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lunedì 9 ottobre 2023

Cassazione: va garantito un salario minimo costituzionale. - Giuseppe Bulgarini d'Elci

 


La Suprema corte, chiarisce che il salario minimo fissato per legge non è esente da una verifica del giudice sulla congruità rispetto ai parametri costituzionali della giusta retribuzione.

La presenza di una legge sul salario legale non può realizzarsi operando un rinvio in bianco alla contrattazione collettiva, in quanto anche in questo caso occorre muoversi nella cornice dei parametri costituzionali di sufficienza e adeguatezza della retribuzione.

Il nostro ordinamento è ispirato a una nozione della remunerazione non come prezzo di mercato in rapporto alla prestazione di lavoro, ma come retribuzione adeguata e sufficiente per assicurare un tenore di vita dignitoso .

La circostanza che la retribuzione minima sia determinata sulla scorta del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo nell’ambito del settore di attività non impedisce, laddove sia dedotto un contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, di allargare l’analisi ad altri parametri concorrenti.

Questa regola si applica, ad avviso della Cassazione (sentenza 27711/ 2023, depositata ieri,) anche nel caso del «salario minimo legale» , quando la determinazione del trattamento economico sia devoluta per legge a uno specifico contratto collettivo.

Il rispetto dei parametri costituzionali opera anche in presenza di una disciplina legale del salario minimo dove, come avviene per il settore del lavoro in cooperativa (articolo 3, legge 142/2001), è previsto che il lavoratore abbia diritto a un trattamento economico complessivo non inferiore ai livelli minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale “leader” di settore.

La Cassazione perviene a questa soluzione osservando che l’assetto costituzionale vigente impedisce «una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario».

Se, in prima battuta, il rispetto dei parametri costituzionali sulla giusta retribuzione richiede di sottoporli a una verifica di conformità sulla base del contratto nazionale di lavoro firmato dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, come prevede la legge 142/2001, l’eventuale esito negativo impone di allargare l’indagine ad altri parametri concorrenti.

In questo passaggio ritroviamo un elemento di grande interesse perché viene chiarito che il parametro di valutazione non sono solo gli altri contratti collettivi di settori affini, ma anche fonti esterne come gli indicatori economici e statistici utilizzati per misurare la soglia di povertà (indice Istat) o la soglia di reddito per accedere alla pensione di inabilità.

La Corte di legittimità non fornisce un elenco analitico di parametri alternativi e richiama, tuttavia, alcuni istituti di immediata lettura, tra cui spiccano i dati Uniemens censiti dall’Inps per il salario medio, i valori dell’indennità Naspi, i trattamenti di integrazione salariale in presenza di riduzione o sospensione dell’attività e altre forme di sostegno al reddito.

Un elemento di forte richiamo è agli indicatori statistici individuati dalla Direttiva Ue sui salari minimi adeguati (2022/2041), di cui la Cassazione sottolinea l’obiettivo di perseguire la dignità del lavoro, l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà.

In un contesto sociale influenzato da severe dinamiche inflazionistiche e da cronici ritardi nei rinnovi dei contratti collettivi emerge una situazione di lavoro povero, declinato dalla Cassazione come «povertà nonostante il lavoro», che i Ccnl non sono sempre in grado di intercettare.

È su questo piano che agisce la Suprema corte, prevedendo che il salario minimo fissato per legge non è esente da una verifica di congruità rispetto ai parametri costituzionali della giusta retribuzione.

https://www.ilsole24ore.com/art/cassazione-salario-minimo-rispetti-parametri-costituzionali-giusta-retribuzione-AF77Rp4

“Salario minimo”, il giudice disapplica il contratto collettivo sotto la soglia costituzionale. - Francesco Machina Grifeo

 
 Autore: Marie-Lan Nguyen Copyright: Public Domain

 Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 27711 depositata oggi, accogliendo (con rinvio) il ricorso del dipendente di un cooperativa che lamentava la non conformità all’articolo 36 Cost del suo Ccnl.

