martedì 23 settembre 2014

Impediamo che uomini e donne che lavorano diventino merce di scambio. - 262acasa

Impediamo che uomini e donne che lavorano diventino merce di scambio

Dal 31 ottobre potremmo non lavorare più, questo è il terribile motivo per il quale ti chiediamo di sottoscrivere la nostra petizione.
Il nostro datore di lavoro è Accenture,  lavoriamo in un call center dove gestiamo i clienti di una multinazionale delle telecomunicazioni come British Telecom.
I nostri risultati operativi sono eccellenti.
Sai dove sta l’assurdità di questa situazione? Nessuna di queste aziende è in crisi, i fatturati aziendali crescono considerevolmente, ma il loro scopo è quello di guadagnare ancora di più spostando il lavoro dove i costi sono più bassi.
Dopo aver ricevuto finanziamenti pubblici per anni, per queste aziende, è troppo facile gridare alla crisi. Crisi che proprio per loro non esiste.
Accenture e British Telecom sono multinazionali, hanno quindi sedi in ogni parte del mondo.
La loro strategia è spostare il lavoro e non i lavoratori. Abbassare i costi, guadagnare sempre di più e abbandonare ogni altra risorsa locale. Abbandonare noi 262 e le nostre famiglie al nostro destino.
Nei prossimi giorni il Governo nazionale incontrerà ancora le aziende ed è per questo che chiediamo al presidente del consiglio Renzi di intervenire. Di impedire lo scempio che una normativa lacunosa consente.
Presidente Renzi, ci rivolgiamo a Lei, i mesi sono diventati giorni, il 31 ottobre è oramai prossimo. Lei deve intervenire con le leve che il suo ruolo istituzionale consente, e deve farlo presto.
Il nostro è un caso che farà  scuola. Decidere del nostro futuro è tracciare il percorso che il Governo Italiano vorrà seguire per salvare tutti gli operatori del settore. 
Dottor Musmeci, Dottor Cimini, in qualità di AD delle rispettive aziende, vi chiediamo di non trascurare nelle vostre valutazioni l’angoscia di 262 famiglie e l’impatto sociale che le vostre azioni possono produrre.
Grazie,

Nascita di un camaleonte.

Basta con il petrolio, Rockefeller investirà sulle energie rinnovabili.


<p>
<?EM-dummyText Didascalia>

</p>

Gli eredi dell'uomo che sul petrolio ha costruito un'immensa fortuna voltano le spalle all'oro nero. 
I discendenti di John D. Rockefeller, il fondatore della Standard Oil, hanno annunciato che la loro organizzazione filantropica, il Rockefeller Brothers Fund, disinvestirà dalle attività legate ai combustibili fossili gli 860 milioni di dollari di cui è dotata per puntare sulle energie rinnovabili, unendosi al cosiddetto 'divestment movement' lanciato un paio di anni fa da alcune università statunitensi.
Come sottolinea il New York Times, l'annuncio ufficiale avverrà oggi, alla vigilia dell'apertura al Palazzo di Vetro di New York del summit Onu sui cambiamenti climatici. Negli ultimi anni, circa 180 istituzioni, tra le quali organizzazioni filantropiche, religiose, fondi pensione e amministrazioni locali, oltre che centinaia di ricchi investitori privati, si sono impegnati a cedere le proprie quote di aziende legate al petrolio e ad altri combustibili fossili per investire in alternative 'più pulite'.
Nel complesso, riferisce Arabella Advisors, una società di consulenza che aiuta istituzioni e investitori privati a trovare nuove alternative 'sociali' per i loro investimenti, si tratta di capitali per oltre 51 miliardi di dollari. Nonostante l'impatto limitato che nell'immediato questo movimento di capitali potrà avere sui giganti del petrolio, si tratta comunque secondo alcuni osservatori di un 'segnale' che, come avvenne negli anni '80 per il movimento anti apartheid, potrebbe innescare un più ampio dibattito internazionale.

Società condannata. - Any Rand



https://plus.google.com/u/0/103369049499520739965/posts/QcBU3aFfRZg?pid=6062132865222174066&oid=116873474605573743816

Multa da Autovelox? E’ NULLA anche se è visibile. La nuova sentenza. - Adriana Costanzo

autovelox_fisso

Non è sufficiente la verbalizzazione degli agenti della polizia municipale che attesta che l’accertamento era in regola e la postazione mobile dell’autovelox fosse visibile a tutti i veicoli in transito: l’affermazione contenuta nel verbale, secondo quanto si può leggere nella significativa sentenza 246/14, pubblicata dal giudice di pace di Vasto, non fa fede fino a querela di falso su quanto dichiarato perché si tratta di valutazioni non oggettive che rientrano nella «percezione sensoriale» degli agenti. 
Per il magistrato onorario, se l’ente accertatore non documenta la prova contraria il trasgressore evita la sanzione amministrativa e il taglio dei punti patente.
Nel caso di specie, infatti, è stato accolto il ricorso dell’automobilista in quanto non è sufficiente che che il verbale attesti come gli agenti della municipale fossero lì a due passa dal famigerato apparecchio “velomatic 512” che ha accertato la violazione e che il servizio sia stato eseguito il servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) del decreto legge 117/07.
Per il giudice di pace, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , le affermazioni dei vigili sulla visibilità della postazione per la rilevazione elettronica delle infrazioni, non sono assistite da valenza probatoria privilegiata in quanto il concetto di visibilità della postazione è legato alla percezione sensoriale dell’operatroe e non è un dato oggettivo ed inconfutabile.L’amministrazione, in tal senso non riesce a fornire utile riscontro probatorio in ordine ai necessari requisiti richiesti ai fini della legittimità dell’accertamento.

http://www.retenews24.it/rtn24/giudiziaria/multa-autovelox-nulla-se-visibile-nuova-sentenza/

MUTUI E PRESTITI: SECONDO LA CASSAZIONE (SENT.350/2013) SE SUPERANO IL TASSO SOGLIA STABILITO DA LEGGE ANTIUSURA 108/96, I CONTRATTI SONO ANNULLABILI.


