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domenica 19 marzo 2017

Sanità, addio ticket? Come funziona e chi è esente.

Sanità, addio ticket? Come funziona e chi è esente


Il sistema dei ticket sanitari potrebbe essere presto rivoluzionato. A ribadirlo è la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, che intervenendo alla trasmissione 'Coffee Break' su La7, ha rimarcato come operando una sana e intelligente spending review sulla sanità, i ticket sanitari, che "valgono 3 miliardi circa, su 113 miliardi che è il Fondo complessivo sanitario", potrebbero anche essere aboliti. Ma cos'è e come funziona il ticket?
Il ticket sanitario, introdotto nel 1982, è una tassa che il cittadino paga in cambio di determinate prestazioni sanitarie fornite dallo Stato. Attualmente i ticket riguardano le prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali e analisi di laboratorio), le prestazioni di pronto soccorso, le cure termali e le prestazioni farmaceutiche, solo nelle Regioni che hanno autonomamente deciso di introdurli.
Tuttavia, diverse categorie di pazienti, affetti da particolari tipologie di malattie indicate sul sito del Ministero della Salute insieme alle modalità per richiedere l'esenzione dal ticket, sono sollevate dal versamento di questa quota. Al cittadino può essere riconosciuto il diritto all'esenzione dal ticket anche sulla base di particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale, o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell'HIV).

QUANTO SI PAGA - Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, l'importo dovuto dall'assistito è pari alla somma delle tariffe delle prestazioni contenute nella ricetta, fino al tetto massimo di 36,15 euro per ricetta (fatta eccezione per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Lombardia, che hanno previsto un tetto massimo di 36 euro, della regione Sardegna, che ha fissato il tetto massimo in 46,15 euro e della regione Calabria, che ha fissato il tetto in 45 euro).
Al ticket vanno aggiunte l'eventuale quota di partecipazione introdotta da alcune regioni (Lazio, Campania Molise, Sicilia) e la quota fissa aggiuntiva da 10 euro senza alcuna modifica introdotta da alcune regioni (Lazio, Liguria, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche Abruzzo e Molise).

LE PRESTAZIONI DEL PRONTO SOCCORSO - A partire dall'1 gennaio 2007 la legge prevede, a carico degli assistiti, il pagamento di un ticket di 25 euro per le prestazioni erogate in Pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, classificate con 'codice bianco' (prestazioni non urgenti, paziente in condizioni non critiche) ad eccezione di traumi e avvelenamenti acuti. Il ticket non è previsto per i codici 'rosso' (paziente molto critico), 'giallo' (mediamente critico), 'verde' (poco critico).
In Toscana l'importo massimo previsto è di 50 euro, maggiorato di 10 euro nel caso vengano effettuati accertamenti diagnostici per immagini; nella provincia autonoma di Bolzano un 'codice bianco' può pagare fino a 100 euro. Anche il colore dei codici cambia significato nelle diverse regioni. Per esempio con il codice 'azzurro' la Toscana definisce "i casi non gravi con prestazione sanitaria differibile" e quindi il cittadino è soggetto al pagamento del ticket, mentre in Lombardia il codice 'azzurro' classifica le persone 'fragili' e pertanto non soggette al pagamento del ticket.
Ogni ricetta, inoltre, ha una quota fissa e modulata su alcuni fattori: dal costo della prestazione, al tipo di prestazione, fino alle esenzioni, al reddito familiare e alle condizioni di salute (gravidanza, ad esempio) o sociali. La modulazione della quota può variare tra regione e regione.

L'IMPORTO PER I FARMACI - Dal 2000 è stata abolita, a livello nazionale, ogni forma di partecipazione degli assistiti per l'assistenza farmaceutica; dunque, non è previsto alcun ticket sui farmaci. Le singole regioni, tuttavia, per fare fronte al proprio disavanzo, possono reintrodurre sui farmaci di fascia A (quelli essenziali e per malattie croniche dispensati gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale) specifiche forme di partecipazione alla spesa farmaceutica, che in genere consiste in una quota fissa per ricetta o per confezione.

ESENZIONI - Attualmente il diritto all'esenzione dal ticket sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni di specialistica ambulatoriale è riconosciuto sulla base di particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità. Il cittadino ne ha diritto sulla base di particolari situazioni:
1 - Malattie croniche.
Per scoprire quali sono le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dal ticket (e le relative prestazioni alle quali si ha diritto) basta consultare l'elenco aggiornato digitale messo a disposizione dal Ministero.
L'esenzione - spiega il Ministero - deve essere richiesta all'Asl di residenza, esibendo un certificato medico "che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel DM 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche".
2 - Malattie rare.
L'esenzione dal ticket sanitario è prevista anche per coloro che sono affetti da malattie rare, ovvero "patologie gravi, invalidanti e spesso prive di terapie specifiche, che presentano una bassa prevalenza, inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti".
Il Ministero sottolinea che l'esenzione "è estesa anche ad indagini volte all'accertamento delle malattie rare ed alle indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica". Ai fini dell'esenzione il Regolamento individua 284 malattie e 47 gruppi di malattie rare.
3 - Invalidità.
Gli invalidi hanno diritto all'esenzione del ticket sanitario per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche. Lo stato e il grado di invalidità devono essere verificati dalla competente Commissione medica della Asl di residenza.
4 - Diagnosi precoci di tumori.
Oltre alle prestazioni diagnostiche garantite dalle Asl nell’ambito delle campagne di screening, il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcune tipologie di tumori. Le prestazioni per cui non si paga il ticket sono:
- "mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l’esame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello;
- esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
- colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni".
5 - Gravidanza.
Le donne in attesa hanno diritto a eseguire gratuitamente, senza pagare il ticket, alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche utili per tutelare la loro salute e quella del bambino.
L'elenco di queste prestazioni (di cui fanno parte le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche) è contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998.
6 - Test Hiv.
All'interno delle strutture sanitarie pubbliche il test anti-HIV, "in grado di identificare la presenza di anticorpi specifici che l’organismo produce nel caso in cui entra in contatto con questo virus", è anonimo e gratuito.

