Visualizzazione post con etichetta CLASS ACTION. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta CLASS ACTION. Mostra tutti i post

martedì 18 maggio 2021

Debutta la class action. Come funziona e chi può promuoverla. - Giovanni Negri

 

Dal 19 maggio in vigore il potenziamento dell’azione di classe. La possibilità di adesione anche dopo il giudizio di primo grado.

Partirà il 19 maggio, salvo rinvii dell’ultimissima ora (sarebbe il terzo slittamento, peraltro), la riforma della class action. Tutto da verificare, però, è il contesto applicativo che deve accompagnare la riforma, dall’allestimento della piattaforma digitale che dovrà raccogliere le adesioni all’azione di classe alla versione definitiva del decreto del ministero della Giustizia sull’istituzione dell’elenco pubblico di associazioni e organizzazioni legittimate a proporre l’azione (a inizio anno il garante aveva dato parere favorevole a una prima versione, chiedendo però 2 correzioni). Come pure da valutare con attenzione è la compatibilità della nuova disciplina con la direttiva 2020/1828, sulle azioni di tutela dei consumatori.

Con la legge 31 del 2019, peraltro, la class action, assai poco utilizzata sinora, è stata inserita come titolo autonomo all’interno del Codice di procedura civile, come strumento per la tutela dei diritti individuali omogenei lesi da atti e comportamenti di imprese o gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. L’azione può essere promossa da ciascun componente della classe, ma anche da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro che soddisfano determinati requisiti. Il giudice competente è la sezione specializzata in materia di impresa individuata in base alla sede del resistente.

Il procedimento si articola in tre fasi dedicate rispettivamente alla decisione sull’ammissibilità della domanda, alla valutazione della causa nel merito, alla verifica dei diritti individuali e alla liquidazione dei risarcimenti ai singoli, con intervento di un rappresentante comune degli aderenti nominato dal giudice. L’adesione degli interessati, che, elemento di forte tensione del sistema e contestato da parte delle imprese, è possibile anche dopo il verdetto di primo grado oltre che dopo il giudizio di ammissibilità, deve essere effettuata in via telematica attraverso il portale del Ministero della giustizia.

La disciplina prevede la facoltà per il promotore dell’azione di chiedere la disclosure delle prove e individua uno spazio per gli accordi transattivi sia in corso di causa, su proposta formulata dal giudice, sia dopo la sentenza. Un passaggio di forte novità, ma anche questo assolutamente indigesto per le aziende, in difficoltà nel valutare i costi della causa e quindi la convenienza di una transazione, è costituito dall’obbligo per l’impresa, in caso di condanna, di corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e all’avvocato del promotore compensi stabiliti in percentuale dell’importo complessivo del risarcimento, sulla base del numero degli aderenti.

Oltre a quelle sull’azione di classe, la legge n. 31/2019 ha inserito nel Codice di procedura civile anche misure inedite sull’azione collettiva inibitoria, che può essere promossa da chiunque abbia interesse a ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione di una condotta d’impresa lesiva di una pluralità di individui o enti.

Anche per questa azione la competenza è assegnata alle sezioni specializzate in materia d’impresa e il promotore può avvalersi della disclosure delle prove. Con la condanna alla cessazione della condotta contestata il giudice può ordinare all’impresa di adottare idonee misure di ripristino, di pagare una somma di denaro in caso di inosservanza o ritardo, di dare diffusione al provvedimento attraverso i mezzi di comunicazione più indicati.

I punti chiave

1
ll perimetro.
Obiettivo più azioni.
Con la riforma l’intenzione è di favorire un sensibile aumento del numero delle azioni di classe , sinora assolutamente trascurabile. Sarà possibile utilizzare lo strumento non solo per la tutela dei diritti dei consumatori, ma anche per fare valere diritti comunque omogenei danneggiati dalla condotta di imprese e da gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità

2
Chi può proporla.
In campo singoli ed enti.

L’azione può essere promossa da ciascun componente della classe ma anche da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, che soddisfano determinati requisiti e sono iscritte in un elenco pubblico presso il ministero della Giustizia. Il giudice competente è la sezione specializzata in materia di impresa individuata in base alla sede del resistente

3
I costi.
Rischio insostenibilità.

La nuova versione dell’azione di classe è stata contestata dalle imprese per l’impossibilità di valutare in anticipo i costi presumibilmente sostenibili. Cruciali le previsioni sia di un inserimento nella classe anche successivamente al giudizio di primo grado, con possibile effetto volano, sia di un extracompenso da dovere corrispondere ai legali e al rappresentante comune.

4
L’inibitoria.
Alt al danno.
Oltre alla class action la legge del 2019 introduce anche un’azione inibitoria che non ha come obiettivo il risarcimento di un danno collettivo, quanto piuttosto la cessazione di una condotta imprenditoriale in danno di una collettività oppure di una pluralità di enti o associazioni. Possibile però anche la condanna al pagamento di una somma di denaro

IlSole24Ore

venerdì 20 ottobre 2017

Giorgio Napolitano, class action contro l'ex presidente della Repubblica: reati contro la sovranità.

Giorgio Napolitano

Nel mirino ci finisce il sovrano, ovvero Giorgio Napolitano: contro l'ex presidente della Repubblica scatta una denuncia di massa di mille cittadini tra imprenditori, pensionati e dipendenti pubblici, che hanno sottoscritto una serie di denunce presentate in diverse procure dal prossimo venti ottobre. Una class action contro Napolitano, promossa dal solito Niki Dragonetti, l'imprenditore che denunciò Laura Boldrini.
Contro Napolitano, nella denuncia, si mette in rilievo "l'usurpazione della sovranità popolare perché in tutti questi anni ci hanno vietato di poter tornare a votare. Ci hanno imposto Governi tecnici che hanno solo provocato un sentimento di sfiducia tra gli elettori che hanno così perso il vero significato della parola democrazia. Basta i vari Renzi e Gentiloni, con mandato in scadenza. Basta i Monti, Letta e tanti altri Governi imposti da re Giorgio Napolitano unitamente ai presidenti di Camera e Senato".
Nella denuncia si fa riferimento al codice penale, articolo 287. "Non possiamo continuare a subire. Questa appoggiata da tantissime cittadini, altro non è che l'orgoglio italiano che sta emergendo. I cittadini vogliono tornare ad essere una componente essenziale per la scelta del Governo italiano e non una parte passiva e senza diritto alcuno". Dunque, Napolitano denunciato: un gesto eclatante per dar sfogo ai malumori di molti cittadini che individuano nel presidente emerito una delle principali cause delle sciagure italiane.