giovedì 1 febbraio 2018

Controllo di tutti i conti correnti bancari e postali: la grande lente del Fisco.




Il controllo dei nostri conti correnti bancari tramite l’anagrafe dei rapporti finanziari, enaostali, di depositi e simili sarà operato dall’Agenzia delle Entrate. Gli istituti di credito saranno tenuti a comunicargli i nostri dati mediante un flusso telematico da inviare periodicamente all’agenzia delle entrate che si chiama appunto anagrafe dei rapporti finanziari e nella sostanza contiene tutte le movimentazioni dei contribuenti che hanno aperti conti correnti o altre posizioni (monte titoli o altro) con istituti i credito.
La finalità antievasione della norma.
Questo per rintracciare i contribuenti da sottoporre a controllo e accertamento nell’ambito delle verifiche fiscali da partell’agenzia: novità introdotta con il Decreto Salva Italia del Governo Monti per la lotta all’evasione fiscale e al nero.
L’articolo 11 del Decreto Salva Italia infatti impone agli istituti di credito, banche, poste, istituti finanziari di comunicare con l’invio telematico tutte le informazioni relative ai conti correnti bancari dei correntisti clienti.
Dovrà essere emanato un apposito regolamento in tal senso che ne disciplinerà le modalità tecniche di compilazione ed invio dei flussi delle movimentazioni bancarie.

Come funzionano le verifiche sui conti correnti bancari.

Il flusso di informazioni tra le banche e l’Agenzia delle Entrate servirà ad indirizzare il controllo e le selezioni dei contribuenti da sottoporre a richieste di informazioni, accertamenti, accessi o verifiche anche se la domanda che ci si potrebbe porre è “nel concreto, come funziona?”, “quali saranno i contribuenti soggetti a controllo?”.
Un’ipotesi potrebbe essere quella di mettere a confronto la colonna dell’estratto conto scalare relativa alle entrate con la somma algebrica dei redditi dichiarati all’interno del 730 o delle dichiarazioni e, laddove evidenzino delle differenze superiori ad un certa soglia, far scattare la verifica. Tuttavia sta per uscire il provvedimento che dovrebbe definitivamente disciplinare l’utilizzo che l’agenzia delle entrate può fare con le risultanze delle comunicazioni che banche ed istituti di credito dovranno effettuare e che, in estrema sintesi sarà quello di selezionare solo un insieme di contribuenti che presentano degli indici di movimentazione finanziaria anomali e per questo finiranno sotto una lente più grande del fisco. Ma non saranno oggetto di apposita e specifica indagine finanziaria se non con le stesse modalità che c’erano anche prima.

Come fa l’agenzia delle entrate a controllare i conti correnti.

Con un il Sistema di interscambio dati (Sid) l’Agenzia delle Entrate recepisce le comunicazioni di tutti gli istituti di credito, banche, poste italiane e operazioni finanziarie su conto deposito titoli e/o obbligazioni; conto deposito a risparmio libero/vincolato; gestione collettiva del risparmio; gestione patrimoniale; certificati di deposito e buoni fruttiferi; cassette di sicurezza; carte di credito/debito; crediti di firma; finanziamenti; fondi pensione, flussi informatici in cui sono raccolte le informazioni sui consumi di milioni di contribuenti che passano sui conti correnti e il cui fine è quello di stabilire se il reddito dichiarato è in linea con le spese sostenute da ognuno di voi. Tutti questi dati andranno a confluire in un sistema dal nome simpaticissimo, Serpico, che andrà ad analizzare le movimentazioni in entrata e uscita.
Saranno pertanto controllati i saldi iniziali e finali del contribuente è in particolare i pagamenti effettuati con carta o con bancomat, gli addebiti e gli accrediti diretti sul conto corrente ma soprattutto i prelevamenti in contanti perché in realtà una delle cose che più interessa e su cui hanno più potere sono proprio questi in quanto con lo strumento del redditometro successivamente andranno a verificare se ci sono scostamenti e laddove vi siano e siano maggiori di una certa soglia allora quei prelevamenti in contanti saranno la base per la rideterminazione del reddito imponibile che il fisco considera da voi come quello presunto e su cui andranno ad applicarci le imposte, con sanzioni ed interessi.

Ricavi non dichiarati al fisco.

