato di diritto, abbiano evidenziato come in Italia ci sia un problema derivante dalle intimidazioni e dalle querele temerarie contro i giornalisti. Quindi noi abbiamo un legislatore che non sta rispettando obblighi internazionali con rango costituzionale e sub costituzionale, cioè che prevalgono anche sulla legge interna. Ecco perché ripeto, secondo me, si potrebbe sollevare la questione di costituzionalità.
lunedì 9 ottobre 2023
Caravaggio - Guendalina Middei
Lo sapevate che... Caravaggio venne arrestato per possesso d’armi, condannato per aver insultato le guardie cittadine, accusato di aver lanciato ad un garzone un piatto di carciofi, ricercato per aver ferito gravemente un notaio.
Si addentrava senza paura nei quartieri popolari, nelle bettole malfamate e usò come modelli per le sue Vergini ed i suoi Santi, pezzenti, prostitute, ragazzini di strada. Tutto questo ha contribuito alla sua fama di pittore maledetto. Ma, a dispetto del sua vita burrascosa, i dipinti di Caravaggio ci colpiscono per i loro incredibili effetti di luce e per l’intensa espressività dei suoi soggetti.
Avete mai visto dal vivo un dipinto di Caravaggio? I suoi angeli, le sue madonne, i suoi santi sembrano guardarvi dritti negli occhi. E tu non puoi fare altro che restare paralizzato. Guardatelo. Guardate per un istante questo dipinto. Caravaggio ci mostra con precisione chirurgica le pieghe di carne sul costato del santo. Il volto di San Girolamo si staglia contro l’oscurità che minaccia di inghiottirlo ed esprime tutta l’angoscia dell’uomo che meditando sul mistero della morte (simboleggiata dal teschio) prende coscienza della caducità della vita umana. Ho visto persone piangere di fronte a questo quadro. E anche io ho pianto. Era un uomo irreprensibile? Non lo era affatto.
«Immagino sappia che uccise, durante una rissa, un certo Ranuccio Tommasoni e che per questo venne condannato a morte. Decapitazione. Il nostro naturalmente fuggì da Roma per scampare alla condanna, e la sua psiche, già fragile di suo, ne restò devastata. Incominciò a ritrarre di continuo teste mozzate e per ben sei volte usò il suo volto come modello. Se lo immagini, quest’uomo un tempo brillante, conteso da principi, marchesi e cardinali, costretto a nascondersi in qualche sudicia, maleodorante locanda, che con dita tremanti dipinge la sua testa adagiata su un piatto dorato, con un fiotto di sangue che ancora zampilla dalla ferita. Vede, la sua mente non gli dava tregua, non poteva fare a meno di inscenare di continuo la propria morte e lei del resto... gli somiglia moltissimo, sa? A Caravaggio intendo»
Il virgolettato è tratto dal mio romanzo «Intervista con un matto». Se volete scoprire di cosa parla, potete leggerne un estratto gratuito qui: https://www.amazon.it/Intervista-matto.../dp/883205597X/
Guendalina Middei, anche se voi mi conoscete come Professor X #caravaggio #arte #arteitaliana #cultura
https://www.facebook.com/photo?fbid=881815913312182&set=a.655388085954967
mercoledì 30 agosto 2023
NON APRITE QUELLE PORTE. - Marco Travaglio
Mentre la libera stampa insegue l’ultima minchiata del penultimo ministro e del generale Catenacci o come diavolo si chiama, un trust di 26 cervelli messo insieme da Nordio a sua immagine e somiglianza partorisce la bozza di decreto attuativo della legge delega sull’ordinamento giudiziario escogitata da quell’altro genio della Cartabia.
Con due ideone.
La prima – nata dalla fertile mente dell’ex forzista e ora calendiano Costa – è una nuova voce nel “fascicolo per la valutazione del magistrato”:
quella sul “complesso dell’attività svolta, compresa quella di natura cautelare”, la “tempestività nell’adozione dei provvedimenti” e le “gravi anomalie in relazione all’esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi”.
Il Csm dovrà tenerne conto per valutare promozioni, sanzioni e radiazioni (automatiche con due bocciature consecutive).
La seconda genialata è quella che gli italiani hanno bocciato appena un anno fa bocciando i referendum contro la giustizia:
far giudicare i magistrati nei Consigli giudiziari
(le sezioni locali del Csm) anche dagli avvocati.
A Palermo, per dire, il legale di Messina Denaro potrebbe dire la sua sul pm e il gip che hanno scovato e arrestato il suo cliente.
Il combinato disposto delle due ideone sarà una magistratura ancor più intimorita, pavida, conformista e riverente al potere di quanto già non sia dopo le cure da cavallo degli ultimi 25 anni.
Se la carriera dei magistrati dipende dal giudizio degli avvocati e ancor di più dalle conferme dei loro provvedimenti nei successivi gradi di giudizio, le conseguenze possono essere solo due, entrambe nefaste.
Molti giudici saranno portati a confermare le decisioni dei colleghi sottostanti, anche se non le condividono, per salvare loro la carriera (l’“appiattimento” sempre deplorato dai “garantisti”).