L’articolo 36 della Costituzione laddove indica che la retribuzione deve essere (oltre che “proporzionata”) “sufficiente” ad assicurare un’esistenza “libera e dignitosa” pone un limite sotto il quale non si può scendere. Un limite sempre sindacabile dal giudice e che dunque prevale anche sulla contrattazione collettiva “che non può tradursi, in fattore di compressione del giusto livello di salario e di dumping salariale”. E le cose non cambiano neppure quando sia una legge a rinviare espressamente al Ccnl (come nel caso specifico). Lo scrive la Corte di cassazione, sentenza n. 27711 depositata oggi, accogliendo (con rinvio) il ricorso del dipendente di un cooperativa che lamentava la non conformità all’articolo 36 Cost. del suo stipendio di vigilante (in un supermercato Carrefour) nonostante fosse quello indicato dal Ccnl Servizi Fiduciari. In primo grado il giudice gli aveva dato ragione confermando l’inadeguatezza dell’emolumento. Per la Corte di appello invece la valutazione di conformità del giudice non poteva applicarsi in presenza di contratti collettivi vigendo il principio della libertà sindacale.

Una lettura bocciata dalla Sezione lavoro secondo cui “nell’attuazione dell’art.36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’ art. 36 Cost ., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata”. Inoltre, ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale “il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe”. Infine, nell’opera di verifica della retribuzione minima adeguata “può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici”, non dovendo però ancorare la propria valutazione, per esempio, alla soglia di povertà fissata dall’Istat annualmente ma accogliendo una nozione più ampia, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022, per la quale si deve tener conto “anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”.

Nel caso concreto il lavoratore aveva dedotto che a seguito dell’applicazione, da un cambio di appalto all’altro, di Ccnl sempre diversi e peggiorativi – sottoscritti anche dalle OO.SS. maggiormente rappresentative – si era prodotto il risultato di una diminuzione della retribuzione pur nell’identità dell’attività di lavoro svolta da esso e dalla stessa datrice di lavoro.

La necessità di una verifica giudiziale “nonostante” la contrattazione, prosegue la sentenza, “per individuare nel caso concreto un minimo invalicabile in attuazione della regola costituzionale, si pone dunque in ogni caso, ed anche in questa causa in cui il giudice è stato chiamato a sindacare il salario applicato da una cooperativa di lavoro ed attraverso di esso la stessa legge che sta a monte imponendone l’applicazione”.

L’intervento giudiziale, precisa la Corte, può riguardare non solo il diritto del lavoratore di richiamare in sede di determinazione del salario il CCNL della categoria nazionale di appartenenza, “ma anche il diritto di uscire dal salario contrattuale della categoria di pertinenza”. Dal momento che “per la cogenza dell’art. 36 Cost., nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla Costituzione che hanno ovviamente un valore gerarchicamente sovraordinato nell’ordinamento”.

Spetta dunque al giudice di merito “valutarne la conformità ai criteri indicati dall’art. 36 Cost.”, mentre il lavoratore “ deve provare solo il lavoro svolto e l’entità della retribuzione, e non anche l’insufficienza o la non proporzionalità”. Al lavoratore dunque “spetta soltanto l’onere di dimostrare l’oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire, e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate e l’allegazione di criteri di raffronto, fermo restando il dovere del giudice di enunciare i parametri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione”.

Risulta pertanto, conclude la Suprema corte, che nel nostro ordinamento una legge sul “salario legale”, come quella in materia di cooperative, non possa realizzarsi attraverso un rinvio in bianco alla contrattazione collettiva; posto che il rinvio va inteso nel quadro costituzionale che impone un minimum invalicabile nel caso concreto. “Sicché una legge (come quella in tema di cooperative ed in ogni altro settore) che imponga la determinazione di un salario minimo attraverso la contrattazione deve essere parimenti assoggettata ad una interpretazione conforme all’art. 36 ed all’art 39 Cost.”.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/salario-giusto-giudice-disapplica-contratto-collettivo-sotto-soglia-costituzionale-AF5jMj4

martedì 10 settembre 2019

Salario minimo: cos’è, come funziona e perché fa paura alle imprese. - Barbara Massaro (Panorama)



Sostenere le fasce più basse di reddito introducendo l’obbligo del cosiddetto salario minimo, ovvero quella retribuzione oraria base che i datori di lavoro dovrebbero garantire per legge in busta paga.

