Salvini, da Ministro dell'Interno, nell'ottobre del 2018 decise di reintrodurre, nel "Decreto Sicurezza", (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 ottobre del 2018) la penalizzazione del reato di "blocco stradale", precedentemente depenalizzato nel 1999:
"Per effetto della modifica dell'art. 1-bis del d.lgs. n. 66/1948, costituisce illecito amministrativo la condotta di chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Si tratta di un comportamento punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa che può consistere anche in una mera resistenza passiva della persona che, in piedi o seduta, si colloca sulla strada e ostruisce la libera circolazione.
Anche tale illecito, come già detto per il reato di blocco stradale, può essere commesso unicamente sulla strada come definita dall'art. 2 del C.d.S.; inoltre la violazione andrà contestata alla persona che impedisce la libera circolazione, secondo le regole procedurali della L. 689/81.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni per eventuali reati ipotizzabili quando, ad esempio, alla condotta passiva si associa la resistenza o la violenza contro chi tenta di far spostare la persona dalla strada (art. 336 e 337 c.p.), ovvero un'interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.).
Quando il comportamento illecito sopraindicato si inserisce all'interno di una manifestazione organizzata o promossa da persone fisiche o giuridiche, la medesima sanzione prevista per l'autore materiale sopraindicato si applica anche ai promotori e agli organizzatori."
Si, è proprio un autogol...
cetta
Nessun commento:
Posta un commento