E molti pm, gip e gup saranno indotti a chiudere gli occhi sui delitti dei potenti e ad archiviare i processi più complessi
(quelli indiziari, senza pistole fumanti o confessioni), nel timore o nella certezza che i colleghi di tribunale, appello e Cassazione vedano il bicchiere mezzo vuoto o cerchino il pelo nell’uovo per allontanare l’amaro calice.
Quando Falcone e Borsellino istruirono il maxiprocesso a Cosa Nostra, Corrado Carnevale divenne presidente della I sezione della Cassazione, monopolista dei processi di mafia.
E iniziò a cassare condanne e arresti di mafiosi (500 in tutto) guadagnandosi la fama di “ammazzasentenze”.
Ma Falcone e Borsellino continuarono ad arrestare e a processare mafiosi fino all’estremo sacrificio, perché nessuno poteva cacciarli per gli annullamenti dei loro provvedimenti.
Con i “riformatori” di oggi, Cosa Nostra avrebbe risparmiato un bel po’ di guai. E di tritolo.
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sabato 17 giugno 2023
Giustizia, cosa prevede la riforma Nordio approvata dal Cdm: la scheda.
Approvato dal Consiglio dei Ministri del Governo Meloni, il dl Nordio prevede diverse novità, in tema di intercettazioni, abuso d’ufficio e molto altro. Qui una sintesi.
Il Consiglio dei Ministri la approvato il disegno di legge contenente “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario“. Nel primo pacchetto di riforme voluto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio la cancellazione dell’abuso d’ufficio, modifiche al traffico di influenze illecite, fortemente ridimensionato, stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni a tutela dei terzi non coinvolti nelle indagini e sulla custodia cautelare, limiti alla possibilità per i pm di ricorrere in appello. Ecco le novità introdotte.
ABROGAZIONE DELL’ABUSO D’UFFICIO E MODIFICHE A TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE – Abolizione dell’abuso d’ufficio e modifiche al traffico di influenze illecite, che viene meglio definito e tipizzato e “limitato a condotte particolarmente gravi”. Aumentano le pene previste che vanno da un anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi. Per il reato è anche prevista la non punibilità se l’autore collabora con la giustizia.
INTERCETTAZIONI – Non devono essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. Già oggi la legge vieta la pubblicazione del contenuto di intercettazioni fino al deposito: ora anche dopo il deposito degli atti, la pubblicazione del contenuto (totale o parziale) è possibile solo se le conversazioni sono citate dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzate nel corso del dibattimento. E non può essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti o e dai loro difensori. Viene inoltre ampliato l’obbligo di vigilanza del pubblico ministero sui cosiddetti brogliacci e il dovere del giudice di ‘stralciare’ le intercettazioni, includendovi, oltre ai già previsti ‘dati personali sensibili’ anche quelli ‘relativi a soggetti diversi dalle parti’ (fatta salva, anche in questo caso, l’ipotesi che essi risultino rilevanti ai fini delle indagini).
CUSTODIA CAUTELARE – Il ddl prevede interventi sull’applicazione delle misure custodia cautelare, per le quale sarà necessario l’interrogatorio di garanzia dell’indagato, a meno che non sussista pericolo di fuga o di inquinamento delle prove Si introduce il principio del contradditorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato ‘a sorpresa’. Questo per evitare l’effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva e per consentire al giudice un contatto diretto on l’indagato prima dell’adozione della misura. La decisione, nel caso della custodia cautelare in carcere, sarà affidata non al gip ma a un collegio di tre giudici. Questa disposizione, dato l’impatto sull’organizzazione dei tribunali, entrerà in vigore tra 2 anni per consentire un intervento di ampliamento della pianta organica dei magistrati di 250 unità.
INFORMAZIONE DI GARANZIA – Nel ddl si prevede che nell’informazione di garanzia deve essere ora contenuta una descrizione sommaria del fatto su cui si indaga, che oggi non è prevista. Si prevede anche che la notifica avvenga con modalità che tutelino maggiormente l’indagato, stabilendo che la consegna avvenga in modo da garantire la riservatezza del destinatario.
LIMITI ALLE IMPUGNAZIONI DEI PM – Il ddl ridisegna il potere d’impugnazione del pubblico ministero contro le assoluzioni in primo grado per escludere che possa proporre appello rispetto a sentenze relative a reati di contenuta gravità. Ma restano appellabili le decisioni di assoluzione per i reati più gravi, compresi tutti quelli contro la persona che determinano particolare allarme sociale, tra i quali sono ricompresi i reati cosiddetti da codice rosso.
GIUDICI POPOLARI IN CORTE D’ASSISE – Si introduce una norma di interpretazione autentica per chiarire che il requisito di età massima fissato per i giudici popolari delle Corti d’Assise in 65 anni deve sussistere soltanto al momento della nomina. Si evita così il rischio che, in procedimenti per gravissimi reati anche per mafia e terrorismo, siano ritenute nulle le sentenze pronunciate da Corti d’Assise nelle quali un giudice popolare abbia superato i 65 anni durante il processo.