La proposta targata M5S pende come una spada di Damocle sulla testa delle imprese già dalla passata legislatura e il premier-bis Conte ne ha parlato anche nel suo discorso programmatico alla Camera dei Deputati quando ha annunciato l’ipotesi di una legge sulle relazioni sindacali e una “applicazione erga omnes dei contratti collettivi”.

Cos’è il salario minimo.
Con il concetto di salario minimo si fa riferimento alla più bassa retribuzione o paga oraria, giornaliera o mensile, che un datore di lavoro deve corrispondere ai propri dipendenti.

L’ex Ministro del Lavoro Di Maio qualche mese fa aveva proposto di fissare la quota parte minima in busta paga a 9 euro, e nel testo si parlava di “una definizione certa, uguale per tutti i rapporti di lavoro subordinato, e cogente del trattamento economico che integra la previsione costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente, attraverso l’obbligo che non sia inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative”.

I paradossi del salario minimo.
Quindi in sostanza sarebbe un provvedimento che andrebbe a riguardare coloro che sono vincolati da contratto nazionale di lavoro, solo che già oggi – come ricordava qualche tempo fa la Cgia di Mestre – “Nei principali contratti nazionali di lavoro dell’artigianato, che presentano i livelli retributivi tra i più bassi fra tutti i settori economici presenti nel Paese, le soglie minime orarie lorde complessive sono comunque superiori alla proposta di legge del Movimento 5 Stelle”.

Inoltre alla paga base ogni impresa aggiunge le indennità – il cosiddetto salario differito – e cioè le festività, gli straordinari, la maternità e tutto il resto. Introdurre per legge il cosiddetto salario minimo costerebbe alle pmi imprese almeno 1,5 miliardi l’anno e a subire maggiormente l’aggravio sarebbero proprio le imprese piccole e piccolissime, il settore dell’artigianato e le partite Iva, ovvero quelle aree del mercato del lavoro dove oggi come oggi è ancora possibile trovare impiego.

Un disastro per le imprese.
Se quindi imprese che ora fanno i salti mortali per mantenere i dipendenti dovessero vedersi imposta per legge la paga base oraria questo potrebbe determinare un aumento del numero di licenziamenti e una proporzionale crescita del lavoro in nero.

Questo perché se i 9 euro sono la paga più bassa nei settori più umili in maniera proporzionale dovrebbe crescere il salario minimo anche ai livelli più alti e se così non fosse si assisterebbe al paradosso di lavoratori di livello inferiore pagati di più di colleghi più anziani o con mansioni di maggiore responsabilità.

A livello internazionale, inoltre, la filosofia stessa alla base del salario minimo è stata bocciata da autorevoli organi quali l’Ocse, Confartigianato e Confindustria che ne sottolineano limiti e paradossi.

Coloro cui la paga oraria minima non arriva a 9 euro sono circa 4 milioni di lavoratori ovvero il 21,1% del totale e in tutto per le imprese l’aggravio sui conti si aggirerebbe intorno ai 6,7 miliardi di euro, una bella zappa sui piedi per quelle aziende che vorrebbero creare lavoro.

https://infosannio.wordpress.com/2019/09/10/salario-minimo-cose-come-funziona-e-perche-fa-paura-alle-imprese/
Mi piacerebbe chiedere a chi ha scritto l'articolo se gradirebbe che i suoi articoli le venissero pagati senza un riferimento a documenti che indichino quale dovrebbe essere la giusta remunerazione del suo lavoro. Questa eterna differenziazione di trattamento tra lavoro manuale e lavoro intellettuale è inaccettabile.c.

mercoledì 19 giugno 2019

Salario minimo, un fronte ampio vuole farlo saltare. - Salvatore Cannavò

Salario minimo, un fronte ampio vuole farlo saltare


Dall’Ocse a Confindustria, dai dem ai sindacati fino alla Lega. In ballo c’è la tutela degli utili aziendali.

