mercoledì 4 luglio 2012

L'ascensore e l'assenza di un regolamento che ne determini, inequivocabilmente, l'esatta ripartizione delle spese.




Le solite leggi all'italiana create apposta per determinare panico e caos. Dovevo rispondere ad una domanda postami da un amico che abita a piano terra....non ho potuto rispondergli adeguatamente, leggete perchè.


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Cari amici, il mio condominio è composto da garage al piano strada, 5 appartamenti al piano rialzato, ognuno con accesso indipendente, e altre unità abitative con in comune scala e ascensore. I proprietari del piano rialzato partecipano alle spese dell’ascensore che non usano?
Vincenza Vitale, Roma
La domanda ricorre spesso, e non solo in questa rubrica: devono pagare le spese per l’ascensore anche i proprietari che non godono del servizio, perché abitano al piano terra, accedono all’ appartamento direttamente dalla strada o sono titolari di negozi? E se sì, quali parti delle spese debbono accollarsi? Le questioni poste dalla lettrice si inseriscono in questa diatriba.
L’art. 1117 del codice civile considera l’ascensore una parte di proprietà comune a tutti i condomini, se è stato installato nell’edificio al momento della costruzione. In caso contrario, è di proprietà comune dei soli condomini per il cui uso e godimento l’impianto risulta costruito. Questa regola, che si chiama presunzione legale di comunione, può essere superata se si accerta che alcuni dei partecipanti non possono beneficiare del servizio. Occorre, quindi, verificare se esiste questa prova. Come? Consultando il regolamento condominiale e gli atti di acquisto delle singole unità immobiliari.
La Cassazione (sentenza 6 novembre 1986, n. 6499) ha stabilito che, in presenza di un regolamento contrattuale che per la manutenzione dell’ascensore prevede il concorso, in base ai rispettivi millesimi di proprietà, di tutti i condomini anche abitanti al piano terreno, questa clausola ha valore a tutti gli effetti.
Nel silenzio del regolamento, qualche indicazione arriva invece dalla giurisprudenza, anche se l’indirizzo non è univoco.
In passato (per esempio: Corte d’Appello di Bologna, 25 maggio 1963; Tribunale di Genova, 10 febbraio 1968) i giudici di merito hanno affermato che le spese per l’ascensore non gravano sui proprietari dei locali al piano terra, essendo tenuti a concorrere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti condominiali che usano. Più di recente altre sentenze hanno sostenuto il contrario: le spese di rifacimento e manutenzione sono a carico anche dei proprietari dei locali a piano terra e dei negozi, perché l’ascensore è parte comune anche per loro e anche loro possono trarre utilità dall’impianto, che valorizza l’intero stabile.
La Corte di Appello di Bologna (1 aprile 1989, n. 273, in Arch. loc. e cond. 1990, 67) e il Tribunale di Milano (16 marzo 1989, in Arch. loc. e cond. 1989, 515) hanno dichiarato questo principio aggiungendo che bisogna fare riferimento alla potenzialità d’uso, non all’uso concreto.
  • Il rendiconto è d'obbligo ma la forma è libera


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    Praticamente, in questo nostro paese, se vuoi saperne di più e metterti in regola, ti trovi in un pantano senza fine dove tutti hanno ragione e torto al contempo. 
    (Cetta)

    Quel TOMMASI da LAMPEDUSA ha lasciato il SEGNO in moltissime AREE della DISFUNZIONE....assieme al KAFKA e processi con morto, assassino, e FANTASMA a cui viene imputata ogni colpa...Ahh ahh ahh (se non fosse Una TRAGEDIS, sarebbe una COMMEDIA..ed anche un po' di TEATRO dei PUPI non manca...)
    (Giovanni Ruffini su fb)

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