Altro campanello d’allarme sarà ovviamente qualora da questi controlli vi siano entrate non dichiarate o non fatturate. Certamente non credo che vadano a contestare magari il regalo di mille o due mila euro fatto dal padre al figlio per la laurea o per comprare il motorino però vi segnalo che rappresentano comunque punti di osservazione.
Le esclusioni.
Le esclusioni riguarderanno  i finanziamenti personali, i crediti e le garanzie personali ed i fondi pensioni che tanto sono già oggetto di controllo del redditometro per cui anche qui siete controllati mentre restano sotto controlli anche i depositi, i portafogli con strumenti finanziari, i titoli di Stato, i derivati, acquisti di oro e metalli preziosi.

Le tempistiche delle comunicazioni delle banche: 31 marzo di ogni anno.

L’intervallo delle comunicazioni che effettueranno le banche il 31 ottobre sui dati relativi al periodo d imposta 2011, mentre il 31 marzo 2014 per le movimentazioni  avvenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2012 e così via per ciascun anno. Questi però sono termini prorogati in quanto la scadenza naturale dell’adempimento è previsto per il 20 aprile dell’anno successivo a quello oggetti di controllo.
Oltre a questo ricordo brevemento che con il Decreto Salva Italia è prevista anche l’introduzione nel reato penale di false autocertificazioni e con questo si intende non solo la falsificazione di documento ma anche attestazioni e false risposte ai questionari dell’agenzia delle entrate. Ora v’è anche da dire che un contribuente alle prese con il diritto tributario e la complessità della materia potrebbe essere indotto in errore, ma si spera sempre che vi sia un’accoglienza ed una disponibilità da parte degli operatori dell’agenzia tesa a prendere in considerazione la buona fede dal contribuente rispetto invece ai veri evasori fiscali…
Quando scatta il penale per reati fiscali.(articolo di approfondimento)
Si potrebbe pensare ad una violazione della privacy in quanto non tutti hanno piacere a sapere che c’è chi può guardare tutte le sue movimentazioni bancarie, con accesso alle informazioni non solo numeriche bensì anche qualitative ossie dove è stato effettuato un acquisto o sostenuta una spesa, ma c’è da sperare che l’analisi preliminare si fermi solo all’importazione delle informazioni numeriche. Il principio però che deve animare questo genere di riflessioni a mio avviso è sempre lo stesso: se non si ha nulla da nascondere non bisogna temere che vi siano sguardi indiscreti sulle proprie abitudini di acquisto e che esulano dalla reale finalità della legge, che è quella di recuperare reddito imponibile dichiarato dal contribuente e impedire il nero.

Il dramma dell’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Vi riporto la sintesi della sentenza numero 9535 del 29 aprile 2011 (udienza del 10 febbraio 2011) Corte di cassazione, sezione tributaria in cui la rivista telematica dell’agenzia delle entrate afferma che il DPR n. 600 del 1973, art. 38, non impedisce, pure in presenza di dichiarazione formalmente regolare, l’accertamento in rettifica in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, come nella specie. Infatti nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, ovvero che abbiano già scontato l’imposta, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (cfr. anche Cass. n. 4589 del 26/02/2009, n. 1739 del 2007).
La documentazione bancaria rinvenuta durante i controlli è utilizzabile dall’amministrazione finanziaria per l’accertamento fiscale ma essendo solo degli indizi che devono essere supportati da altri elementi sono presunzioni relative.

Sistema degli strumenti contro la lotta all’evasione.

