Il noto studioso di scienze politiche, Robert Dahl, ha sottolineato come la credibilità della democrazia si fonda sull’uguaglianza politica intesa come principio di governo giustificato da moralità, prudenza e accettabilità e, per questo, più raccomandabile di qualsiasi alternativa. All’uguaglianza s’informa il complesso di diritti e doveri la cui tutela ed esposizione è affidata anche al principio di trasparenza, utile cartina di tornasole per saggiare la democraticità di un ordinamento.
Per questo ogni Stato si preoccupa di disciplinare opportunamente la trasparenza nell’operato dei pubblici funzionari. Sono così imposti rigidi parametri ai pubblici dipendenti per impedire che accedano a cariche esterne e ricevano compensi senza il consenso della loro amministrazione. L’accettazione di cariche in enti diversi e la percezione dei relativi emolumenti sono assoggettate ad autorizzazione nel quadro di un codice di comportamento secondo il quale il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità di valore non superiore ai 150 euro. Per i parlamentari vige l’obbligo di dichiarare quanto ricevuto direttamente o a mezzo di comitati per importi superiori a 500 euro annui.
Come si può valutare, in tale contesto, il ricco emolumento percepito dal senatore Renzi per partecipare al board di una fondazione araba? Le cause della dazione possono essere solo due: la prestazione d’opera o la liberalità. Sulla prestazione d’opera è chiaro che nessun funzionario dello Stato italiano potrebbe ricevere quel munifico corrispettivo. Per conseguirlo il pubblico dipendente dovrebbe inventarsi un’eccellente ragione (inimmaginabile in rerum natura) ed essere autorizzato dalla propria amministrazione, previo concerto con ministero degli Esteri e presidenza del Consiglio. Perché, nei rapporti con enti stranieri, il pubblico funzionario rappresenta lo Stato italiano e deve garantire la non esposizione a perplessità e sospetti a tutela della dignità dell’intero apparato. Il principio va esteso, a maggior ragione, ai parlamentari perché il fondamento del presidio istituzionale è rafforzato. Quegli impedimenti assoluti, cioè, valgono vieppiù per un senatore della Repubblica, soprattutto quando costui si trova a rappresentare la Nazione italiana (art. 67 Cost.) in una fondazione estera regolata fors’anche dalla sharia. Chi ritiene legittimo tale contegno opta per un sistema estraneo al nostro ordinamento costituzionale per l’obiettivo rifiuto dell’uguaglianza e della trasparenza oltre che per l’incoerenza tra funzione esercitata e doveri scaturenti dallo specifico status.
Se si ammette che la qualità di parlamentare consente di superare i limiti della legge (e della decenza istituzionale) validi per tutti gli altri pubblici funzionari, vale allora l’adagio orwelliano secondo cui “alcuni animali sono più uguali degli altri”, con buona pace del principio sancito nell’art. 3 Cost. Intraprendere attività consulenziali è certo lecito dopo aver chiuso la carriera politica, come hanno dimostrato Blair e Schröder. Proprio per i motivi ben presenti ai due ex governanti sarebbe auspicabile che il Senato non continuasse a ignorare la questione. Anche la semplice inerzia può costituire implicito segnale che, per quel consesso, non ci sono problemi di sorta e che, a dispetto dei parametri costituzionali, l’operato del senatore è ritenuto conforme. Sulle liberalità: solo immaginare che si sia trattato di donativo fa arrossire. L’ipotesi va assolutamente respinta a tutela del decoro e della dignità delle pubbliche istituzioni.
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