giovedì 5 settembre 2013

Mafia, i giudici: “Dell’Utri mediatore del patto tra Berlusconi e Cosa nostra”.

Marcello dell'Utri

Depositate le motivazioni della condanna in appello dell'ex senatore Pdl. "Condotta illecita andata avanti per un ventennio, nessun imbarazzo nei rapporti con i mafiosi". E il futuro premier "abbandonò il proposito di farsi proteggere con rimedi istituzionali". La Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza chiedendo di motivare meglio la colpevolezza per gli anni tra il 1977 e il 1992.

La condotta illecita del senatore Marcello Dell’Utri è “andata avanti nell’arco di un ventennio”, con una serie di comportamenti “tutt’altro che episodici, oltre che estremamente gravi e profondamente lesivi di interessi di rilevanza costituzionale”. Lo scrivono i giudici della terza sezione della corte d’appello di Palermo, presieduta da Raimondo Lo Forti, che hanno condannato l’ex senatore Pdl e braccio destro di Silvio Berlusconi a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Le motivazioni sono state depositate ieri. Dell’Utri è stato condannato in appello lo scorso 24 marzo, dopo l’annullamento della Corte di Cassazione con rinvio ad altra sezione d’appello. La corte conferma il ruolo di Dell’Utri come “mediatore” del “patto” tra Silvio Berlusconi e Cosa nostra, concertizzatosi per esempio con l’arrivo ad Arcore del mafioso Vittorio Mangano in veste di “protettore” della famiglia Berlusconi. 
I giudici di appello ritengono provato il concorso esterno di Marcello Dell’Utri a Cosa nostra fino al 1992, mentre secondo la Cassazione la condanna era stata sufficientemente provata per le contestazioni fino al 1977 e non per quelle successive: “In tutto il periodo di tempo in oggetto (1974-1992)  ha, con pervicacia, ritenuto di agire in sinergia con l’associazione e di rivolgersi a coloro che incarnavano l’anti Stato, al fine di mediare tra le esigenze dell’imprenditore milanese (Silvio Berlusconi, ndr) e gli interessi del sodalizio mafioso, con ciò consapevolmente rafforzando il potere criminale dell’associazione”. I giudici spiegano di aver sottoposto i fatti relativi agli anni più recenti “a nuova valutazione”, e di essere giunti alla conclusione che “è incontestabilmente emersa la permanenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa per tutto il periodo in esame e anche nel periodo in cui Dell’Utri era andato a lavorare da Rapisarda (l’imprenditore Filippo Alberto Rapisarda, ndr) lasciando l’area imprenditoriale di Berlusconi e anche per il tempo successivo al 1992″. 
Quanto all’ex presidente del Consiglio, “a seguito della sentenza della cassazione era stato definitivamente accertato che Dell’Utri, BerlusconiCinàBontade e Teresi (questi ultimi tre boss mafiosi, ndr) avevano siglato un patto in base al quale l’imprenditore milanese avrebbe effettuato il pagamento di somme di denaro a Cosa nostra per ricevere in cambio protezione”. I giudici ricordano quindi Vittorio Mangano, lo “stalliere di Arcore”, assunto proprio su consiglio di Dell’Utri. “Mangano non era stato assunto per la sua competenza in materia di cavalli, ma per proteggere Berlusconi e i suoi familiari e come presidio mafioso all’interno della villa dell’imprenditore”. Per la Corte, invece, “il rapporto tra i due non si è mai interrotto almeno fino al 1992 e ha subito delle forzate interruzioni solo per i periodi di detenzione di Mangano, affiliato alla famiglia mafiosa di Porta Nuova. La continuità della frequentazione, l’avere pranzato in diverse occasioni con lui sono circostanze che hanno consentito di escludere che i rapporti possano essere stati determinati da paura”. “Del resto – puntualizza il collegio -, Dell’Utri non ha mai dimostrato di temere i contatti con i boss mafiosi e di concludere accordi con loro”. Il futuro presidente del Consiglio, osserva la Corte, “abbandonando qualsiasi proposito (da cui non è parso ma sfiorato) di farsi proteggere da rimedi istituzionali, è rientrato sotto l’ombrello di protezione mafiosa assumendo Vittorio Mangano ad Arcore e non sottraendosi ma all’obbligo di versare ingenti somme di denaro alla mafia, quale corrispettivo della protezione”. 
Dell’Utri è “ritenuto penalmente responsabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, della condotta di concorso esterno in associazione mafiosa dal 1974 al 1992″.  I giudici ricordano il “modo disinvolto” con il quale l’imputato “era ormai abituato a entrare in contatto con soggetti appartenenti ad ambienti criminali e mafiosi”. “La personalità dell’imputato – scrivono i giudici – appare connotata da una naturale propensione ad entrare attivamente in contatto con soggetti mafiosi, da cui non ha mai mostrato di volersi allontanare neppure in momenti in cui le proprie vicende personali e lavorative gli aveva dato una possibilità di farlo”. “In tutto il periodo di tempo oggetto della contestazione, cioè dal 1974 al 1992, ha con pervicacia ritenuto di agire in sinergia attiva con l’associazione e di rivolgersi a coloro che incarnavano l’anti-Stato, al fine di mediare tra le esigenze dell’imprenditore milanese e gli interessi del sodalizio mafioso, con ciò consapevolmente rafforzando il potere criminale dell’associazione”. Dai “soggetti mafiosi” il politico “non ha mai mostrato di volersi allontanare neppure in momenti in cui le proprie vicende personali e lavorative gli avevano dato una possibilità di farlo”. Nel corso del ventennio preso in esame dall’inchiesta avviata negli anni Novanta dalla Procura di Palermo, l’uomo che è stato la mente organizzativa della nascita di Forza Italia “non ha mai provato nessun imbarazzo o indignazione nell’intrattenere rapporti conviviali con loro, sedendosi con loro allo stesso tavolo”. 
Nelle motivazioni, la Corte d’appello di Palermo ha espresso un “giudizio di inattendibilità intrinseca del collaborante Gaetano Grado”, che aveva accusato Dell’Utri di aver fatto da tramite nel riciclaggio di denaro proveniente da un traffico di droga dalle cosche nell’attività di realizzazione di Milano 2, il primo grande intervento edilizio realizzato da Silvio Berlusconi. I fatti da lui enunciati “non possono considerarsi idonei a superare neppure la soglia di mero indizio”. 

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