Visualizzazione post con etichetta quando. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta quando. Mostra tutti i post

martedì 18 maggio 2021

Debutta la class action. Come funziona e chi può promuoverla. - Giovanni Negri

 

Dal 19 maggio in vigore il potenziamento dell’azione di classe. La possibilità di adesione anche dopo il giudizio di primo grado.

Partirà il 19 maggio, salvo rinvii dell’ultimissima ora (sarebbe il terzo slittamento, peraltro), la riforma della class action. Tutto da verificare, però, è il contesto applicativo che deve accompagnare la riforma, dall’allestimento della piattaforma digitale che dovrà raccogliere le adesioni all’azione di classe alla versione definitiva del decreto del ministero della Giustizia sull’istituzione dell’elenco pubblico di associazioni e organizzazioni legittimate a proporre l’azione (a inizio anno il garante aveva dato parere favorevole a una prima versione, chiedendo però 2 correzioni). Come pure da valutare con attenzione è la compatibilità della nuova disciplina con la direttiva 2020/1828, sulle azioni di tutela dei consumatori.

Con la legge 31 del 2019, peraltro, la class action, assai poco utilizzata sinora, è stata inserita come titolo autonomo all’interno del Codice di procedura civile, come strumento per la tutela dei diritti individuali omogenei lesi da atti e comportamenti di imprese o gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. L’azione può essere promossa da ciascun componente della classe, ma anche da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro che soddisfano determinati requisiti. Il giudice competente è la sezione specializzata in materia di impresa individuata in base alla sede del resistente.

Il procedimento si articola in tre fasi dedicate rispettivamente alla decisione sull’ammissibilità della domanda, alla valutazione della causa nel merito, alla verifica dei diritti individuali e alla liquidazione dei risarcimenti ai singoli, con intervento di un rappresentante comune degli aderenti nominato dal giudice. L’adesione degli interessati, che, elemento di forte tensione del sistema e contestato da parte delle imprese, è possibile anche dopo il verdetto di primo grado oltre che dopo il giudizio di ammissibilità, deve essere effettuata in via telematica attraverso il portale del Ministero della giustizia.

La disciplina prevede la facoltà per il promotore dell’azione di chiedere la disclosure delle prove e individua uno spazio per gli accordi transattivi sia in corso di causa, su proposta formulata dal giudice, sia dopo la sentenza. Un passaggio di forte novità, ma anche questo assolutamente indigesto per le aziende, in difficoltà nel valutare i costi della causa e quindi la convenienza di una transazione, è costituito dall’obbligo per l’impresa, in caso di condanna, di corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e all’avvocato del promotore compensi stabiliti in percentuale dell’importo complessivo del risarcimento, sulla base del numero degli aderenti.

Oltre a quelle sull’azione di classe, la legge n. 31/2019 ha inserito nel Codice di procedura civile anche misure inedite sull’azione collettiva inibitoria, che può essere promossa da chiunque abbia interesse a ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione di una condotta d’impresa lesiva di una pluralità di individui o enti.

Anche per questa azione la competenza è assegnata alle sezioni specializzate in materia d’impresa e il promotore può avvalersi della disclosure delle prove. Con la condanna alla cessazione della condotta contestata il giudice può ordinare all’impresa di adottare idonee misure di ripristino, di pagare una somma di denaro in caso di inosservanza o ritardo, di dare diffusione al provvedimento attraverso i mezzi di comunicazione più indicati.

I punti chiave

1
ll perimetro.
Obiettivo più azioni.
Con la riforma l’intenzione è di favorire un sensibile aumento del numero delle azioni di classe , sinora assolutamente trascurabile. Sarà possibile utilizzare lo strumento non solo per la tutela dei diritti dei consumatori, ma anche per fare valere diritti comunque omogenei danneggiati dalla condotta di imprese e da gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità

2
Chi può proporla.
In campo singoli ed enti.

L’azione può essere promossa da ciascun componente della classe ma anche da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, che soddisfano determinati requisiti e sono iscritte in un elenco pubblico presso il ministero della Giustizia. Il giudice competente è la sezione specializzata in materia di impresa individuata in base alla sede del resistente

3
I costi.
Rischio insostenibilità.

La nuova versione dell’azione di classe è stata contestata dalle imprese per l’impossibilità di valutare in anticipo i costi presumibilmente sostenibili. Cruciali le previsioni sia di un inserimento nella classe anche successivamente al giudizio di primo grado, con possibile effetto volano, sia di un extracompenso da dovere corrispondere ai legali e al rappresentante comune.

4
L’inibitoria.
Alt al danno.
Oltre alla class action la legge del 2019 introduce anche un’azione inibitoria che non ha come obiettivo il risarcimento di un danno collettivo, quanto piuttosto la cessazione di una condotta imprenditoriale in danno di una collettività oppure di una pluralità di enti o associazioni. Possibile però anche la condanna al pagamento di una somma di denaro

IlSole24Ore

sabato 8 maggio 2021

Dichiarazione dei redditi, in arrivo la precompilata 2021: ecco come fare. - Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Modelli online sul sito delle Entrate dal 10 maggio. Presentazione del 730 entro il 30 settembre. Novità: superbonus, bonus facciate e per bici elettriche.

