venerdì 29 giugno 2012

Contributo di solidarietà. (Salasso)



Contributo di solidarietà a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito ai sensi dell'art. 24, comma 21, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 26-6-2012 n. 10717
Contributo di solidarietà a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito ai sensi dell'art. 24, comma 21, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 26 giugno 2012, n. 10717 (1).

Contributo di solidarietà a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito ai sensi dell'art. 24, comma 21, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Premessa

Con Circ. 14 marzo 2012, n. 35 sono state illustrate le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni applicative e le informazioni di dettaglio circa i criteri e le modalità per l'applicazione del contributo di solidarietà, a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel FPLD e del fondo di previdenza per il personale di volo, introdotto dall'art. 24, comma 21 della norma sopra citata ed illustrato al punto 12 della Circ. 14 marzo 2012, n. 35.

Tale contributo è previsto per le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo e sarà in vigore per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.

1. Platea dei destinatari

I fondi interessati sono quelli di seguito elencati:

-·ex fondo elettrici;

-·ex fondo telefonici;

-·ex fondo autoferrotranvieri;

-·fondo volo;

-·ex INPDAI.

Le pensioni interessate sono quelle di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo.

Sono altresì escluse dall'applicazione di tale contributo le pensioni di invalidità, gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

I trattamenti pensionistici interessati sono quelli di vecchiaia, anzianità, ai superstiti, nonché quelli di pensione anticipata e di vecchiaia introdotti dall'art. 24 della L. n. 214/2011.

Relativamente alle pensioni ai superstiti si precisa che, in caso di presenza di contitolari, l'importo da valutare ai fini dell'applicazione del contributo è la quota di spettanza di ciascun contitolare.

2. Misura del contributo

La misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'allegato 1 della predetta norma e prevede aliquote crescenti in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione conseguente alla L. 8 agosto 1995, n. 335 (allegato 1).

I criteri utilizzati per la determinazione dell'importo del contributo sono i seguenti:

- ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 sono state utilizzate tutte le contribuzioni di natura obbligatoria, figurativa, da ricongiunzione, riscatto o riconoscimento gratuito che hanno concorso alla determinazione delle quote di pensione maturate fino al 31 dicembre 1995 e calcolate secondo la normativa previgente all'armonizzazione dei vari Fondi.

- sulla base dell'anzianità contributiva individuata come sopra specificato, si è provveduto ad applicare l'aliquota, stabilita in base alla tabella A, all'imponibile di riferimento, costituito dalle quote di pensione maturate entro il 31 dicembre 1995.

- nell'ipotesi che, a seguito del calcolo del contributo, la misura della pensione scenda sotto il limite di 5 volte il trattamento minimo, la stessa viene posta in pagamento nel rispetto del limite di legge e l'importo del contributo è rappresentato dalla differenza tra tale limite e l'importo della pensione a calcolo.

Per le pensioni a carico dei soppressi fondi elettrici e telefonici e del fondo volo l'imposizione ha riguardato tutte le quote di pensione maturate fino al 31 dicembre 1995.

Per quanto riguarda le pensioni del fondo volo l'imponibile di riferimento comprende anche la quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.

Per le pensioni a carico del soppresso fondo autoferrotranvieri le quote di pensione assoggettate al contributo sono quelle maturate fino al 31 dicembre 1995 con l'esclusione delle quote liquidate nell'assicurazione generale obbligatoria, in quanto calcolate secondo le regole vigenti nel regime generale, e non secondo il parametro più favorevole vigente in tali ordinamenti prima della soppressione.

Con il presente messaggio si comunica che si è provveduto a elaborare le pensioni delle categorie EL, TT, ET e VL interessate dal predetto contributo.

Le pensioni di categoria ex INPDAI saranno oggetto di una successiva elaborazione che sarà illustrata con apposito messaggio.

3. Ricostituzione automatica delle pensioni

Il nuovo importo di pensione viene erogato dal mese di luglio 2012; il contributo mensile dovuto è contraddistinto dal codice 689.

I conguagli a debito, calcolati fino al 30 giugno 2012, saranno recuperati in 7 rate mensili da luglio a dicembre 2012, tredicesima compresa, contraddistinte dal codice 690.