ESENZIONI PER REDDITO - Anche chi versa in condizioni di difficoltà economica può richiedere l'esenzione dal ticket sanitario. Le categorie esentate sono le seguenti:
- Cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01);
- Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02);
- Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03);
- Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E04).
Come fare per ottenere questo tipo di esenzione? Il medico di famiglia o il pediatra, i quali - evidenzia il Ministero - possiedono "la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria", al momento della prescrizione verificano, su richiesta dell’assistito, il diritto all’esenzione e lo comunicano all’interessato e riportano "il relativo codice sulla ricetta".
Per quanto riguarda l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02), in ogni caso questa deve essere autocertificata annualmente dal paziente presso la Asl di appartenenza, che rilascia un apposito certificato.

sabato 31 maggio 2014

Ticket, dal 1 luglio si cambia: ATTENZIONE L’Asl avverte: “Si paga di più se non si chiama”. Ecco come fare e le nuove normative per essere esenti.

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Dal 1 luglio non vale più l'autocertificazione sulla ricetta: la fascia sarà assegnata automaticamente. Importante verificare se si è registrati chiamando l’Usl di competenza.

Cambiano le regole per il pagamento del ticket e le Usl raccomandano a tutti i cittadini di telefonare per verificare e autocertificare la fascia di reddito negli elenchi della tessera sanitaria. Il nuovo sistema dematerializzato della sanità, che introduce anche la prescrizione farmaceutica digitale, infatti, comporta nuove procedure e le Usl  spiegano tutto quello che devono sapere e fare i cittadini entro e non oltre il 30 giugno per non avere problemi legati a pagamento di ticket in base alla fascia di reddito.

COSA CAMBIA:  Attualmente il pagamento del ticket (di compartecipazione alla spesa dei farmaci e delle visite) può avvenire sia tramite attestazione della fascia di reddito da parte del medico prescrittore (che la rileva dal Sistema TS – Tessera Sanitaria), sia con autocertificazione dell’assistito al momento della prenotazione, ma dal primo luglio le cose cambieranno e la fascia di reddito di appartenenza (attribuita dal Ministero delle Finanze sulla base della dichiarazione dei redditi) comparirà in automatico sulla ricetta senza possibilità di modifica o inserimento ex-novo da parte del medico prescrittore o del farmacista.

I RISCHI: E’ importante sapere che per varie motivazioni di ordine sia fiscale che informatico, alcuni assistiti potrebbero non risultare presenti nel Sistema TS (per esempio potrebbero non essere presenti i lavoratori dipendenti che hanno solo il Cud e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi), oppure potrebbero essere presenti con una fascia di reddito non corrispondente a quella dichiarata. Ma l’assenza dal Sistema TS dopo il 1° luglio comporterà una attribuzione automatica alla fascia più alta (con pagamento intero del ticket) e inoltre, sempre dopo il 1° luglio, l’autocertificazione della fascia di reddito da parte dell’assistito non potrà più essere fatta al medico stesso contemporaneamente alla prescrizione/ricettazione, ma potrà avvenire solo presso gli sportelli Cup, oppure on line (Pec, e-mail) o fax della azienda Usl di appartenenza, mediante la compilazione e invio di un apposito modulo regionale.

CHIAMARE SUBITO: E’ quindi importante – comunica la Usl  al quotidiano Umbria24– che i cittadini si informino subito, e comunque entro e non oltre il 30 giugno, della propria presenza nell’anagrafe del Sistema TS e nel caso di assenza o di errata attribuzione della fascia di reddito è importante autocertificarsi tempestivamente. Si possono ottenere informazioni sulla presenza o meno nel sistema TS ed eventuale supporto per l’autocertificazione chiamando l’Usl di competenza, preferibilmente nelle ore pomeridiane per abbreviare l’attesa. Informazioni dettagliate e moduli sul sito. Una volta inviata l’autocertificazione, l’Azienda Usl di appartenenza iscriverà il cittadino nel Sistema TS o ne correggerà la posizione e rilascerà il certificato relativo alla fascia di reddito dichiarata.

INFO:  Il calcolo per stabilire la fascia di reddito deve essere fatto sulla base delle informazioni che si trovano in calce al modello di autocertificazione o di autocertificazione per variazione di fascia (modello 4 e modello 5). Le informazioni nel Sistema TS relative alla fascia di reddito e all’eventuale diritto all’esenzione vengono aggiornate al 31 marzo di ogni anno, il certificato rilasciato dalle Aziende USL ai cittadini aventi diritto avrà validità dal momento del rilascio fino al 31 marzo dell’anno successivo. Non dovranno presentare l’autocertificazione gli esenti totali per reddito, né chi fa parte di un nucleo familiare con reddito complessivo superiore a 100mila euro in quanto tenuto al pagamento del ticket nella quota massima.

A CHI SI RIVOLGE A tutti gli assistiti, eccetto gli esenti per reddito*  (che hanno già fatto l’autocertificazione) e i cittadini in fascia di reddito superiore a 100mila euro.

SONO ESENTI PER REDDITO I SEGUENTI SOGGETTI:

* E01 Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a euro 36.151,98.

* E02 Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.

* E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.

* E04 Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.

Si riepilogano di seguito le fasce di reddito e le relative codifiche che devono comparire sulla ricetta per l’applicazione delle quote di compartecipazione:


fasce di reddito