Anche se sarà oggetto di un futuro articolo dedicato agli strumenti del legislatore fiscale per la lotta all’evasione fiscale, qui si può dire che con l’introduzione della comunicazione da parte delle banche degli estratti conto bancari (o solo movimentazioni bancarie, questo è ancora da chiarire) il sistema degli strumenti alla lotta all’evasione dovrebbe chiudersi in quanto questo era forse l’ultimo baluardo da abbattere per permettere ai verificatori e accertatori di avere tutti i dati a disposizione per ricostruire ragionevolamente il comportamento fiscale del contribuente.
Giurisprudenza a nostro favore.
Vi riporto inoltre il testo di una sentenza (n. 21132 del 13 ottobre 2011 del 7 luglio 2011, Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Bognanni, Rel. Botta in materia di iva in cui si chiarisce che in tema di Iva, l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito, ai sensi del Dpr n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa (o di lavoro autonomo): infatti, se non viene contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione) sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti” (Cass. n. 9573 del 2007). La medesima presunzione opera per le imposte dirette ai sensi dell’art. 32, comma primo, n. 7) del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
Altra importante sentenza letta il 23 marzo 2015 sul sole24ore èdella Corte Costituzionale che si è sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, co. 1, numero 2, secondo periodo del D.P.R. 600/73, per come modificato dall’art. 1 della Legge n. 311/2004 (nel prosieguo “Finanziaria 2005”) e che in estrema sintesi argomenta sulla presunzione legale secondo cui i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito di rapporti finanziari costituirebbero ricavi o compensi qualora il contribuente non ne indichi il beneficiario o se non risultino dalle scritture contabili.
Nella pratica si impedisce quasi di prelevare al professionista in quanto se cosi fate l’agenzia delle entrate potrebbe tassarvi il prelievo ai fini dell ‘Irpef Irap e Iva. La corte dichiarano “l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo pe­riodo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600…come modificato dalla…legge 30 dicembre 2004, n. 311…limitatamente alle parole «o compensi»” Vi consiglio comunque di leggerla.
Aggiornamento 2013: grazie anche all’opera di sensibilizzazione e di informazione di questo sito si è riusciti a rivedere le originali funzionalità di questo strumento che a mio avviso era al limite della lesione del diritto della privacy e si è arrivati a definire una bozza di provvedimento che sancisca definitivamente che il controllo dei conti correnti bancari e postali attuato dall’agenzia delle entrate attraverso la anagarafe dei conti correnti servirà solo ad individuare dei cluster o insieme di contribuenti da sottoporre successivamente ad indagini finanziarie e fiscali. In pratica non si andranno ad analizzare analiticamente ciascun conto corrente bensì sulla base di parametri di congruenza  si attiveranno degli alert nei database e si formeranno delle liste di contribuenti che saranno accertati con maggiore probabilità rispetto ad altri. Non sarà poi possibile analizzare le singole con maggiore facilità rispetto a prima.
Nuova sentenza 2014 contro il redditometro.
Segnaliamo la sentenza 6 ottobre 2014, n. 228 della Corte Costituzionale che elimina la presunzione di imponibilità dei prelievi non giustificati da sportello per i lavoratori autonomi accertati ex articolo 32 del DPR 600 del 1973. In passato infatti e non poche vittime ha mietuto questa presunzione legale in forza della quale e con molta scioltezza si prendevano gli estratti conto, si andava a guardare i prelievi effettuati sul conto corrente e si sosteneva che quelli sarebbero andati a remunerare fornitore pagati in nero per cui non sapendo di colpire si colpiva colui che aveva prelevato i soldi dallo sportello, applicando l’aliquota dell’imposta Irpef e affermando che quelle erano imposte evase. A queste si aggiungevano sanzioni ed interessi in forza dell’art. 32, D.P.R. n. 600 del 1973. Inutile dire poi che dietro quelle due parole “non giustificati” ci potrebbe essere dietro un modo di interpretazioni a cui si sono susseguite interpretazioni, sentenze etc etc.

Le altre misure e gli strumenti nella lotta all’evasione.

