La norma che impedisce a Equitalia l’espropriazione della prima casa è applicabile a tutti i procedimenti di esecuzione in corso, anche se posti in essere in un momento precedente alla sua emanazione. Ciò nonostante il parere del Mef volgesse in senso espressamente contrario. Il pignoramento della prima casa, dunque, non può giungere a conclusione, anche se il provvedimento è stato assunto prima dell’avvento della norma che ha introdotto il divieto.
Ad affermarlo è la terza sezione civile della Corte di Cassazione, nella sentenza n.19270/2014, depositata in cancelleria lo scorso 12 settembre. Con il D.L. 69/2013, altresì noto come “Decreto del fare” (emanato dal governo Letta), veniva stabilito lo stop al pignoramento delle prima casa da parte di Equitalia. In una direttiva del 1 luglio 2013, tuttavia, l’agente della riscossione rendeva noto che avrebbe chiesto agli organi istituzionali chiarimenti sull’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, ovvero se le stesse riguardassero solo le procedure iniziate dopo l’avvento della norma. La risposta del ministero dell’economia al question time in commissione finanze alla camera aveva chiarito che non ci fossero ragioni per ritenere la norma retroattiva e, dunque, che la stessa riguardasse solamente i pignoramenti successivi alla sua emanazione. Ciò stava a significare che le espropriazioni avviate prima del 21 giugno 2013 non risultavano affatto protette dalla norma, al contrario di quelle avviate dal giorno successivo in poi. La posizione è stata espressamente smentita dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza in commento, ha esteso la protezione sulla prima casa a tutti i procedimenti esecutivi in corso, anche se antecedenti all’introduzione nell’ordinamento dell’articolo 52, comma 1, lettera g), del D.L. 69/2013 (decreto del fare, convertito con modificazioni dalla Legge n.98/2013).
A conclusione della pronuncia, la Cassazione stabilisce che, nei casi in cui l’espropriazione immobiliare riguardi l’unico bene di proprietà, non di lusso, in cui il contribuente ha la residenza, “l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente di riscossione”; ciò anche se il pignoramento è precedente all’introduzione nell’ordinamento della norma che ha sancito tale forma di tutela.
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