Poche battaglie politiche, come quella sul salario minimo, riescono a catalizzare fronti così ampi. E a lasciare sostanzialmente isolato il M5S che della proposta di legge è il principale artefice. Luigi Di Maio l’ha capito e infatti ieri ha cercato di alzare la voce per dire che la misura verrà presa. Ma non sarà facile.


Nel fronte contrario, infatti, si annoverano oltre alle opposizioni, anche i sindacati, tranne la piccola Usb, la Confindustria, le varie associazioni di categoria, in ultimo anche l’Aran, l’Agenzia per il contratto pubblico che ha paventato l’aumento della spesa pubblica. E poi l’Ocse la cui audizione dell’altroieri, per bocca dell’italiano Andrea Garnero, ha contestato il valore del salario minimo, 9 euro lordi, ritenuto troppo alto.


Ma nel fronte opposto c’è anche la Lega che, in ossequio alle ragioni di impresa solidamente codificate nel suo Dna, punta a prendere tempo. Da segnalare anche l’incontro tra Maurizio Landini, segretario della Cgil, e il presidente della Camera, Roberto Fico, che è sembrato molto attento alle ragioni della Cgil.


Tra le questioni sul tavolo c’è l’importo orario che il progetto di legge in esame al Senato, stabilisce in 9 euro lordi. Una cifra che collocherebbe il salario italiano all’incirca al quarto posto in Europa accanto al Belgio. Nella sua audizione alla Camera di lunedì, il rappresentante dell’Ocse, Andrea Garnero, aveva definito questo valore “tra i più alti dell’Ocse” non in termini assoluti, ma in rapporto al salario mediano. La posizione Ocse sembra trascurare il fatto che i salari italiani siano tra i più bassi d’Europa. Secondo l’ultimo rilevamento Eurostat del 2014, si collocano al tredicesimo posto dietro Danimarca, Irlanda, Svezia, Lussemburgo, Belgio, Finlandia, Olanda, Germania, Francia, Austria e, fuori dalla Ue, Svizzera e Norvegia.


A salario mediano basso si deve per forza avere un salario minimo altrettanto basso, oppure l’importo di quest’ultimo può contribuire a un generale rialzo? Lo scontro verte su questo punto anche perché, come spiega l’Istat nella sua audizione al Senato, il salario minimo legale “porterebbe a una compressione di circa l’1,6% del margine operativo lordo” delle imprese, cioè una riduzione degli utili. Si tratterebbe di una chiara redistribuzione di reddito dalle imprese ai lavoratori.


Non è detto che i benefici arriverebbero subito a tutti. Certamente quelli più interessati sono in quel 22% di forza lavoro che, secondo l’Inps, ha retribuzioni inferiori ai 9 euro l’ora: si tratta soprattutto di donne (26%), under 35 (38%), lavoratori del Sud (31%) del settore artigianale (52%) o del terziario (34%).


Difficile immaginare una ricaduta negativa sulla contrattazione, una “fuga dal contratto”, come l’ha definita Andrea Garnero il quale ha ricordato che, laddove il salario minimo è stato introdotto di recente, ad esempio in Germania nel 2015, la forza contrattuale dei sindacati tedeschi, che è notoriamente alta, non ne ha risentito. Un dato che dovrebbe far tacere i timori espressi sia da Confindustria sia da Cgil, Cisl e Uil. Il problema di preservare la struttura contrattualistica italiana esiste, e ieri Maurizio Landini si è raccomandato di non diminuire alcun diritto, ma non c’è alcuna prova che il salario minimo possa intaccarla. Mentre la sua istituzione potrebbe rappresentare un utile antidoto a un’altra tentazione che emerge costantemente nel dibattito: le gabbie salariali. Ci si è riferito, pur parlando di “flessibilità nel contratto nazionale” il rappresentante dell’Ocse e sappiamo bene, fin dai tempi di Umberto Bossi, che il tema sta a cuore alla Lega. Un salario minimo per legge potrebbe fugare anche questa tentazione.


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