Oltre alle misure messe a punto dal Decreto Salva Italia il sistema degli strumenti della lotta all’evasione era già stato rinnovato dalle precedenti manovre del 2010 e del 2011. Parlo in primis del nuovo redditometro e dell’accertamento sintetico ma soprattutto dell’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che di fatto ha consegnato il manico nella mani del Fisco attribuendo assoluto potere nella rideterminazione del reddito imponibile del contribuente che, in base ad una stima statistica del fisco, deve provare con enorme difficoltà in molti casi che quella ricostruzione in realtà non corrisponde al vero.
E’ il caso anche per le società ed i professionisti titolari di partita Iva degli studi di settore e dell’inasprimento delle pene connesse alle violazioni tributarie e alla possibilità di procedere ad accertamento anche in caso di corretta compilazione dello studio ma in presenza di un reddito imponibile dichiarato in Unico superiore al 10% del reddito accertato in caso di diversa compilazione dello studio.
Anche per quello che concerne l’esecutività dell’accertamento viene abbandonata la previsione di esecutività dopo l’iscrizione al ruolo in quanto l’atto di accertamento diviene esecutivo subito dopo i 60 giorni dalla notifica. Per ulteriori approfondimenti potete prendere spunto anche dalla circolare numero 83607/2012 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza.
Pignoramento dei conti correnti bancari e postali.
Leggi anche articolo su Pignoramento e confisca dei conti correnti bancari o postali per vedere come e quanto evitare che Equitalia pignori i vostri conti correnti bancari o postali o confischi beni mobili e immobili dove per beni deve intenerii l’accezione più ampia ricomprendendo anche azioni, quote o partecipazioni.
Limiti all’uso del contante e spesometro: le altri armi per scovare gli evasori.
Oltre a questo c’è sempre da ricordare anche due altri importanti strumenti di raccolta di tutte le informazioni disponibili sui comportamenti del contribuente: lo spesometro, ossia la comunicazione delle operazioni effettuate dai contribuenti titolari di partita Iva e la riduzione all’utilizzo del contante che scende la cui soglia di tracciabilità del contante scende al di sotto dei mille euro.
MONEY TRANSFER.
Vi sono poi altri strumenti per esportare denaro all’estero; molto utilizzato è il Money Tranfer di cui vi segnalo l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla Guida al Money Transfer
Ulteriori punti.
Le indagini bancarie dovranno supportare un accertamento e potranno servire per rettificare eventualmente i dati a cui è arrivata l’agenzia delle entrate. Il primo punto che vi potranno contestare saranno i prelievi che, paradosso, sono usati per determinare quanto avete evaso per loro, ossia prelievo 100, evado 100, pago le tasse più sanzioni su 100. Per cui dovrete dimostrare chi erano effettivamente i beneficiari di quel prelievo (io per esempio talvolta prelevo prima di andare al ristorante o uscire e non pago sempre con la carta per cui, a distanza di anni non è per niente facile dimostrare che sei andato al cinema o al ristorante e hai pagato in contanti…impossibile se non per un malato mentale che si tieni in fila tutti gli scontrini da quando è nato; il che mi fa sospettare di problemi mentali e non di evasione fiscale.
Inoltre le movimentazioni bancarie dovranno essere acquisite all’interno di una indagine autorizzata pena la nullità dell’accertamento qualora l’agenzia delle entrata ne sia entrato in possesso (escluso il caso in cui non siate state voi a consegnargliele spontaneamente) autorizzazione.
Novità 2017: Condono sui prelievi ed incassi.
Vi segnalo le importanti novità contenuti nella Manovra economica di bilancio 2017 sul tavolo per gli evasori fiscali che potranno beneficiare del condono chiamato Voluntary Disclosure che consentirà dietro un forte risparmio di imposta di riportare i soldi in patria o di regolarizzare prelevamenti da sportello finalizzati a pagamenti in nero.

Riferimento normativo.

Il riferimento normativo è contenuto nell’articolo 11 del Decreto legge 201 del 2011 anche ribattezzato Decreto Salva Italia 2012 intitolato emersione della base imponibile e più in particolare dell’articolo 11 comm 6 che recita: “6. Nell’ambito dello scambio informativo previsto dall’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS) fornisce all’Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
Successivamente nel 2015 è stata emanato apposito provvedimento Provvedimento 28 maggio 2015 – Dati oggetto della comunicazione che recita “Gli operatori finanziari, indicati all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano all’Anagrafe Tributaria, a decorrere dal 2014, la giacenza media annua unitamente alle informazioni relative ai saldi e ai movimenti dei rapporti finanziari previste dal provvedimento del 25 marzo 2013 sulla base della tabella che costituisce l’allegato n. 1 al presente provvedimento.”
Già il provvedimento 25 marzo 2013 indicava che dovevano essere comunicato annualmente le seguenti informazioni, relative alla tipologia di rapporti contenuti nell’allegato 1, attivi nel corso dell’anno di riferimento:
a) i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti;
b) i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la
comunicazione;
c) per i rapporti accesi nel corso dell’anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno il saldo
contabilizzato antecedente la data di chiusura;
d) i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto come indicato nella tabella allegato 1, conteggiati su base annua.

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