sabato 22 maggio 2021

Bonus vacanze utilizzabile anche nelle agenzie di viaggio e tour operator.- Annarita D'Ambrosio

 

Allo studio anche la possibilità di riaprire i termini per le richieste, bloccate al 31 dicembre 2020.

Il turismo riparte e con lui il bonus vacanze, all'insegna della massima semplificazione però, in una veste completamente rinnovata. Dei 2,6 miliardi stanziati per la misura istituita dal Governo Conte nel decreto Rilancio ne sono stati spesi 820 milioni, dunque le risorse ci sono, va solo estesa la platea. Nel testo del Decreto Sostegni bis, articolo 7, il riferimento al bonus è al comma 3, e per la precisione estende le possibilità di utilizzo della misura, oltre che nelle strutture ricettive aderenti all'iniziativa anche nelle agenzie di viaggio e acquistando i pacchetti dei tour operator.

Nuova pleatea e cedibilità e divisibilità allo studio.

Non è l'unica novità, considerato che si ipotizza di riaprire quanto prima i termini per attivare nuove richieste da parte degli utenti, e a introdurre la divisibilità del bonus, cioè la possibilità di utilizzarlo anche in più soluzioni, ad esempio per due viaggi o soggiorni differenti e con strutture diverse, oltre a renderlo cedibile, anche più volte. Lo sconto concesso dalla struttura sarà poi rimborsato sotto forma di credito d'imposta, a sua volta cedibile da alberghi o agenti di viaggio agli istituti di credito. Attualmente il bonus già concesso ma non fruito è spendibile fino a fine anno, ma solo da chi lo ha già ottenuto: inammissibili nuove domande.

I requisiti dei beneficiari.

La misura è stata prevista, come detto, dal decreto Rilancio (Dl 34/ 2020) ed è un contributo fino 500 euro per le famiglie composte da tre o più persone, 300 euro per nuclei familiari da due persone e 150 euro per una sola persona, da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia, ed ora anche presso tour operator e agenzie di viaggi. Possono ottenerlo i nuclei familiari con Isee fino a 40mila euro.

Per il calcolo dell'Isee è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. Per ottenere il bonus è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un'identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cie 3.0 (Carta d'identita elettonica). Al momento della richiesta del bonus, richiedibile solo telematicamente, infatti, si devono inserire le credenziali Spid e successivamente fornire l'Isee.

IlSole24Ore

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