Dal 19 maggio in vigore il potenziamento dell’azione di classe. La possibilità di adesione anche dopo il giudizio di primo grado.
Partirà il 19 maggio, salvo rinvii dell’ultimissima
ora (sarebbe il terzo slittamento, peraltro), la riforma della class action.
Tutto da verificare, però, è il contesto applicativo che deve accompagnare la
riforma, dall’allestimento della piattaforma digitale che dovrà raccogliere le
adesioni all’azione di classe alla versione definitiva del decreto del
ministero della Giustizia sull’istituzione dell’elenco pubblico di associazioni
e organizzazioni legittimate a proporre l’azione (a inizio anno il garante
aveva dato parere favorevole a una prima versione, chiedendo però 2
correzioni). Come pure da valutare con attenzione è la compatibilità della
nuova disciplina con la direttiva 2020/1828, sulle azioni di tutela dei
consumatori.
Con la legge 31 del 2019, peraltro, la class action,
assai poco utilizzata sinora, è stata inserita come titolo autonomo all’interno
del Codice di procedura civile, come strumento per la tutela dei diritti
individuali omogenei lesi da atti e comportamenti di imprese o gestori di
servizi pubblici o di pubblica utilità. L’azione può essere promossa da ciascun
componente della classe, ma anche da organizzazioni e associazioni senza scopo
di lucro che soddisfano determinati requisiti. Il giudice competente è la
sezione specializzata in materia di impresa individuata in base alla sede del
resistente.
Il procedimento si articola in tre fasi dedicate
rispettivamente alla decisione sull’ammissibilità della domanda, alla
valutazione della causa nel merito, alla verifica dei diritti individuali e
alla liquidazione dei risarcimenti ai singoli, con intervento di un
rappresentante comune degli aderenti nominato dal giudice. L’adesione degli
interessati, che, elemento di forte tensione del sistema e contestato da parte
delle imprese, è possibile anche dopo il verdetto di primo grado oltre che dopo
il giudizio di ammissibilità, deve essere effettuata in via telematica
attraverso il portale del Ministero della giustizia.
La disciplina prevede la facoltà per il promotore
dell’azione di chiedere la disclosure delle prove e individua uno spazio per
gli accordi transattivi sia in corso di causa, su proposta formulata dal
giudice, sia dopo la sentenza. Un passaggio di forte novità, ma anche questo
assolutamente indigesto per le aziende, in difficoltà nel valutare i costi
della causa e quindi la convenienza di una transazione, è costituito
dall’obbligo per l’impresa, in caso di condanna, di corrispondere al
rappresentante comune degli aderenti e all’avvocato del promotore compensi
stabiliti in percentuale dell’importo complessivo del risarcimento, sulla base
del numero degli aderenti.
Oltre a quelle sull’azione di classe, la legge n.
31/2019 ha inserito nel Codice di procedura civile anche misure inedite
sull’azione collettiva inibitoria, che può essere promossa da chiunque abbia
interesse a ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione di una condotta
d’impresa lesiva di una pluralità di individui o enti.
Anche per questa azione la competenza è assegnata alle
sezioni specializzate in materia d’impresa e il promotore può avvalersi della
disclosure delle prove. Con la condanna alla cessazione della condotta
contestata il giudice può ordinare all’impresa di adottare idonee misure di
ripristino, di pagare una somma di denaro in caso di inosservanza o ritardo, di
dare diffusione al provvedimento attraverso i mezzi di comunicazione più
indicati.
I punti chiave
1
ll perimetro.
Obiettivo più azioni.
Con la riforma l’intenzione è di favorire un sensibile aumento del numero delle
azioni di classe , sinora assolutamente trascurabile. Sarà possibile utilizzare
lo strumento non solo per la tutela dei diritti dei consumatori, ma anche per
fare valere diritti comunque omogenei danneggiati dalla condotta di imprese e
da gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità
2
Chi può proporla.
In campo singoli ed enti.
L’azione può essere promossa da ciascun componente della classe ma anche da
organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, che soddisfano determinati
requisiti e sono iscritte in un elenco pubblico presso il ministero della
Giustizia. Il giudice competente è la sezione specializzata in materia di
impresa individuata in base alla sede del resistente
3
I costi.
Rischio insostenibilità.
La nuova versione dell’azione di classe è stata contestata dalle imprese per
l’impossibilità di valutare in anticipo i costi presumibilmente sostenibili.
Cruciali le previsioni sia di un inserimento nella classe anche successivamente
al giudizio di primo grado, con possibile effetto volano, sia di un
extracompenso da dovere corrispondere ai legali e al rappresentante comune.
4
L’inibitoria.
Alt al danno.
Oltre alla class action la legge del 2019 introduce anche un’azione inibitoria
che non ha come obiettivo il risarcimento di un danno collettivo, quanto
piuttosto la cessazione di una condotta imprenditoriale in danno di una
collettività oppure di una pluralità di enti o associazioni. Possibile però
anche la condanna al pagamento di una somma di denaro
IlSole24Ore