LO STRAPOTERE DELLE BANCHE,CHE NEL 2012 HANNO TAGLIATO 44 MLD DI EURO DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE, PER ACQUISTARE BTP,COMINCIA A VACILLARE SOTTO I COLPI DELLE SENTENZE DI CASSAZIONE. MUTUI E PRESTITI: SECONDO LA CASSAZIONE (SENT.350/2013) SE SUPERANO IL TASSO SOGLIA STABILITO DA LEGGE ANTIUSURA 108/96, I CONTRATTI SONO ANNULLABILI. ADUSBEF PUBBLICA FAC SIMILE SUL SITO.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 350/2013 recentemente pubblicata, assesta un ulteriore colpo alla protervia del sistema bancario, che ritiene di esercitare il diritto di vita o di morte per gli utenti ed i consumatori dei servizi bancari e finanziari: quando il tasso di mora, le penali e le varie spese, tutte messe insieme superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate.      
La Corte di Cassazione infatti (Presidente Carnevale, Relatore Didone), con la sentenza n. 350/2013 del 9 gennaio oltre a permettere il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura, ha recentemente stabilito che il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d’usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutte le somme versate con l’applicazione del articolo 1815, richiamato anche dall’art. 644 CP e dell’art. 4 della L108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale.   
Recita infatti l’art. 1815 sugli interessi:” Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.   Per determinare il tasso d’usura bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese, penali, interessi di mora ecc., e l’ammontare complessivo rappresenterà la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG “tasso effettivo globale ”,se questo è superiore al Tasso Soglia, (quest’ultimo è il tasso oltre il quale si è in regime di usura) il rapporto è in USURA.    Tale situazione si verifica specie in presenza di insolvenza o di ritardati pagamenti, con le penali applicate precedentemente pattuite in modo sproporzionato rispetto ai limiti del tasso usura, ed oggi con la nuova sentenza diventa molto più agevolato far valere questo principio.    
Questa opportunità di poter verificare anche sui mutui i tassi usura,   applicando il principio stabilito già per i rapporti di affidamento bancario dalla   precedente sentenza della II Sezione Penale della Cassazione n. 12028 di marzo 2010 , diventa un elemento di ulteriore verifica da effettuare per far valere i propri diritti e poter sospendere azioni giudiziali in corso ed illegittime.    
Adusbef pubblica sul suo sito www.adusbef.it un fac simile a disposizione dei clienti, accanto alla rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, per offrire ai consumatori in difficoltà ed agli utenti vessati dal sistema bancario, il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura con la nullità totale (in alcuni casi), come recita l’art. 1815 del Codice: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.      
Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. 394. Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura. (GU n.303 del 30-12-2000 ),in vigore dal 31-12-2000, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001,n. 24 (G.U. 28/02/2001, n.49),recita all’Art. 1: 1. 
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Tutelarsi da banche, banchieri e distratte autorità vigilanti, è un dovere morale !


Equitalia non può pignorarti la casa: l’ultima sentenza della Cassazione.

La legge uguale per tutti 630

La norma che impedisce a Equitalia l’espropriazione della prima casa è applicabile a tutti i procedimenti di esecuzione in corso, anche se posti in essere in un momento precedente alla sua emanazione. Ciò nonostante il parere del Mef volgesse in senso espressamente contrario. Il pignoramento della prima casa, dunque, non può giungere a conclusione, anche se il provvedimento è stato assunto prima dell’avvento della norma che ha introdotto il divieto.
Ad affermarlo è la terza sezione civile della Corte di Cassazione, nella sentenza n.19270/2014, depositata in cancelleria lo scorso 12 settembre. Con il D.L. 69/2013, altresì noto come “Decreto del fare” (emanato dal governo Letta), veniva stabilito lo stop al pignoramento delle prima casa da parte di Equitalia. In una direttiva del 1 luglio 2013, tuttavia, l’agente della riscossione rendeva noto che avrebbe chiesto agli organi istituzionali chiarimenti sull’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, ovvero se le stesse riguardassero solo le procedure iniziate dopo l’avvento della norma. La risposta del ministero dell’economia al question time in commissione finanze alla camera aveva chiarito che non ci fossero ragioni per ritenere la norma retroattiva e, dunque, che la stessa riguardasse solamente i pignoramenti successivi alla sua emanazione. Ciò stava a significare che le espropriazioni avviate prima del 21 giugno 2013 non risultavano affatto protette dalla norma, al contrario di quelle avviate dal giorno successivo in poi. La posizione è stata espressamente smentita dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza in commento, ha esteso la protezione sulla prima casa a tutti i procedimenti esecutivi in corso, anche se antecedenti all’introduzione nell’ordinamento dell’articolo 52, comma 1, lettera g), del D.L. 69/2013 (decreto del fare, convertito con modificazioni dalla Legge n.98/2013).
A conclusione della pronuncia, la Cassazione stabilisce che, nei casi in cui l’espropriazione immobiliare riguardi l’unico bene di proprietà, non di lusso, in cui il contribuente ha la residenza, “l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente di riscossione”; ciò anche se il pignoramento è precedente all’introduzione nell’ordinamento della norma che ha sancito tale forma di tutela.