martedì 20 gennaio 2015

Pensioni +0,3% dal gennaio 2015.


Perequazione automatica

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, il Decreto 20 novembre 2014, con la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2014 e valore definitivo per l’anno 2013.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2013 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2014 (INPS aveva applicato in via previsionale un aumento pari all’1,2%- vedi circolare INPS n° 20/2014).
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2014 è determinata in misura pari a +0,3 dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Con l’incremento dello 0,3% il trattamento minimo mensile al 1° Gennaio 2015 sarà pari a 502,39 euro.
A gennaio 2015 ci sarà un conguaglio negativo,  con l’importo della rata di gennaio e febbraio che risulterà inferiore, per tutte le pensioni, a quella di dicembre 2014 per i seguenti motivi:
 Recupero dello 0,1% corrisposto in più nel corso del 2014 su tutte le pensioni perché, come già ricordato, l’importo previsionale di perequazione applicato da INPS, dal gennaio 2014, fu pari all’1,2% (la trattenuta sarà pari a € 6,50 per le pensioni al minimo).
 Conguagli dovuti per l’effettiva % di perequazione da attribuirsi al secondo e all’ultimo scaglione. L’anno scorso Inps, nell’esigenza di dare il via al rinnovo dei mandati di pagamento, ha applicato alla rata di pensione in pagamento nel mese di gennaio 2014 la normativa sulla perequazione nella versione del DdL 1.120 (legge stabilità 2014) approvata dal Senato, poi modificata dalla Camera dei deputati, attribuendo il 90% dell’aliquota (sull’1,2%) anziché il 95% (sull’1,1%) alle pensioni di importo complessivo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo e il 50% (sull’1,2%) anziché il 40% (sull’1,1%) alle pensioni di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo.

Nessun commento:

Posta un commento