sabato 4 settembre 2021

Inasprite le pene per i piromani: il dipendente pubblico perde il lavoro. - Nicoletta Cottone

 

In Italia gli incendi hanno mandato in fumo 158mila ettari di bosco. La più colpita è la Sicilia.

In Italia negli ultimi 8 mesi sono andati a fuoco 158mila ettari di bosco, pari a tre grandi città italiane messe insieme, Roma, Napoli e Milano. Le fiamme hanno distrutto decine di migliaia di ettari di boschi e macchia mediterranea, ma anche oliveti e pascoli. Dati dell'European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea, che fornisce informazioni sugli incendi a partire dal 2008, ripresi in un dossier su incendi e desertificazione presentato da Europa Verde. Una autentica catastrofe alla quale hanno fatto fronte i Vigili del fuoco con oltre 100mila interventi boschivi, con un aumento del 75% negli ultimi tre mesi. Solo in Sicilia nel 2021 sono andati a fuoco oltre 78mila ettari, ma anche in Calabria sono bruciati 36mila ettari, in Sardegna 21mila ettari. Una escalation di fuoco che, secondo le stime di Coldiretti, costa all’Italia circa un miliardo di euro fra opere di spegnimento, bonifica e ricostruzione.

Inasprite le sanzioni amministrative e penali.

Proprio per far fronte a questa emergenza il Governo ha varato nel Consiglio dei ministri del 2 settembre un decreto legge che inasprisce le sanzioni amministrative e penali, oltre a ridisegnare la governance della prevenzione degli incendi e a stanziare le risorse finanziarie per potenziare la capacità operativa dello Stato nella lotta ai roghi. Ed è previsto il potere sostitutivo delle regioni se i comuni non provvedono ad aggiornare nei tempi previsti il catasto dei terreni incendiati.

Reclusione fino a 12 anni se chi appicca il fuoco doveva tutelare il territorio.

Viene intrododotta una specifica aggravante se chi appicca il fuoco è chi avrebbe il compito di tutelare il territorio: prevista la reclusione da sette a dodici anni. Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per che si adopera per evitare «che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori», o per chi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, «provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi». Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà per chi «aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti». In pratica la misura vuole colpire gli interessi degli autori degli illeciti e incentivare la collaborazione con le indagini, favorendo condotte indirizzate alla riparazione del danno causato.

Confisca degli animali se il proprietario è condannato.

La nuova normativa prevede che in caso di trasgressione al divieto di pascolo venga sempre disposta la confisca degli animali «se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale». L’articolo della legge quadro già prevedeva sanzioni amministrative per le violazioni (per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000).

Il dipendente pubblico colpevole perde il lavoro.

Il codice penale prevede già che chiunque causi un incendio in boschi, selve, foreste o in vivai forestali destinati al rimboschimento sia punito con la reclusione da quattro a dieci anni. E se l’incendio è cagionato per colpa, la pena è la reclusione da uno a cinque anni.

Pene aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette e aumentate della metà, se dall’incendio deriva «un danno grave, esteso e persistente all’ambiente». Ora il decreto legge aggiunge una pena accessoria per il dipendente pubblico condannato per incendio doloso ad almeno due anni di reclusione: è prevista l’estinzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e l’interdizione da cinque a dieci anni dalla possibilità di prestare servizi nell’ambito della lotta agli incendi.

Vietata per tre anni la raccolta dei prodotti del sottobosco.

La legge quadro già prevede che boschi e pascoli arsi dal fuoco non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. Il nuovo decreto legge aggiunge che è vietata per tre anni la raccolta dei prodotti del sottobosco.

Quando scatta la confisca dei beni.

Il provvedimento varato dal Consiglio dei ministri prevede l’inserimento nel codice penale di un articolo, il 423-quater, che stabilisce che, in caso di condanna o di applicazione della pena richiesta dalle parti, «è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al fatto». Se la confisca non è possibile «il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per il ripristino dei luoghi». La norma prevede però che la confisca non si applica se l’imputato ha « efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi».

Introdotta la definizione di incendio di interfaccia-urbano.

Vista la grande quantità di incendi che lambiscono le aree urbane, nella legge quadro sugli incendi boschivi, la 353/2000, viene inserita la definizione di “incendio di interfaccia-urbano”, le aree dove «il sistema urbano e quello rurale si incontrano e interagiscono, potendo venire rapidamente a contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile».

IlSole24Ore

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