I punti chiave

Come si accede alla precompilata
Quali sono le principali scadenze
Quali dati ci sono nella precompilata
Cosa si trova sul sito delle Entrate
Come si presenta il modello 730
Come funzionano i controlli
Lo speciale di NT+ Fisco sulle dichiarazioni 2021

Il 10 maggio arriva online la dichiarazione dei redditi precompilata 2021 (modello 730 o Redditi). Una data che, rispetto al calendario tradizionale, è stata spostata in avanti dall’emergenza Covid. Per nove giorni le bozze si potranno solo controllare e scaricare: solo dal 19 maggio (come previsto dal provvedimento delle Entrate del 7 maggio) sarà poi possibile accettare la dichiarazione così com’è, oppure modificarla, e inviarla al Fisco.

Come si accede alla precompilata.

Si può accedere alla precompilata – nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate – tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), Cns (Carta nazionale dei servizi) e Pin Fisconline: ques’ultimo, però, può essere utilizzato solo da chi ne è già in possesso. Dallo scorso 1° marzo, infatti, in base alle disposizioni del Dl Semplificazioni 76/20, le Entrate non rilasciano più ai cittadini nuove credenziali Fisconline: quelle già in uso restano valide fino al 30 settembre 2021.

Il contribuente può accedere alla dichiarazione anche tramite il proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato, a cui consegnare una specifica delega per l’accesso.

Quali sono le principali scadenze.

Come detto, la dichiarazione precompilata si potrà accettare (o modificare) e trasmettere alle Entrate a partire dal 19 maggio. Entro il 30 settembre va inviato il 730; entro il 30 novembre il modello Redditi PF (persone fisiche).

Anche quest’anno una presentazione rapida del 730 (indicativamente entro il mese di giugno) permetterà a dipendenti e pensionati di ricevere l’eventuale rimborso del Fisco nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto. Chi invece chiuderà a debito la dichiarazione dei redditi non ha particolari motivi per affrettarsi (anche se più tardi presenterà la dichiarazione, meno mensilità avrà per spalmare la trattenuta del primo acconto Irpef).

Quali dati ci sono nella precompilata.

Nella dichiarazione precompilata sono già presenti diversi dati: dai redditi indicati nelle certificazioni uniche alle spese sanitarie e universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica fino agli interessi pagati sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale. Sono, in pratica, tutte le informazioni che i “soggetti terzi” hanno trasmesso all’agenzia delle Entrate entro il 31 marzo. Inclusi i dati delle Cu che i sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) hanno al contempo consegnato anche a lavoratori e pensionati.

Tra le novità nei modelli 730 e Redditi PF (persone fisiche) di quest’anno ci sono le caselle in cui indicare:
● le nuove detrazioni casa entrate in vigore nel 2020: il bonus facciate del 90% e il superbonus del 110% (naturalmente, chi sceglie di cedere queste detrazioni non dovrà indicarle in dichiarazione dei redditi. Da ricordare che la cessione può essere comunicata fino al 15 aprile, termine già prolungato due volte);
● il credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica (vale fino a 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o tradizionali, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile);
● il credito d’imposta “bonus vacanze” (se il bonus è stato usato entro il 31 dicembre 2020, si ha una detrazione del 20% sulla spesa sostenuta);
● la riduzione del 50% dell’imposta per i residenti a Campione d’Italia;
● la casella «Stato estero», cui devono indicare il Paese di provenienza i contribuenti che usano l’agevolazione prevista per gli impatriati e i docenti e ricercatori che vengono a svolgere l’attività in Italia;
● la detrazione per gli investimenti in start up, che va però indicata solo nel modello Redditi, non nel 730.

Cosa si trova sul sito delle Entrate.

Una volta entrati nel sito internet dedicato si possono visualizzare:
● il modello precompilato, scegliendo poi tra modello 730 e Redditi;
● l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel precompilato, e le principali fonti usate per elaborare la dichiarazione (ad esempio, il sostituto che ha inviato la Cu, o la banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). In questo prospetto vengono inserite anche le informazioni in possesso dell’Agenzia ma che risultano incomplete (ad esempio, la 
destinazione di un immobile comprato di recente) o incongruenti (ad esempio, gli interessi passivi sul mutuo superiori a quelli dell’anno scorso): così il contribuente può verificare le informazioni ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato;

● l’esito della liquidazione: cioè il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga (se manca un elemento essenziale, come la destinazione d’uso di un immobile, il risultato sarà disponibile dopo l’integrazione del 730).

Come si presenta il modello 730.

Se il contribuente vuole presentare il 730 direttamente sul sito dell’Agenzia, deve:
● indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
●scegliere la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche se non esprime alcuna scelta);
● verificare che i dati presenti nel modello precompilato siano corretti e completi.

Come funzionano i controlli.

Se il 730 precompilato viene presentato senza modifiche direttamente dal sito delle Entrate oppure al sostituto d’imposta non ci saranno controlli documentali sulle spesedetraibili e deducibili. I controlli possono invece riguardare i dati comunicati dai sostituti tramite Cu.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente esegue modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio, varia i dati della residenza anagrafica senza modificare il Comune del domicilio fiscale).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli vengono effettuati nei loro confronti anche sugli oneri detraibili e deducibili comunicati all’Agenzia. La quale potrà comunque chiedere al contribuente la documentazione necessaria a verificare i requisiti per fruire di queste agevolazioni (ad esempio, l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale).

IlSole24Ore