L'elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione "0372" - "calcolo contributo di solidarietà - L. n. 214/2011" e le date dal 29 maggio al 1° giugno 2012.

Agli interessati è stata già inviata la comunicazione che si allega (allegato 2).

Le pensioni che presentavano anche altre tipologie di conguagli sono state scartate dall'elaborazione; per tale tipologia di pensioni si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.

4. Aggiornamento del data base delle pensioni

La procedura di ricostituzione ha provveduto a memorizzare la movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni.

In particolare, sono stati memorizzati:

- nel campo GP1CMPNTIP il valore DB;

- nel campo GP1CPRD il valore CSL214.

L'informazione relativa alla percentuale di pensione assoggettata al contributo di solidarietà è indicata al campo GP2BL 10E del data base.

L'importo annuale del contributo è indicato al campo GP3CUD EDISP9F. Tale importo è già stato detratto dall'imponibile indicato al campo GP3CUD EIMP.

Sia la percentuale di pensione assoggettata al contributo che l'importo dello stesso sono dati dinamici, che possono variare per effetto di una ricostituzione contributiva che cambi i dati elementari di calcolo per le quote di pensione ante 1995.

5. Procedure di prima liquidazione e di ricostituzione

Le procedure che consentono la liquidazione delle pensioni sono state già aggiornate. Quelle relative alla ricostituzioni a cura delle sedi sono invece in corso di aggiornamento e saranno oggetto di un prossimo imminente rilascio.

Allegato 1

Tabella A

Contributo di solidarità

Anzianità contributive al 31 dicembre 1995    

da 5 a fino a 15 anni    

oltre 15 fino a 25 anni    

Oltre 25 anni

Pensionati

Ex Fondo trasporti 

0,3%    

0,6%    

1,0%

Ex Fondo elettrici    

0,3%    

0,6%    

1,0%

Ex Fondo telefonici    

0,3%    

0,6%    

1,0%

Ex Inpdai    

0,3%    

0,6%    

1,0%

Fondo volo    

0,3%    

0,6%    

1,0%      

Allegato 2

Città, data .........................

Al/la Signor/ra ..................................................

Nome ......................... Cognome ......................

Indirizzo .........................

Cap ......................... Città .........................

Gentile Signore/a,

La informiamo che la L. n. 214/2011 ha istituito un contributo di solidarietà a carico di alcune categorie di pensioni, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.

Il contributo si applica sulle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo ed è rapportato ai contributi maturati prima del 31 dicembre 1995, come riportato nella tabella che segue.

La Sua pensione rientra tra quelle soggette al contributo.

Abbiamo quindi provveduto a calcolare - sulla base dei parametri fissati dalla legge - il contributo a Suo carico, che risulta essere di XXXXX euro mensili.

Effettueremo il recupero di quanto dovuto con trattenuta mensile, a partire dalla rata di mese da cui parte la prima trattenuta 2012.

L'importo dovuto per il periodo da gennaio a mese antecedente quello della prima trattenuta 2012 verrà recuperato, con ulteriore trattenuta mensile, dalla rata di mese da cui parte la prima trattenuta a dicembre 2012.

Il contributo è deducibile ai fini fiscali. Il Suo trattamento pensionistico sarà quindi tassato al netto del contributo.

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995    

Aliquota contributo

da 5 a fino a 15 anni    

0,3%

oltre 15 fino a 25 anni    

0,6%

Oltre 25 anni    

1,0%  

Cordiali saluti

Il Direttore

Circ. 14 marzo 2012, n. 35
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, Allegato 1

1 commento:

  1. La beffa è che mentre le manovre che riguardano "loro" hanno effetto a babbo morto, dopo qualche anno, quelle che riguardano noi sono sempre retroattive, pertanto, da luglio a dicembre di quest'anno ci ritroveremo in busta una trattenuta doppia dell'importo calcolato, caricato cioè degli importi che avrebbero dovuto trattenerci già da gennaio di quest'anno, da gennaio del prossimo anno e fino a dicembre del 2017 la trattenuta sarà quella stabilita dalla legge.

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